Le nostre parole
L’Allama Sayyid Abul A‘la Maududi, che Allah abbia misericordia di lui, ha nuovamente presentato al mondo moderno il sistema di vita islamico nella sua forma e nel suo quadro autentici, dopo che era rimasto offuscato per diversi secoli. Egli ha esposto chiare direttive della Sharia islamica per la costruzione della famiglia, della società e dell’ordinamento statale.
Nella presente opera egli ha esposto le norme islamiche relative alla vita coniugale. Si tratta di un’importante opera giuridica. Conoscere tali norme è necessario per ogni musulmano.
La Sayyid Abul A‘la Maududi Research Academy di Dhaka ha assunto il compito di presentare ai lettori, in lingua bengalese, tutte le opere dell’Allama. Rendiamo grazie ad Allah l’Altissimo per aver potuto presentare ai lettori, in lingua bengalese, l’opera di Mawlana ‘Huquq al-Zawjayn’ con il titolo ‘I diritti del marito e della moglie’.
Per mezzo di quest’opera, Allah l’Altissimo conceda alla Umma musulmana la grazia di comprendere le norme islamiche della vita coniugale. Amin.
Abdus Shahid Nasim
Direttore
Sayyid Abul A‘la Maududi
Accademia di ricerca, Dhaka.
Introduzione
Correva l’anno 1933/34. A Hyderabad, Bhopal e nell’India britannica si sollevò con grande insistenza la questione della necessità di intraprendere uno sforzo efficace per porre rimedio ai disordini che si stavano verificando nella vita coniugale a causa dei difetti delle leggi vigenti e per applicare correttamente le disposizioni della Sharia islamica. Pertanto, tenendo presente tale questione, in varie regioni dell’India si cominciarono a elaborare progetti di legge e per diversi anni se ne sentirono gli echi. In quel periodo mi resi conto che vi erano molti aspetti importanti della questione ai quali non veniva prestata la dovuta attenzione. Scrissi quindi, nell’anno 1354 dell’Egira (1935 d.C.), un lungo articolo a puntate intitolato ********* (I diritti dei coniugi), pubblicato sulla rivista «Tarjuman al-Qur’an». In questo articolo, oltre a descrivere dettagliatamente l’essenza e i principi fondamentali del diritto matrimoniale islamico, analizzai anche le indicazioni che troviamo nel Corano e negli hadith per correggere e perfezionare i rapporti reciproci tra marito e moglie. Presentai inoltre alcune proposte per risolvere correttamente gli attuali problemi giuridici dei musulmani. Questo articolo a puntate fu presentato principalmente per attirare l’attenzione degli ulema. L’articolo era stato scritto principalmente per attirare l’attenzione degli ulema. Tuttavia, nella discussione furono affrontate anche alcune questioni che sarebbero state utili al lettore comune. In particolare, coloro che hanno studiato il mio libro «Purdah» sentiranno la necessità di conoscere le norme e i divieti relativi al rafforzamento del rapporto tra marito e moglie e saranno così in grado di comprendere pienamente l’ordinamento sociale dell’Islam. Tenendo presente questa esigenza, ora l’articolo a puntate viene pubblicato in forma di libro, con l’aggiunta di alcune altre questioni importanti.
28 Safar, 1362
5 marzo, 1943
Abul A‘la
Prefazione alla quarta edizione del libro in urdu
Diciassette anni fa questo libro fu pubblicato sotto forma di articolo a puntate. Da dieci anni viene pubblicato in forma di libro. Sebbene fin dal primo giorno fosse stato chiaramente dichiarato che le proposte formulate in questo articolo per la revisione del diritto matrimoniale appartenente alla fiqh hanafita non erano presentate sotto forma di fatwa, bensì sottoposte agli ulema sotto forma di proposte con l’intento che, qualora le avessero ritenute corrette sulla base di prove giuridiche e intellettuali, apportassero di conseguenza modifiche anche alle fatwa, tuttavia, nonostante ciò, dal primo giorno fino a oggi tali proposte non sono state oggetto neppure di una riflessione approfondita, e nessuno si è assunto la pena di sottoporle a un’analisi erudita. Naturalmente, anche in passato esse furono utilizzate come strumento per creare confusione riguardo alla mia persona, e lo si continua a fare ancora oggi.
Ora, al momento di rileggerlo, oltre ad apportare correzioni parziali in molti punti, ho aggiunto prove e argomentazioni relativamente più solide a due delle sue trattazioni. In precedenza esse non erano state presentate con prove altrettanto solide. I due argomenti sono l’«īlā» e la «bilāyat-e ajbār» (l’esercizio dell’autorità del tutore). Per quanto riguarda alcune delle questioni rimanenti, nonostante le accuse calunniose degli oppositori, non ho ritenuto necessario apportare modifiche.
17 Ramadan 1371
11 giugno 1952
Abul A‘la
Indice
Introduzione
Coniugale legge obiettivi e finalità
Tutela del carattere morale e della castità
Amore e sincerità
Le conseguenze negative dei rapporti coniugali con i non musulmani
Lode del kufu
I principi della legge: primo principio
Responsabilità e doveri degli uomini
Arrecare danno e oltrepassare i limiti
Non essere equi tra le mogli
I diritti degli uomini
1. Custodire le questioni riservate
2. L’obbedienza al marito
I poteri dell’uomo
1. Consiglio, buon comportamento e disciplina
2. Il ṭalāq
Secondo principio fondamentale
Il ṭalāq e le sue condizioni
Khulʿ
Esempi di khulʿ del primo secolo dell’Egira
Disposizioni relative al khulʿ
Un errore fondamentale nella questione del khulʿ
L’autorità del qāḍī in materia di khulʿ
Sistema giudiziario della sharia
Alcune questioni fondamentali riguardo al sistema giudiziario della sharia
Il primo requisito per giudicare
La necessità dell’ijtihād nell’ambito del sistema giudiziario
Le conseguenze nefaste dell’assenza di un sistema giudiziario basato sulla Sharia nel subcontinente indiano
Il primo passo verso la riforma
La necessità di una nuova codificazione della legge
Linee guida fondamentali
Questioni pertinenti
1. L’apostasia di uno dei coniugi
2. L’esercizio dell’autorità da parte degli adulti
3. La coercizione esercitata dai tutori
4. L’autorità della donna adulta è soggetta a condizioni
5. Il mahr
6. Il mantenimento della moglie
7. Maltrattarla illegalmente
8. Nomina degli arbitri
9. Il pregiudizio derivante dall’annullamento del matrimonio (fasḫ) dopo la prova della colpa
10. Eunuco, castrato e simili
11. Il folle o il pazzo
12. Il caso del marito scomparso
13. La legge della scuola malikita riguardo alla persona scomparsa
14. Le disposizioni riguardanti il ritorno della persona scomparsa
15. Liʿān
Pronunciare tre divorzi nello stesso momento
Parola finale
Appendice–1
Appendice–2
Le leggi sul divorzio e sulla separazione nella società occidentale
Introduzione
Per i legami sociali e culturali di qualsiasi comunità sono necessarie due cose. Primo: un sistema giuridico completo, elaborato tenendo conto dell’indole della sua particolare cultura. Secondo: un’istituzione capace di applicarlo esattamente secondo la prospettiva alla luce della quale esso è stato emanato. Sfortunatamente, oggi i musulmani del subcontinente indiano sono privati di entrambe queste cose. Indubbiamente, possiedono, sotto forma di libro, un sistema di leggi conforme alla cultura islamica e alla sua natura, e che si estende a ogni aspetto e settore della vita sociale e culturale. Tuttavia, oggi questo sistema è di fatto abrogato. Al suo posto, sulle attività culturali esercita il proprio dominio un sistema giuridico che, in molte questioni della società, della civiltà e della cultura, è completamente contrario all’Islam. E anche laddove una sua parte sia conforme all’Islam, essa è incompleta.
Il sistema statale al quale oggi i musulmani sono soggetti ha di fatto diviso in due la loro vita sociale. Un suo ramo consiste nel fatto che questo sistema statale ha imposto, ai musulmani come agli altri popoli del subcontinente, leggi e norme del tutto incompatibili con la società e la cultura islamiche. Nell’ambito del secondo ramo, questo sistema statale ha riconosciuto in linea di principio il diritto dei musulmani a vedere applicata nei loro confronti la legge islamica. Tuttavia, in pratica, anche nell’ambito di questo ramo la sharīʿa islamica non viene applicata correttamente. La legge applicata nell’ambito di questo ramo con il nome di «diritto muhammadiano» è molto diversa dalla sharīʿa islamica originaria, sia nella propria forma sia nel proprio spirito. Pertanto, non si può dire, in senso propriamente rigoroso, che la sua applicazione equivalga all’attuazione della sharīʿa islamica.
Tra i danni che questa situazione dolorosa ha arrecato alla vita sociale e culturale dei musulmani, il più grave è che questo sistema statale ha trasformato almeno il settantacinque per cento delle nostre famiglie in simboli dell’inferno e ha reso amara e distrutto la vita di una parte enorme della nostra popolazione.
Il rapporto matrimoniale tra la donna e l’uomo è fondamentalmente la «pietra angolare» della società e della cultura umane. Nessuna persona, uomo o donna che sia, può oltrepassare i limiti delle leggi elaborate per consolidare il rapporto coniugale. Infatti, in ogni fase della vita, dall’infanzia alla vecchiaia, questo ordinamento esercita necessariamente la propria influenza sulla vita umana in una forma o nell’altra. Se è un bambino, il rapporto tra i suoi genitori influirà sul suo allevamento e sulla sua educazione e formazione. Se è giovane, instaurerà un rapporto con una compagna di vita. E se è anziano, i suoi figli lo terranno legato nella condizione di prigionia di questo rapporto matrimoniale. La pace del suo cuore e della sua mente, nonché il benessere della sua vita, dipenderanno in larga misura dai buoni rapporti con i figli, le nuore, le figlie e i generi.
In breve, l’ordinamento coniugale è un sistema giuridico di importanza e influenza maggiori di qualsiasi altro tra gli ordinamenti sociali. Tenendo conto dell’importanza fondamentale di questo ordinamento nell’Islam, esso è stato elaborato su basi estremamente solide e precise; nel campo dei rapporti coniugali, i musulmani avevano ricevuto nella propria religione un ordinamento eccellente e completo, che sotto ogni aspetto si può definire superiore alle norme matrimoniali delle altre religioni del mondo. Purtroppo, anche questo ordinamento è caduto nella morsa dello spettro del «diritto muhammadiano» e si è deformato a tal punto che tra esso e l’ordinamento matrimoniale islamico originario è rimasta soltanto la più lontana somiglianza.
Attualmente, la legge in vigore nei rapporti matrimoniali dei musulmani in nome della sharīʿa islamica non è né corretta, né significativa, né completa. Gli errori e le lacune di questa legge hanno esercitato un’influenza tanto dannosa sulla vita sociale dei musulmani che, probabilmente, in tutto il subcontinente indiano sarebbe difficile trovare una famiglia felice che non abbia subito danni altrettanto gravi per opera di qualche altra legge. La distruzione della vita e dei beni è soltanto una questione secondaria. Il pericolo ancora maggiore è che gli effetti nefasti di questa legge malvagia hanno annientato il senso dell’onore di innumerevoli musulmani e distrutto la loro fede, il loro carattere e la loro moralità. Hanno fatto giungere un’ondata di oscenità e di apostasia persino nelle case che erano fortezze sicure a difesa della loro religione e cultura. I mali derivati dai difetti delle leggi e degli apparati incaricati di farle rispettare sono aumentati ulteriormente per due ragioni.
Primo: la mancanza di istruzione e formazione religiosa
Di conseguenza, i musulmani sono diventati così estranei al diritto matrimoniale islamico che oggi persino molte persone altamente istruite non conoscono neppure le questioni giuridiche più comuni di questa legge. [A titolo di esempio, è frutto dell’ignoranza il fatto che i musulmani conoscano generalmente un solo modo di pronunciare il talaq: pronunciare tre talaq contemporaneamente. Persino coloro che redigono gli atti di divorzio ne scrivono allora tre. Eppure ciò costituisce una bidʿa dell’Islam e un grave peccato. Ne derivano anche serie complicazioni giuridiche. Se la gente sapesse che lo scopo per cui si pronunciano tre talaq può essere raggiunto anche pronunciandone uno solo, e che in tal caso, durante il periodo della ʿidda, rimane la possibilità di revocare il talaq e, al termine della ʿidda, di contrarre nuovamente matrimonio, si potrebbero salvare innumerevoli famiglie dalla rovina. Allo stesso modo, molti servitori di Allah eviterebbero il peccato della menzogna, dell’inganno e della violazione della legge. – L’autore.] Lungi dall’essere ampiamente conosciuto, sono pochissimi persino i musulmani capaci di conoscerne e comprenderne i principi fondamentali. Persino coloro che siedono sui seggi dei tribunali e decidono le cause riguardanti il matrimonio e il divorzio sono privi perfino delle nozioni basilari del diritto matrimoniale islamico. Questa vasta ignoranza ha paralizzato i musulmani a tal punto che essi non riescono a seguire adeguatamente la legge islamica nemmeno personalmente, nell’ambito dei propri rapporti coniugali.
Secondo: l’influenza di un sistema sociale non islamico
Di conseguenza, nei rapporti coniugali dei musulmani non sono penetrate soltanto innumerevoli usanze, concezioni e superstizioni contrarie ai principi e allo spirito del diritto matrimoniale islamico; inoltre, dalla mente e dalla coscienza di una gran parte di loro è completamente scomparsa la prospettiva islamica della vita matrimoniale. In alcuni luoghi si sono infiltrati i pensieri e la visione del mondo degli indù. La conseguenza è che la moglie viene considerata una schiava e il marito un padrone, anzi una divinità. Anche se non sul piano della fede e delle convinzioni, nella pratica il vincolo matrimoniale non può mai essere spezzato. La pratica del talaq e del khulʿ è diventata una questione di tale vergogna e disonore che, quando se ne presenta la necessità, viene rifiutata soltanto perché recherebbe danno all’onore e al rispetto, sebbene dietro il velo accadano molte cose ancora peggiori del talaq e del khulʿ. Per impedire il talaq, l’ammontare della dote nuziale viene fissato così alto che il marito non osi mai pronunciarlo e sia costretto a tenere la moglie sospesa nei periodi di discordia. L’adorazione del marito è entrata a far parte dell’orgoglio e dei doveri morali delle mogli. Anche nelle situazioni più difficili, ella non può neppure pronunciare il nome del talaq o del khulʿ, soltanto per paura della condanna e del biasimo sociale. Persino se il marito muore, è diventato suo dovere morale, come per le donne indù, restare seduta a ripetere il nome del marito. Infatti, il secondo matrimonio della vedova è diventato causa di disonore non soltanto per lei, ma per tutta la sua stirpe.
D’altra parte, la condizione dei discendenti moderni influenzati dalla civiltà occidentale è questa: ******************** — essi recitano a gran voce questo versetto del Corano. [«Le donne hanno diritti equivalenti ai loro obblighi, secondo equità». – Sura al-Baqara: 228] Ma, giunti al versetto ********************, abbassano improvvisamente la voce [«Tuttavia, gli uomini hanno su di loro una posizione superiore». – Sura al-Baqara: 228] e, quando si trovano di fronte al versetto ********************, fanno tutto il possibile per capire come espungerlo dal Nobile Corano. [«Gli uomini sono preposti alle donne». – Sura an-Nisaʾ: 34] Essi offrono interpretazioni bizzarre di questo versetto. Dietro queste assurde interpretazioni affermano anche di sentirsi profondamente imbarazzati dal fatto che simili versetti si trovino nel libro sacro della loro religione. L’unica ragione è che sono rimasti terrorizzati dallo schema tracciato dalla civiltà europea per instaurare l’uguaglianza tra donne e uomini, e nella loro mente non è rimasta alcuna capacità di comprendere i principi completi, solidi e razionali dell’Islam sui quali esso ha fondato il proprio ordinamento sociale.
L’accumularsi di cause così diverse ha deviato la vita familiare dei musulmani, rendendola molto meno retta di quanto fosse un tempo. A causa dell’influenza delle culture e delle civiltà straniere, le complicazioni sorte nei diversi ambiti della loro vita coniugale sono diventate ormai impossibili da sciogliere per la legge e per gli apparati incaricati di applicarla. Questa incapacità rende tali complicazioni ancora più gravi. A causa dell’ignoranza, un gruppo di musulmani è caduto nell’errata convinzione che queste calamità siano sorte proprio a causa dei difetti della legge islamica. Per questo si insiste sulla promulgazione di un nuovo ordinamento giuridico. In realtà, nell’Islam esiste un ordinamento matrimoniale completo, nel quale i diritti del marito e della moglie sono chiaramente definiti sulla base della giustizia e dell’equità. Per tutelare tali diritti e per porre rimedio alle loro violazioni — sia che siano commesse dalla moglie sia dal marito — è previsto anche un sistema per presentare reclami. Non è stato lasciato alcun problema senza una soluzione fondata sulla giustizia e sull’equità.
Pertanto, i musulmani non hanno affatto bisogno di un nuovo ordinamento. Ciò di cui hanno realmente bisogno è presentare il diritto matrimoniale islamico nella sua vera forma e adoperarsi per applicarlo correttamente. Naturalmente, non è un compito facile. La prima responsabilità e il primo dovere spettano agli ulema. Essi dovranno abbandonare la via dell’imitazione incondizionata e riformulare il diritto matrimoniale islamico tenendo conto delle necessità e delle esigenze dell’epoca attuale, in modo da offrire una soluzione completa alle attuali complicazioni dei problemi della vita coniugale dei musulmani. In seguito, occorrerà formare l’intera popolazione musulmana al riguardo. In tal modo essa potrà purificare il proprio ordinamento sociale da tutte le usanze e le concezioni jahilite che aveva assunto dal sistema sociale contrario all’Islam, e comprenderà i principi e lo spirito della legge islamica, svolgendo di conseguenza tutte le proprie attività. Inoltre, è necessario un sistema giudiziario disciplinato e ben organizzato, che creda esso stesso in questa legge e i cui giudici siano stati formati in modo analogo sotto il profilo della conoscenza e della moralità. Essi applicheranno questa legge non ispirandosi agli altri ordinamenti del mondo, bensì secondo l’ispirazione e lo spirito propri dell’Islam.
Questo libro è stato scritto proprio tenendo presente tale necessità. Nelle pagine seguenti desidero presentare un quadro completo del diritto islamico matrimoniale. In esso saranno esposti, nei luoghi appropriati, gli scopi, i principi fondamentali e le disposizioni di tale diritto. Quando sarà necessario, per fornire spiegazioni e analisi, citerò esempi delle decisioni del Profeta, che Allah lo benedica e gli conceda la pace, e dei nobili Compagni, nonché i pareri frutto dell’ijtihād degli imam delle epoche successive. Ciò renderà più agevole ricavare le questioni giuridiche particolari (istinbāṭ). Infine saranno presentate alcune proposte affinché, conformemente ai principi fondamentali della Sharīʿa islamica, le difficoltà relative a tutti gli aspetti della vita matrimoniale dei musulmani possano essere in gran parte eliminate. Sebbene l’istituzione di uno Stato islamico e l’introduzione di un sistema giudiziario conforme alla Sharīʿa costituiscano il rimedio fondamentale e corretto a tali difficoltà, desidero tuttavia indicare qui alcune misure mediante le quali, anche nella situazione attuale, i difetti e le carenze nelle questioni legate alla vita matrimoniale dei musulmani possano essere eliminati, per quanto possibile, secondo le corrette norme della Sharīʿa. In tal modo, coloro che cercano di risolvere questi problemi, invece di procedere su una via erronea, adotteranno un percorso che sarà almeno in parte conforme alla Sharīʿa.
Scopo e finalità del diritto matrimoniale
Prima di conoscere ampiamente una legge, è assolutamente necessario comprendere i suoi scopi e le sue finalità. Infatti, lo scopo e la finalità della legge sono gli elementi più importanti. Le norme vengono stabilite per realizzarne la finalità, e proprio nell’ambito di tali norme vengono enunciate le prescrizioni e le disposizioni della legge. Se qualcuno applicasse una prescrizione senza comprenderne lo scopo, nei casi di problemi minori vi sarebbe il grave rischio che emettesse verdetti tali da far scomparire proprio la finalità fondamentale della legge. Analogamente, chi non conosce lo scopo della legge non potrà seguirla secondo il suo autentico spirito. Pertanto, discuteremo anzitutto in dettaglio gli scopi in vista dei quali, nell’Islam, sono state stabilite le norme matrimoniali.
Tutela della moralità e della castità
Il primo scopo del diritto islamico matrimoniale è tutelare il carattere e la moralità. Questa legge ha dichiarato il zinā illecito e ha imposto di sottoporre la relazione naturale tra i due sessi dell’umanità a una struttura giuridica tale da proteggere il loro carattere dall’oscenità e dall’impudicizia, e la società dalla corruzione. Per questo nel Nobile Corano la parola nikāḥ è stata espressa mediante il termine iḥṣān. La parola ḥiṣn significa “fortezza”, mentre iḥṣān significa “essere racchiusi in una fortezza”. Pertanto, colui che si sposa è un muḥṣin, cioè è come se costruisse una fortezza. E la donna che viene sposata è una muḥṣina, cioè colei che, attraverso il matrimonio, trova rifugio nella fortezza costruita per proteggere se stessa e il proprio carattere. Questo esempio metaforico mostra chiaramente che la tutela del carattere e della castità è il primissimo scopo dell’istituzione matrimoniale islamica. E il primo compito del diritto matrimoniale è rafforzare questa fortezza, costruita sotto forma di matrimonio per custodire questo preziosissimo gioiello, il carattere e la castità.
Nel Nobile Corano è detto:
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«Tutte le altre donne, oltre a quelle proibite, vi sono state rese lecite, affinché desideriate procurarvele con i vostri beni. Questa disposizione è stata stabilita per unirle a voi nel vincolo matrimoniale e per impedire i rapporti sessuali senza restrizioni. Pertanto, versate loro la dote stabilita dal contratto in cambio del piacere che avete tratto da loro». — Sūra al-Nisāʾ, 24
Ancora, alle donne è stato detto:
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«Dunque sposatele con il permesso dei loro tutori e versate loro una dote nuziale equa, affinché rimangano caste e non commettano fornicazione né apertamente né segretamente». – Sura an-Nisāʾ: 25
Altrove è stato detto:
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«Oggi vi sono state rese lecite tutte le cose pure. ……………… E vi sono state rese lecite le donne caste tra le credenti e le donne caste appartenenti a coloro ai quali è stata data la Scrittura prima di voi. Tuttavia, a condizione che le sposiate versando loro la dote nuziale e che non instauriate, apertamente o segretamente, relazioni amorose illecite». – Sura al-Māʾida: 5
Riflettendo sulle parole e sul significato di questi versetti, si comprende che, secondo la prospettiva islamica, nell’ambito della relazione coniugale tra uomo e donna l’iḥsān, vale a dire «la piena tutela della moralità e della castità», è la questione più importante. Si tratta di un obiettivo così elevato che per esso si può sacrificare qualsiasi altro obiettivo; tuttavia, questo obiettivo non può essere sacrificato per nessun altro. Lo scopo di unire il marito e la moglie nel vincolo matrimoniale è che essi soddisfino il loro naturale desiderio sessuale rimanendo entro i limiti stabiliti da Allah. Ma se all’interno di un matrimonio, cioè tra marito e moglie, si verifica una situazione tale da far temere che vengano trasgrediti i limiti stabiliti da Allah l’Altissimo, allora, invece di violare gli altri limiti da Lui stabiliti per mantenere intatto il vincolo esteriore del matrimonio, è molto meglio recidere tale vincolo per tutelare quei limiti. Per questo è stato ordinato a coloro che praticano l’īlāʾ [] di non rimanere fermi nel loro giuramento per più di quattro mesi. Se, trascorsi quattro mesi, il marito non ritorna dalla moglie, allora, poiché non desidera avere rapporti sessuali con lei, non ha il diritto di tenerla legata al vincolo matrimoniale. L’inevitabile conseguenza sarebbe infatti che la donna verrebbe costretta a trasgredire i limiti stabiliti da Allah per soddisfare il proprio bisogno naturale. La legge di Allah non può tollerarlo in alcuna circostanza. Allo stesso modo, a coloro che sposano più donne è stato impartito severamente questo ordine:
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«Non inclinatevi completamente verso un’altra moglie, lasciando l’altra sospesa». – Sura an-Nisāʾ, 129
Anche questa disposizione mira a impedire che una moglie sia costretta, in tali circostanze, a trasgredire i limiti stabiliti da Allah. In una situazione simile, è preferibile sciogliere il vincolo esteriore della vita coniugale anziché mantenerlo intatto. In tal modo la donna, liberata dal vincolo, avrà l’opportunità di sposare un altro uomo di sua scelta. Per questo stesso scopo è stata concessa alla moglie anche la possibilità del «khula». Il fatto che una donna rimanga presso un uomo che non gradisce affatto o presso il quale non trova serenità interiore la getta in una situazione che può condurre alla trasgressione dei limiti stabiliti da Allah. A una donna in tale condizione è stato riconosciuto il diritto di liberarsi dal vincolo matrimoniale restituendo al marito, interamente o in parte, il denaro ricevuto da lui sotto forma di dote nuziale.
Queste disposizioni della legge islamica saranno discusse in dettaglio. Ma, presentando qui gli esempi citati, si mira a mettere in luce questa profonda verità: la legge islamica ha attribuito alla salvaguardia del carattere e della castità un’importanza superiore a ogni altra cosa, sebbene cerchi di consolidare il vincolo matrimoniale con ogni mezzo possibile. Tuttavia, quando il mantenimento di tale vincolo rischia di danneggiare il carattere e la castità, essa considera necessario sciogliere il nodo del vincolo coniugale proprio per preservare questo prezioso patrimonio. Per comprendere le disposizioni della legge che saranno discusse più avanti e applicarle secondo lo spirito della legge, è assolutamente necessario assimilare pienamente questo punto sottile.
Amore e sincerità
Il secondo importante obiettivo è che il rapporto matrimoniale tra i due sessi dell’umanità si fondi sull’amore e sulla sincerità. Essi potranno realizzare con successo, attraverso i loro sforzi congiunti, tutti gli obiettivi legati alla società e alla civiltà nel rapporto matrimoniale, e potranno godere di pace, gioia e serenità nella vita familiare. Queste cose sono indispensabili per dare loro la forza necessaria a realizzare i grandi obiettivi della loro vita sociale. Riflettendo sul modo in cui il Nobile Corano descrive questo obiettivo, si comprende che, secondo la visione dell’Islam, la filosofia della vita coniugale è l’amore e la sincerità. Il marito e la moglie sono stati creati proprio affinché ciascuno possa trovare serenità presso l’altro.
Pertanto viene proclamato:
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«E tra i Suoi segni vi è questo: Egli ha creato per voi, tra voi stessi, delle spose, affinché possiate trovare serenità presso di loro. E ha posto tra voi amore e sincerità». – Sura ar-Rūm, 21
In un altro luogo è detto:
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«Egli è Colui che vi ha creati da un unico essere e da esso ha creato la sua compagna, affinché possiate trovare presso di lei pace e conforto».
— Sura al-Aʿrāf: 189
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«Esse sono una veste per voi e voi siete una veste per loro». — Sura al-Baqara: 187
Qui marito e moglie sono stati definiti l’uno veste dell’altra. La veste è ciò che aderisce al corpo umano, lo copre e lo protegge dagli elementi esterni dannosi. Utilizzando nel Nobile Corano questa metafora della veste per il marito e la moglie, si è voluto spiegare che, sul piano personale, la relazione coniugale tra loro dovrebbe essere simile a quella esistente tra la veste e il corpo. I loro cuori e le loro anime dovrebbero essere uniti gli uni alle altre. Dovrebbero proteggere reciprocamente i propri segreti e salvaguardare il carattere e l’onore dell’altro dall’influenza del disonore. Questa è la richiesta dell’amore, dell’affetto e della sincerità e, dal punto di vista islamico, questa è la vera anima della relazione coniugale. Se in una relazione coniugale manca questa anima, essa è come un cadavere privo di vita.
Le norme stabilite nell’Islam riguardo alla relazione coniugale hanno tenuto presente proprio questo obiettivo. Se marito e moglie desiderano vivere insieme, devono farlo in armonia e con reciproca comprensione e affetto, adempiere ai reciproci diritti legittimi e trattarsi entrambi con generosità. Ma se non sono in grado di farlo, è meglio che si separino piuttosto che continuare a vivere insieme. Infatti, dopo che lo spirito dell’amore e della sincerità è venuto meno, la relazione coniugale diventa un cadavere. Se non viene sepolto, da esso si sprigiona un cattivo odore e, di conseguenza, l’intero ambiente della vita familiare diventa velenoso e maleodorante. Per questo il Nobile Corano dice:
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“Se vivete in accordo e vi guardate reciprocamente dal trasgredire i limiti, Allah è certamente Perdonatore e Misericordioso. Se ciò non fosse possibile e i coniugi si separassero, Allah l’Altissimo renderà entrambi soddisfatti attingendo dal Suo infinito tesoro invisibile”.–Sura An-Nisāʾ: 129-130
Inoltre, in diversi punti, insieme alla descrizione delle disposizioni, si insiste:
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“O la riprenderai secondo modalità giuste, oppure la congederai con cortesia”.–Sura Al-Baqara: 229
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“O le terrete presso di voi nel modo migliore, oppure vi separerete da loro secondo giustizia”.
–Sura At-Talāq: 2
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«Trattate bene le vostre mogli». – Sura an-Nisāʾ: 19
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«O le riprendete in modo onorevole, oppure congedatele in modo onorevole. Non trattenetele soltanto per far loro del male, poiché così ledete i loro diritti. Chi fa ciò commette un torto contro se stesso». – Sura al-Baqara: 231
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«Non dimenticate mai di mostrarvi benevolenza reciproca». – Sura al-Baqara: 237
Laddove viene illustrato il divorzio «rajʿī» (revocabile), per la riconciliazione è stata posta la condizione della sincerità d’intenti: cioè, dopo aver pronunciato il divorzio due volte e prima di pronunciarlo una terza volta, il marito ha il diritto di riprendere la moglie. La condizione, tuttavia, è che il suo intento sia vivere con lei nella riconciliazione, nell’armonia, nell’affetto e nella sincerità, e non farle del male né tenerla sospesa. Nel Sacro Corano è detto:
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«Se i loro mariti desiderano ristabilire il rapporto, durante questo periodo essi hanno il diritto di riprenderle come proprie mogli». – Sura al-Baqara, 228
Le conseguenze negative dei rapporti coniugali con i non musulmani
Per questo motivo agli uomini e alle donne musulmani è stato vietato stabilire rapporti coniugali con tutte le comunità non musulmane, eccetto la Gente del Libro. Infatti, per quanto riguarda la religione, la visione del mondo, la società, la cultura e lo stile di vita, la differenza tra loro e i musulmani è tale che un musulmano veramente devoto non può unirsi a loro con amore sincero e piena unità di cuore e di spirito.
Se, nonostante questa incompatibilità, essi entrano comunque in relazione, il loro rapporto coniugale non sarà riconosciuto come un autentico rapporto sociale; sarà piuttosto soltanto un rapporto sessuale. In tale rapporto non nasceranno amore e sincerità e, anche qualora nascessero, invece di essere utili alla società e alla cultura islamiche e allo stesso musulmano, finiranno per diventare causa di danno.
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«Non sposate mai le donne politeiste finché non credano. In verità, una schiava credente è molto migliore di una nobile politeista, anche se quest’ultima vi piace di più. E non date in matrimonio le vostre donne agli uomini politeisti finché non credano. In verità, uno schiavo credente è molto migliore di un nobile politeista, anche se questo giovane politeista vi piace di più». – Sura al-Baqara, 221
Per quanto riguarda la Gente del Libro, la legge permette di sposarne le donne. (Ciononostante, il matrimonio delle donne musulmane con uomini della Gente del Libro rimane vietato. Ciò perché, per loro natura, le donne possiedono generalmente una capacità relativamente maggiore di lasciarsi influenzare e di assimilare. Pertanto, vivendo con un marito non musulmano in una famiglia e in una società non musulmane, è molto più probabile che ella finisca per adottare il comportamento e gli ideali del marito. È invece assai improbabile che riesca a influenzarli con i propri ideali. Inoltre, anche qualora non adottasse i loro ideali, è certo che il loro rapporto rimarrebbe soltanto una relazione biologica. Ella non riuscirebbe a stabilire alcun rapporto sociale proficuo con la società del marito non musulmano. – L’autore.) Sul piano dei principi fondamentali della civiltà e della cultura, a un certo livello esiste una comunanza tra noi e loro. Tuttavia, nonostante ciò, l’Islam non ha considerato tale rapporto con favore. Il venerabile Ka’b ibn Malik volle sposare una donna della Gente del Libro. Il Profeta, che Allah lo benedica e gli conceda la pace, glielo proibì e, spiegando il motivo del divieto, disse:
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«Lei non potrà renderti virtuoso».
Il significato di ciò è che, in tali condizioni, tra i due non può nascere quell’amore e quella cordialità che costituiscono l’anima del rapporto coniugale. Hazrat Hudhayfa, che Allah sia soddisfatto di lui, volle sposare una donna ebrea. Hazrat Umar, che Allah sia soddisfatto di lui, gli scrisse: «Rinuncia a questo desiderio». Hazrat Ali e Hazrat Ibn Umar, che Allah sia soddisfatto di entrambi, definirono esplicitamente makruh il matrimonio con le donne della Gente del Libro. Ali, che Allah sia soddisfatto di lui, presentò il seguente versetto come prova del fatto che è makruh:
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«Un credente non può stringere rapporti d’amore con coloro che si oppongono ad Allah e al Suo Messaggero». — Sura al-Mujadila, 22
Dunque, se tra i coniugi non vi è amore, a che cosa può servire un matrimonio di questo genere?
Il tema del kufu
La Sharia islamica richiede persino ai musulmani che il legame matrimoniale venga stabilito tra una donna e un uomo nei quali, sotto ogni aspetto, si possa sperare che si sviluppi un ambiente d’amore e di affetto. Laddove tale speranza non sussista, contrarre un legame di parentela è makruh. Per questo il Profeta, che Allah lo benedica e gli conceda la pace, ha ordinato, o almeno consigliato, di vedere la futura sposa prima del matrimonio.
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«Quando uno di voi chiede una donna in matrimonio, dovrebbe guardarla per quanto possibile, per verificare se possiede qualità tali da attirarlo a sposarla».
Per questo, in materia di matrimonio, la sharia considera preferibile prestare attenzione alla kafā’a, cioè alla parità di condizione, e non ritiene appropriato un matrimonio tra persone di livello diseguale. Tra una donna e un uomo che siano pari o quasi pari quanto a moralità, devozione religiosa, usanze familiari, posizione sociale e stile di vita, vi è una grande speranza che si sviluppi un rapporto d’amore, affetto e sincerità. Dal loro rapporto matrimoniale si può anche sperare che le rispettive famiglie, grazie a questo legame di parentela, giungano anch’esse a unirsi sempre più. Al contrario, riguardo a coloro tra i quali non esiste tale parità, vi è grande motivo di temere che non riescano a integrarsi nella vita familiare e nei rapporti sinceri e affettivi. Anche se marito e moglie arrivassero a unirsi pienamente, vi sarebbe ben poca speranza che le loro due famiglie giungessero a integrarsi. Nella sharia islamica, questo è il criterio fondamentale da considerare riguardo alla kafā’a.»
Dagli esempi sopra citati risulta proprio che, dopo la purezza morale e la salvaguardia della castità, il secondo elemento, che costituisce un importante obiettivo dell’ordinamento matrimoniale islamico, è l’amore e l’affetto tra marito e moglie. Finché si può sperare che questi elementi persistano nel loro rapporto coniugale, la legge islamica impiega tutte le proprie forze per tutelare adeguatamente tale rapporto matrimoniale. Ma quando questo amore e questo affetto vengono meno e al loro posto sorgono vuoto interiore, durezza del cuore, ostilità, disumanità, indifferenza e insoddisfazione, la legge tende piuttosto a sciogliere il vincolo matrimoniale. È necessario comprendere questa sottile questione. Infatti, coloro che ignorano tale questione e costruiscono su di essa parti, rami e ramificazioni nei principi fondamentali della legge islamica commettono a ogni passo errori così gravi che l’obiettivo stesso della legge finisce per scomparire.
Principi della legge: il primo principio
Dopo aver compreso l’obiettivo della legge, dobbiamo esaminare su quali principi fondamentali sia stato costruito l’ordinamento matrimoniale islamico. Infatti, finché tali principi non saranno conosciuti adeguatamente, sarà difficile applicare correttamente le disposizioni della legge nelle questioni di minore importanza.
Il primo dei principi fondamentali della legge è che, nella vita matrimoniale, all’uomo è stata attribuita una dignità superiore di un grado rispetto alla donna. Da questo principio derivano numerose disposizioni e norme secondarie della legge. L’Onnipotente Iddio dice:
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«Tuttavia, gli uomini hanno su di esse una dignità speciale».
-Sura al-Baqara: 228
La spiegazione di questa maggiore dignità si trova nel versetto seguente:
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«Gli uomini sono responsabili delle donne, poiché Allah ha concesso ad alcuni di loro una superiorità sugli altri e poiché gli uomini spendono dei loro beni. Pertanto, le donne virtuose sono devote ai loro mariti e, in loro assenza, custodiscono ciò che Allah ha affidato loro».-Sura an-Nisa: 34
Non è questa la sede per discutere su quale base l’uomo sia stato posto al di sopra della donna e per quale motivo gli sia stata attribuita l’autorità. «Qawwam» significa sostenitore, provveditore, responsabile, protettore, tutore e dirigente.-Autore. Poiché ciò non rientra nell’ambito della legge, bensì in quello della filosofia sociale, riteniamo sufficiente, rimanendo nei limiti dell’argomento, spiegare qui che, per mantenere l’ordine nella vita familiare, è indispensabile che uno dei due coniugi assuma il ruolo di responsabile o dirigente. Se invece entrambi godessero della stessa dignità e della medesima autorità, il disordine sarebbe inevitabile. Tra i popoli che hanno cercato concretamente di stabilire l’uguaglianza tra marito e moglie, questo disordine si è effettivamente diffuso. L’Islam è una religione conforme alla natura umana. Esso, infatti, tenendo conto della natura e dell’indole umana, ritiene necessario che, tra marito e moglie, uno assuma il ruolo di responsabile e dirigente e l’altro gli sia subordinato; e ha scelto per l’autorità quel sesso che per natura nasce dotato di questa capacità. Per una trattazione più dettagliata di questo argomento, si veda il mio libro Il velo.-Autore.
Responsabilità e doveri dell’uomo
Nel sistema di regole stabilito dalla legge islamica per la vita coniugale, all’uomo è stata riconosciuta la posizione di responsabile e dirigente. Proprio a motivo di questa posizione, gli sono state affidate le seguenti responsabilità:
1. Il mahr: il marito deve versare il mahr alla moglie. Infatti, il diritto che egli acquisisce sulla moglie in quanto marito nasce in cambio del mahr. Nel versetto citato sopra è contenuta anche questa spiegazione: sebbene l’uomo sia per natura titolare dell’autorità, in pratica tale posizione viene acquisita in cambio del denaro speso sotto forma di mahr. Anche in un altro versetto ciò viene spiegato nel modo seguente:
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«E corrispondete alle vostre mogli il mahr di buon grado». – Sura An-Nisāʾ: 4
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«Tutte le altre donne, eccetto quelle proibite, sono state rese lecite per voi, affinché desideriate conquistarle in cambio dei vostri beni. Questa disposizione è stata stabilita per unirle a voi nel matrimonio e per impedire i rapporti sessuali illeciti. Pertanto, per il piacere che avete tratto da loro, corrispondete loro il mahr secondo quanto convenuto».
– Sura An-Nisāʾ: 24
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«Pertanto, sposate le schiave con il permesso dei loro padroni e corrispondete loro un mahr equo». – Sura An-Nisāʾ: 25
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«E, in cambio del pagamento del mahr, vi sono state rese lecite le donne credenti onorevoli e le donne caste tra quelle alle quali è stata rivelata la Scrittura prima di voi (ossia la Gente della Scrittura)». — Sura al-Māʾida: 5
Pertanto, è dovere imprescindibile dell’uomo pagare il mahr concordato tra la donna e l’uomo al momento del matrimonio. Se egli rifiuta di pagare il mahr secondo l’accordo, la moglie ha il diritto di tenersi separata da lui. È una responsabilità dell’uomo dalla quale non vi è alcuna via di scampo. Tuttavia, è diverso se la moglie gli concede del tempo, oppure, considerando la sua povertà, lo perdona di buon animo, oppure, mossa dalla compassione nei suoi confronti, rinuncia spontaneamente alla propria pretesa.
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«Se esse rinunciano di buon animo a una parte del loro mahr, allora godetene con soddisfazione». — Sura an-Nisāʾ: 4
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«Dopo che è stato stipulato il contratto del mahr, se voi due (marito e moglie), di comune accordo, ne aumentate o diminuite l’importo, non vi è alcuna colpa». — Sura an-Nisāʾ: 24
2. Mantenimento della moglie: Il secondo dovere del marito è provvedere al mantenimento della moglie. La legge islamica ha definito chiaramente i limiti degli ambiti di attività del marito e della moglie. Il dovere della moglie è rimanere in casa e adempiere alle responsabilità della vita familiare. ************** Il dovere dell’uomo, invece, è lavorare e procurarsi i beni necessari al sostentamento dei membri della famiglia. È sulla base di questa seconda responsabilità che al marito è stata conferita una superiorità di un grado sulla moglie, e ciò rientra nel significato corretto dell’«autorità». Colui che si occupa della custodia di una cosa e ne vigila gli interessi è chiamato «qawwām». In virtù di questo diritto, egli ha il potere di esercitare autorità su tale cosa. Dai versetti del Nobile Corano ************ e ************* risulta obbligatorio pagare il mahr; allo stesso modo, risulta obbligatorio provvedere al mantenimento. Se il marito non adempie a questa responsabilità, la legge lo costringerà ad adempierla. Se egli rifiuta o non è in grado di farlo, la legge può sciogliere il loro matrimonio. Tuttavia, la determinazione dell’importo del sostentamento non dipende dalla volontà della moglie, bensì dalle possibilità economiche del marito. Il Nobile Corano ha stabilito a questo proposito un principio fondamentale:
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«È dovere del ricco provvedere al sostentamento secondo le proprie possibilità e del povero secondo le proprie possibilità». – Sura al-Baqara: 236
Tuttavia, non può accadere che al povero venga richiesto più di quanto sia in grado di dare e al ricco una quantità inferiore alle sue possibilità.
3. Astensione dall’–ingiustizia e dall’ oppressione : Il terzo dovere dell’uomo consiste nel non abusare della precedenza e dell’autorità che gli sono state accordate sulla moglie. Esistono diverse forme di comportamento ingiusto. Per esempio:
«Īlāʾ»: si chiama «īlāʾ» l’astenersi dal soddisfare il desiderio sessuale della moglie, senza una ragione legittima, al solo scopo di infliggerle punizione e sofferenza. [Per «ragione legittima» si intende che il marito o la moglie siano malati, che il marito sia in viaggio oppure che si sia verificata una situazione in cui egli desideri recarsi dalla moglie, ma non ne abbia la possibilità. – L’autore.] La legge islamica ha stabilito per questo un termine massimo di quattro mesi. È dovere del marito ristabilire entro tale periodo i rapporti coniugali con la moglie. Altrimenti, trascorso tale termine, sarà costretto a ripudiarla.
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«Coloro che giurano di non avere rapporti con le proprie mogli hanno un termine di quattro mesi. Se ritornano sulla loro decisione, allora Allah è perdonatore e misericordioso. Ma se decidono di divorziare, allora Allah ascolta e conosce ogni cosa». – Sura al-Baqara: 226-227
Su questa questione, alcuni giuristi hanno posto come condizione il giuramento. Vale a dire che si ha īlāʾ, e questa norma si applica, soltanto quando il marito giura di non recarsi dalla moglie. Tuttavia, se il marito, adirato con la moglie, si separa da lei anche per dieci anni senza prestare alcun giuramento, in tal caso la norma dell’īlāʾ non si applicherà a lui. Non sono d’accordo con questa opinione. Le mie prove al riguardo sono esposte di seguito:
Primo: se il Corano stabilisce una norma per una circostanza particolare e usa parole o frasi applicabili soltanto a quella circostanza, non è necessariamente obbligatorio applicare tale norma esclusivamente a quel caso. Per esempio, il termine usato dal Corano per dichiarare illecita la figliastra rispetto al suo patrigno è:
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«Le figlie delle vostre mogli, che sono state allevate nel vostro grembo». – Sura an-Nisāʾ: 23
Questa frase stabilisce soltanto l’interdizione riguardo alle ragazze che, durante l’infanzia, sono entrate con la loro madre nella casa del patrigno. Tuttavia, nessun imam ha mai affermato che questa disposizione riguardi specificamente solo la situazione menzionata. Al contrario, tutti gli imam sono concordi anche riguardo all’interdizione della ragazza che, al momento del matrimonio di sua madre con il patrigno, era già adolescente e non era stata allevata nella casa di quel padre neppure per un giorno. Analogamente, sebbene il Nobile Corano abbia usato l’espressione *************** (coloro che giurano di astenersi dai rapporti con le proprie mogli), non è affatto necessario che la disposizione enunciata per tali persone si applichi esclusivamente a coloro che hanno prestato giuramento.
Secondo: riguardo alla deduzione delle disposizioni fiqhiche (istinbāṭ), quasi tutti gli imam concordano su questo principio: quando non si trova una disposizione esplicita su una questione, essa può essere sottoposta ad analogia (qiyās) con un caso riguardo al quale esiste una disposizione. La condizione è che vi sia corrispondenza tra le cause della disposizione nei due casi. Ora, la domanda è: perché il Legislatore (Allah) ha fissato un termine per coloro che praticano l-īlāʾ? E perché ha detto che, se entro tale termine non ritornate alle vostre mogli, dovete divorziare da loro? Si può indicare come causa qualcosa di diverso dal fatto che astenersi dai rapporti con la moglie per più di quattro mesi le arreca danno e che il Legislatore vuole prevenire proprio questo danno? Nel rukūʿ successivo a questo versetto è presente questa disposizione di Allah:
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«Non trattenetele con il solo scopo di arrecar loro sofferenza, così da commettere un’ingiustizia nei loro confronti». – Sura al-Baqara: 231
E nella Sura an-Nisāʾ il Legislatore della Sharīʿa dice:
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«Non inclinatevi completamente verso una delle mogli, lasciando l’altra come sospesa». – Sura an-Nisāʾ, 129
Da queste indicazioni si comprende chiaramente che il Legislatore della Sharīʿa non approva affatto che una donna venga mantenuta nel vincolo matrimoniale, lasciata in una condizione d’incertezza e privata del rapporto coniugale, oppure trattenuta soltanto con l’intento di farla soffrire. Non si può indicare altra ragione per la fissazione del termine di quattro mesi. Ora, se la medesima ragione si riscontra anche nel caso in cui il marito, senza alcun giuramento, abbandoni deliberatamente i rapporti con la propria moglie, perché la suddetta disposizione non dovrebbe applicarsi anche a lui? In definitiva, quale differenza produce, riguardo alla questione fondamentale del «subire un danno», il fatto di aver prestato o non aver prestato giuramento? Può una persona dotata di buon senso immaginare che la moglie subisca un danno se il marito abbandona i rapporti dopo aver prestato giuramento, ma non ne subisca alcuno se egli, senza aver giurato, non si avvicina a lei per tutta la vita?
Terzo: Dal punto di vista dell’Islam, il più importante obiettivo delle norme matrimoniali è la salvaguardia della moralità e della castità. Se, scontento di una moglie, il marito ne prende una seconda, può facilmente proteggersi dalle cattive azioni e dagli sguardi impuri. Ma come potrà questa moglie, che egli ha privato stabilmente del piacere dei rapporti coniugali, salvaguardare la propria castità e la propria moralità finché egli non tornerà da lei? Si può forse pensare che Allah, il Sapientissimo Legislatore, disponga la salvaguardia della moralità di una simile moglie qualora suo marito abbia giurato di stare lontano da qualcuno, oppure la lasci per un periodo indefinito esposta al rischio di vedere compromessa la propria moralità?
Per queste ragioni, a mio avviso si dovrebbe emettere la fatwā secondo l’opinione dei giuristi della scuola mālikita. Essi affermano che, se il marito abbandona i rapporti coniugali con l’intento di far soffrire la moglie, anche in questo caso si applicano le norme dell’īlāʾ, sebbene non abbia prestato giuramento. Infatti, nel caso in cui si impongono limitazioni all’īlāʾ, la causa determinante (ʿilla) è presente anche laddove l’abbandono dei rapporti coniugali avvenga con tale intenzione del Legislatore. [Ibn al-ʿArabī, Aḥkām al-Qurʾān, vol. I, p. 75, e Ibn Rushd, Bidāyat al-mujtahid, vol. III, p. 88. – L’autore.]
************* Anche sull’interpretazione del versetto esiste una divergenza di opinioni tra i giuristi. Secondo ʿUthmān ibn ʿAffān, Zayd ibn Thābit, ʿAbd Allāh ibn Masʿūd e ʿAbd Allāh ibn ʿAbbās – che Allah sia soddisfatto di loro –, il semplice trascorrere del termine di quattro mesi dimostra che il marito ha deciso di divorziare. Pertanto, una volta trascorso tale termine, non conserva più il diritto al «ruǧūʿ», cioè a riprendere la moglie. È riportata una tradizione in questo senso anche da ʿAlī e Ibn ʿUmar – che Allah sia soddisfatto di entrambi. Tuttavia, secondo un’altra tradizione trasmessa dai due ultimi, nonché secondo la tradizione di ʿĀʾisha – che Allah sia soddisfatto di lei –, dopo la scadenza del termine si deve notificare al marito quanto segue: o riprendi tua moglie, oppure divorziala. Ma quando riflettiamo sulle parole del versetto, il primo parere sembra quello corretto. Nel versetto, Allah l’Altissimo ha fissato esplicitamente per colui che pratica l’īlāʾ un termine di soli quattro mesi. Anche il suo diritto di riprendere la moglie è limitato a questo periodo. [Esiste una divergenza di opinioni sul fatto che, in questo caso, il divorzio sia un talāq bāʾin o un talāq rajʿī. – L’autore.] Una volta scaduto il termine, non vi è altra via se non il divorzio (la separazione). Se infatti, dopo quattro mesi, si concedesse a una persona il diritto di riprendere la moglie, ciò equivarrebbe ad allungare ulteriormente il termine concesso. Tale prolungamento è manifestamente un’aggiunta ai limiti stabiliti nel Libro di Allah l’Altissimo.
Causare danno e trasgredire i limiti
Se non provi attrazione per tua moglie, non tenerla con te. Nel Corano, tuttavia, è vietato con parole estremamente severe trattenerla soltanto per tiranneggiarla e opprimerla, divorziare ripetutamente da lei e, dopo aver pronunciato due divorzi, riprenderla prima del terzo divorzio. Questo infatti è ẓulm, un’ingiustizia.
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«E non trattenetele con l’intento di tormentarle e opprimerle. Chi fa ciò commette un’ingiustizia contro se stesso. Guardatevi dal trasformare i versetti di Allah in oggetto di scherzo». – Sura al-Baqara: 231 [Ricavare dalle parole della legge un beneficio illecito e illegittimo, contrario allo scopo e allo spirito della legge, equivale in sostanza a prendersi gioco della legge stessa. Nel Corano agli uomini è stato concesso il diritto di riprendere la moglie dopo aver pronunciato uno o due divorzi, ma soltanto affinché, qualora in questo periodo si giunga a un accordo tra marito e moglie e si trovi un modo per vivere nuovamente insieme in armonia, nessun ostacolo da parte della Sharia si frapponga al loro cammino. Ma se qualcuno, abusando illecitamente di questa possibilità, divorzia dalla moglie, poi la riprende prima della fine dell’iddah, quindi divorzia nuovamente e ancora una volta ricorre al rujūʿ, il suo intento è tenere ingiustamente la moglie in una condizione d’incertezza. Non la tiene nella propria casa, ma non la libera neppure, affinché la poveretta possa sposarsi altrove. Un simile comportamento non è altro che una beffa della legge di Allah. Nessun vero mu’min può osare comportarsi in questo modo. – L’Autore.]
I due termini «dirār» (recare danno) e «taʿaddī» (oltrepassare i limiti) hanno un significato ampio. È evidente che chi trattiene una moglie con l’intento di tormentarla e opprimerla la perseguiterà in ogni modo. Le infliggerà sofferenze fisiche e psicologiche. Se è una persona di natura vile, la picchierà e la ingiurierà; se appartiene a una classe elevata, ricorrerà a diversi metodi per tormentarla e umiliarla. Tutti questi metodi sono compresi nei termini «recare danno» e «oltrepassare i limiti», e secondo il Sacro Corano ogni simile metodo è vietato. Se un marito tratta la moglie in questo modo, sarà riconosciuto colpevole di trasgressione dei limiti legali. In tale situazione, la moglie ha il diritto di ricorrere alla legge per liberarsi dalle sue mani.
Non agire con equità tra le mogli
Quando si hanno più mogli, è ingiusto inclinarsi verso una di loro e lasciare le altre mogli in una condizione d’incertezza. Il Sacro Corano lo ha dichiarato chiaramente illecito:
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«Non inclinatevi completamente verso una delle mogli, così da lasciare le altre come sospese». – Sura an-Nisāʾ: 129
Nel Sacro Corano il permesso di prendere più mogli è stato concesso a condizione di agire con equità e giustizia. Se una persona non agisce con equità, non ha il diritto di beneficiare di questa concessione subordinata a una condizione. Anche il versetto stesso in cui viene concesso il permesso di prendere più mogli contiene una chiara prescrizione: se non siete in grado di agire con equità, prendete una sola moglie.
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«Se temete di non poter essere giusti ed equi, allora sposate una sola donna, oppure prendete in moglie quelle schiave che sono di vostra proprietà. Questo è il modo più corretto per evitare l’ingiustizia». – Sura an-Nisā’, 3
L’Imam ash-Shāfiʿī (che Allah abbia misericordia di lui) ha interpretato *********** nel senso di: «affinché non abbondino i vostri figli, la cui cura e il cui mantenimento ricadrebbero su di voi». Ma questo significato è contrario a quello del dizionario originario. Nel dizionario, ****** significa «inclinarsi». Una poesia di Abū Ṭālib:
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Qui ****** (ā’il) è usato nel senso di «inclinarsi». Per questo, il termine ***** (awl) viene usato nel senso di allontanarsi dalla via dell’ingiustizia e dell’equità. Pertanto, Ibn ʿAbbās (che Allah sia soddisfatto di lui), al-Ḥasan, Mujāhid, ash-Shaʿbī, ʿIkrima, Qatāda e altri hanno interpretato ******* nel senso di ******* (non allontanatevi dalla giustizia). Dunque, dal suddetto versetto del Nobile Corano risulta che chi non è equo tra due o più mogli e, inclinando verso una di esse, viene meno nel garantire i diritti delle altre, è un ingiusto. Di conseguenza, non ha il diritto di trarre beneficio dal «permesso di avere più mogli». In tal caso, la legge dovrebbe obbligarlo a mantenere una sola moglie, e l’altra moglie o le altre mogli dovrebbero avere il diritto di ricorrere alla legge per ottenere riparazione contro quest’uomo.
Quanto alla giustizia e all’equità, il Nobile Corano ha spiegato dettagliatamente che, per ciò che riguarda l’amore sincero, l’uguaglianza non è né possibile per l’essere umano né egli ne è responsabile secondo la Sharīʿa.
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«Non sarete in grado di mantenere una completa equità tra le mogli. Anche se lo desidererete con tutto il cuore, non potrete riuscirvi». – Sura an-Nisā’, 129
Tuttavia, ciò cui siete tenuti è trattarle tutte allo stesso modo per quanto riguarda il mantenimento, il buon comportamento e una vita coniugale corretta.
La legge può intervenire in questi tre tipi di comportamento ingiusto da parte degli uomini. Inoltre, nei rapporti reciproci tra marito e moglie possono sorgere, e di fatto sorgono, molte situazioni contrarie all’amore e all’affetto. Tuttavia, in tali casi la legge non ha la possibilità di intervenire. In merito a queste questioni, il Nobile Corano ha impartito agli uomini un generale consiglio morale. In sintesi, è auspicabile che il comportamento del marito verso la moglie sia generoso e amorevole. Vivere giorno e notte tra litigi e scandali non è altro che stoltezza. Se devi tenere con te tua moglie, fallo con semplicità; se non andate d’accordo, congedala amichevolmente. Questi consigli del Corano non possono essere messi in pratica con la forza e il potere. Né è possibile che la legge intervenga in ogni controversia tra marito e moglie. Tuttavia, da tutto ciò si comprende che lo spirito della legge pone soprattutto sul marito la responsabilità di agire con giustizia, equità, sincerità e amore.
Diritti degliuomini
I compiti la cui esecuzioneha conferito all’uomo la posizione di autorità sono stati discussi sopra. Vediamo ora quali diritti abbia l’uomo in quanto capo:
1.. Tutela delle questioni riservate : Il primo diritto dell’uomo sulla donna è descritto nel Nobile Corano con parole che non è possibile rendere in modo equivalente in nessun’altra lingua. Il Corano dice:
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«Pertanto, le donne virtuose sono devote ai loro mariti e, in loro assenza, custodiscono, con la grazia di Allah, tutti i loro diritti». — Sura An-Nisa, 34
Qui, con questa espressione, si intende la tutela di tutto ciò che appartiene al marito e che, durante la sua assenza, è affidato in custodia alla moglie. Ciò comprende la tutela della sua discendenza, del suo seme, del suo onore e della sua reputazione, dei suoi beni; in breve, comprende ogni cosa. Se la moglie viene meno anche a uno solo dei diritti sopra menzionati, il marito potrà esercitare i poteri e l’autorità indicati nella discussione successiva.
2.. Obbedienza al marito: Il secondo diritto del marito è che la moglie gli obbedisca. «Le mogli virtuose, rette e di buon carattere sono al servizio dei loro mariti».
Questa è un’ingiunzione generale, la cui spiegazione il Profeta, che Allah lo benedica e gli conceda la pace, ha illustrato descrivendo varie disposizioni. Per esempio:
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«Avete il diritto su di loro che non permettano a nessuno di entrare nelle vostre case se si tratta di una persona che non gradite affatto».
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«La moglie non farà in elemosina alcun bene della casa del marito senza il suo permesso. Se lo fa, la ricompensa spetterà al marito, mentre su di lei ricadrà il peccato. La moglie non uscirà di casa senza il permesso del marito».
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«Quando il marito è presente, la moglie non osserverà, senza il suo permesso, neppure un giorno di digiuno volontario, ad eccezione del digiuno di Ramadan».
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“La moglie migliore è colei che, quando la guardi, riempie di gioia il tuo cuore; quando le dai un ordine, lo esegue; e quando sei assente, custodisce i tuoi beni e tutti i diritti che hai su di lei”.
Nell’ordine generale di obbedire vi è una sola eccezione: se il marito ordina alla moglie di disobbedire ad Allah, ella può rifiutarsi di eseguire tale ordine; anzi, deve rifiutarlo. Per esempio, se egli le vieta di compiere una preghiera obbligatoria o di osservare un digiuno obbligatorio, le ordina di bere alcolici, le chiede di abbandonare il velo prescritto dalla Sharia oppure vuole indurla a compiere atti riprovevoli, per la moglie non solo è lecito, ma è anche obbligatorio respingere tale ordine del marito. Infatti, non è lecito obbedire a una creatura in una questione che comporti la violazione della legge del Creatore. Nel hadith è riportato:
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“Non si può obbedire a una creatura in ciò che comporta la disobbedienza al Creatore”.
Al di fuori di questi aspetti particolari, in tutte le altre situazioni obbedire al marito è obbligatorio per la moglie; se non lo fa, sarà considerata disobbediente. In tal caso, il marito potrà esercitare la propria autorità, come verrà illustrato in seguito.
I poteri dell’uomo
Poiché la legge islamica ha posto l’uomo come capo o amministratore e gli ha affidato la responsabilità della dote della moglie, del suo mantenimento, della sua protezione e della sua cura, gli ha conferito nei confronti della moglie determinati poteri e competenze, necessari affinché egli possa mantenere l’ordine nella vita familiare, preservare la pratica religiosa, la morale, il comportamento e la socialità dei membri della famiglia, nonché proteggere i loro diritti dall’estinguersi. La legge islamica descrive dettagliatamente tali competenze e stabilisce anche i limiti entro i quali questi poteri possono essere esercitati.
1. Consiglio, buona condotta e disciplina: Se la moglie non obbedisce al marito oppure lede i suoi diritti, in questa situazione il primo dovere del marito è consigliarla. Se ella non dà ascolto, il marito adotterà un atteggiamento severo in base agli effetti del suo comportamento. Se, nonostante ciò, ella non obbedisce, egli può anche colpirla leggermente.
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«E quanto alle donne della cui disobbedienza temete [la parola “nushūz” significa altezza, elevazione. In senso tecnico significa rifiutarsi di riconoscere un diritto, sia esso da parte del marito o della moglie — l’Autore.], cercate di ammonirle, lasciatele sole nei letti e percuotetele. Se poi vi obbediscono, non cercate pretesti per molestarle». — Sūra an-Nisāʾ, 34
In questo versetto ***************** con le parole «lasciatele nei letti» viene concessa, come punizione, l’astensione dai rapporti coniugali. Tuttavia, il versetto dell’“īlāʾ”, menzionato in precedenza, ha stabilito un limite di tempo naturale per tenerle in letti separati. Tale periodo è di quattro mesi. Quando una moglie è tanto disobbediente e ostinata che il marito, adirato, ha smesso di giacere con lei, ed ella sa anche che, dopo essere rimasta in tale condizione per quattro mesi, il marito la divorzierà secondo il comando di Allah l’Altissimo, ma nonostante ciò non desiste dalla propria disobbedienza, è appropriato allontanarla. Il limite dei quattro mesi è sufficiente per insegnarle buone maniere e cortesia. È inutile punirla per un periodo più lungo. La conseguenza del perseverare così a lungo nella disobbedienza è il divorzio. Il fatto che, pur sapendolo, non si corregga dimostra che non possiede la capacità di imparare le buone maniere o, almeno, che non è in grado di vivere cortesemente con questo marito. Inoltre, vi è il rischio che, attraverso questa moglie, venga vanificato lo scopo per il quale un uomo sposa una donna. In questa situazione vi è anche il rischio che il marito ricorra a una via illecita per soddisfare il proprio desiderio sessuale. Anche la moglie potrebbe cadere vittima di una rovina morale; e, quando uno dei due coniugi è tanto ostinato e arrogante, è probabile che tra marito e moglie non nascano amore, affetto e sincerità.
A proposito del significato del versetto ************ è riportata una dichiarazione dell’Imām Sufyān ath-Thawrī (r). Egli ha presentato come prova un proverbio arabo corrente e ha detto: “Hijrun” significa legare. Essi dicono: ***************** “Hijrun” è la corda con la quale si legano insieme la gobba del cammello e la sella. Pertanto, il significato della parola di Allah l’Altissimo sarebbe: se ella, la moglie, non accetta l’ammonimento, legatela e tenetela confinata in casa. Ma questo significato è molto lontano dallo scopo del Sublime Corano. Nel termine *********** il Corano ha indicato chiaramente il proprio intento. *********** indica il luogo in cui si giace. Dunque, attribuire a “luogo in cui si giace” il significato di “legare” è completamente privo di senso.
La seconda punizione, la cui autorizzazione è stata concessa solo in circostanze estremamente gravi, consiste nel percuotere. Tuttavia, il Nobile Profeta (s) ha posto come condizione che non si tratti di percosse selvagge.
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«Se esse, le mogli, disobbediscono a un vostro ordine legittimo, percuotetele in modo che ciò non provochi un dolore eccessivo. Non è lecito colpire il volto né insultare o ingiuriare».
Agli uomini è stata concessa l’autorità di infliggere questi due tipi di punizione. Tuttavia, secondo le suddette indicazioni del Profeta — che Allah lo benedica e gli conceda la pace —, la punizione è lecita solo quando la disobbedienza riguarda un diritto legittimo. Non si può costringere la moglie a obbedire a ogni ordine, giusto o ingiusto, né punirla semplicemente perché lo disobbedisce. Inoltre, deve esserci proporzione tra la colpa e la punizione. Tra i princìpi fondamentali della legge islamica ve n’è anche questo:
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«Chiunque ecceda contro di voi, eccedete contro di lui nella stessa misura». – Sura al-Baqara, 194
Infliggere una punizione maggiore dell’eccesso costituisce ingiustizia. Nel caso di una colpa per la quale è sufficiente ammonire, interrompere il dialogo; quando è sufficiente interrompere il dialogo, evitare la convivenza; e quando è sufficiente separare i letti, ricorrere alle percosse: tutto ciò sarà considerato ingiustizia. Infatti le percosse sono l’ultima forma di punizione e possono essere inflitte soltanto per colpe gravi e intollerabili. Anche in tal caso, tuttavia, bisogna rispettare i limiti stabiliti dal Profeta, che Allah lo benedica e gli conceda la pace. Se tali limiti vengono oltrepassati, il marito avrà commesso un eccesso e la moglie avrà il diritto di ricorrere alla legge contro di lui.
2. Il ripudio: Il secondo potere conferito all’uomo consiste nel ripudiare la moglie con la quale non riesce a vivere in armonia. Poiché l’uomo sostiene con i propri beni le spese legate alla condizione di marito, gli è stato conferito anche il potere di rinunciare a tutti quei diritti. [Alcuni, imitando l’Occidente, chiedono che il potere di pronunciare il ripudio venga sottratto al marito e attribuito ai tribunali, come è stato fatto in Turchia. Ma ciò è assolutamente contrario al Corano e alla Sunna. Nel descrivere le norme del ripudio, il Corano attribuisce in ogni passo l’atto del ripudio al marito. Da ciò risulta chiaramente che il potere di pronunciare il ripudio è stato conferito esclusivamente al marito. Inoltre, parlando chiaramente del marito, il Corano dice: «Il vincolo matrimoniale è nelle sue mani», Sura al-Baqara, 237.]
Chi ha dunque il diritto di sottrarre questo vincolo dalle sue mani e consegnarlo nelle mani del giudice? Nel libro Ibn Māja è riportato un hadith trasmesso da ʿAbd Allāh ibn ʿAbbās, che Allah sia soddisfatto di lui. Un uomo si recò dal Nobile Profeta, che Allah lo benedica e gli conceda la pace, e si lamentò: «Il mio padrone aveva dato in matrimonio a me una sua schiava. Ora vuole separarla da me». In questa circostanza, il Messaggero di Allah, che Allah lo benedica e gli conceda la pace, disse nel suo discorso:
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«O gente! Che stranezza è mai questa: uno di voi dà in matrimonio la propria schiava al proprio schiavo e poi vuole separarli? Eppure il potere di pronunciare il ripudio appartiene esclusivamente ai mariti».
Sebbene questo hadith non sia solido dal punto di vista della catena di trasmissione, la sua concordanza con le ingiunzioni del Corano lo ha rafforzato. Pertanto, secondo le parole di Allah e del Suo Messaggero, non è mai lecito sottrarre al marito il potere di pronunciare il ripudio e consegnarlo ai tribunali. Anche dal punto di vista della ragione, si tratta di un provvedimento errato. Quale altra conseguenza potrebbe mai avere, se non che, come in Europa, anche da noi le vergognose controversie della vita familiare e gli sconvenienti episodi continuino a essere divulgati davanti ai tribunali pubblici? – L’autore.
Alla donna non può essere attribuito questo potere. Infatti, se avesse avuto il diritto di pronunciare il talaq, sarebbe diventata impavida nel ledere i diritti dell’uomo. È evidente che chi acquisisce qualcosa spendendo il proprio denaro farà tutto il possibile per proteggerla e vi rinuncerà soltanto quando non vi sarà altra scelta che abbandonarla. Ma se una parte sostiene la spesa e all’altra viene dato il potere di distruggere ciò che è stato ottenuto con essa, difficilmente ci si può aspettare da quest’ultima che, nell’esercitare il proprio potere, tenga conto dell’interesse della prima parte, che ha sostenuto la spesa. Pertanto, attribuire all’uomo il diritto di pronunciare il talaq non serve soltanto a tutelare il suo legittimo diritto; vi è anche un’altra saggezza: in tal modo il talaq non verrà utilizzato in modo indiscriminato.
Secondo principio fondamentale
Il secondo principio fondamentale della legge islamica sul matrimonio consiste nel rafforzare il più possibile il rapporto coniugale e nel compiere ogni sforzo per mantenere uniti l’uomo e la donna che una volta sono stati legati dal vincolo di parentela matrimoniale. Tuttavia, quando non rimane più alcun mezzo per ristabilire l’amore e l’armonia tra loro e si teme che il permanere del loro vincolo matrimoniale possa vanificare lo scopo fondamentale della legge, non si dovrebbe costringerli a vivere insieme nonostante l’odio, l’avversione e la profonda incompatibilità che li separano. In tali circostanze, aprire loro la via della separazione sarà benefico sia per loro sia per la società. A questo riguardo, la legge islamica ha stabilito un equilibrio così corretto tra le inclinazioni della natura umana e la tutela dell’ordine e dell’integrità sociale, che non se ne trova esempio in nessun altro ordinamento giuridico del mondo. Da un lato, essa vuole rafforzare il rapporto matrimoniale. Tuttavia, non è come l’induismo e il cristianesimo. In queste due religioni, per quanto dolorosa possa essere la vita coniugale per marito e moglie, essi non possono separarsi in alcuna circostanza. D’altro lato, la legge islamica apre la via alla separazione, ma non lo fa con la stessa facilità della Russia, dell’America e della maggior parte dei Paesi occidentali. In questi Paesi non è rimasta quasi per nulla la stabilità del rapporto matrimoniale. Lì, a causa della debolezza dei rapporti coniugali, tutta l’ordine della vita familiare sta andando in frantumi.
In base a questo principio, le modalità di separazione previste sono tre: il talaq, il khulʿ e la decisione del giudice.
Il talaq e le sue condizioni
Nella terminologia della Sharia, il termine “talaq” significa “separazione”, il cui diritto è stato attribuito all’uomo. L’uomo è libero nell’esercitare questo diritto. Quando vuole, può rinunciare ai diritti coniugali che ha acquisito in cambio del mahr. Tuttavia, la Sharia non approva il talaq. Le parole del Profeta, che Allah lo benedica e gli conceda la pace:
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“Tra tutte le cose lecite, il talaq è quella più detestata da Allah”.
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«Sposatevi, ma non divorziate. Infatti Allah non ama coloro che cercano il piacere, né coloro che lo cercano tra le donne».
Per questo, insieme alla libertà di divorziare concessa all’uomo, gli sono state imposte anche alcune condizioni. Egli può esercitare questo potere, nell’ambito di tali condizioni, soltanto come ultima risorsa.
L’insegnamento del Sacro Corano è questo: anche se tua moglie non ti è gradita, cerca comunque, per quanto possibile, di vivere con lei in armonia e con benevolenza.
Allah l’Altissimo dice:
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«Vivete con loro con benevolenza. Se esse non sono come desiderate, può darsi che disapproviate qualcosa mentre Allah vi abbia posto un bene immenso». – Sura an-Nisāʾ, 19
Ma se non riuscite proprio a vivere insieme in armonia, hai il diritto di divorziare da lei. Tuttavia non è lecito congedarla con una sola parola. Pronuncia un talaq a distanza di un mese dall’altro. Entro la fine del terzo mese avrai l’opportunità di riflettere. Forse emergerà una possibilità di riconciliazione, oppure nel comportamento della moglie potrà verificarsi un cambiamento apprezzabile, o ancora il tuo stesso cuore potrà cambiare. Se, nonostante la riflessione e la comprensione durante questo periodo e questa opportunità, la tua decisione rimane quella di abbandonare tua moglie, pronuncia l’ultimo talaq nel terzo mese, oppure lascia trascorrere l’ʿidda senza procedere alla ripresa del matrimonio (rujūʿ). [La via migliore è lasciare semplicemente trascorrere il periodo dell’ʿidda senza pronunciare il terzo talaq. In questo caso, se marito e moglie lo desiderano, resta per loro la possibilità di contrarre nuovamente matrimonio. Ma se viene pronunciato il terzo talaq, esso diventa un talaq “mughallaza”, cioè definitivo. Dopo di ciò, tra l’ex marito e l’ex moglie non può celebrarsi un nuovo matrimonio senza il tahlīl. Purtroppo, la gente generalmente non è informata di questa questione giuridica e, quando si accinge a divorziare, pronuncia tutti e tre i talaq in una volta sola. Poi si pente e va dai mufti, ricorrendo a sotterfugi e astuzie. – L’Autore.]
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«Il ripudio è due volte. Dopodiché, o la si trattiene in modo conveniente, oppure la si congeda con cortesia». – Sura al-Baqara: 229
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«Le donne ripudiate dovranno astenersi dal risposarsi fino al compimento di tre cicli mestruali. … E i loro mariti avranno il diritto di riprenderle come mogli durante questo periodo, se desiderano ristabilire il rapporto». – Sura al-Baqara: 228
Insieme a ciò, è stato impartito anche questo ordine: durante questi tre mesi non mandate la moglie fuori di casa, ma tenetela presso di voi. È possibile che, vivendo insieme, si trovi nuovamente un modo per ristabilire un rapporto sincero.
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«Quando ripudiate le mogli, ripudiatele lasciando loro la possibilità di essere riprese durante il loro periodo di ʿidda. Contate con precisione il periodo di ʿidda e temete Allah, il vostro Signore. Non fatele uscire dalle loro case durante la ʿidda, ed esse non usciranno, a meno che non si rendano apertamente colpevoli di un atto immorale. Questi sono i limiti stabiliti da Allah. Chi trasgredisce i limiti di Allah fa torto a se stesso. Tu non sai: forse, dopo ciò, Allah creerà una situazione di riconciliazione. Quando giungeranno alla fine del periodo stabilito della ʿidda, allora o trattenetele in modo conveniente, oppure separatevi da loro nel modo migliore». – Sura at-Talaq: 1-2
Inoltre, è stato vietato ripudiare durante il ciclo mestruale (hayḍ) ed è stato ordinato che, se si deve necessariamente ripudiare, lo si faccia durante il ṭuhr, cioè lo stato di purezza. Vi sono due ragioni:
Uno:Durante le mestruazioni, le donne diventano generalmente irritabili e volubili. In questo periodo si verificano nel loro organismo alcuni cambiamenti tali che, involontariamente, pronunciano parole che esse stesse, in condizioni normali, non desidererebbero pronunciare. Questa è una profonda verità della scienza medica. Per questo è stato vietato pronunciare il divorzio basandosi sui litigi che sorgono tra marito e moglie durante le mestruazioni.
Due:In questo periodo non vi sono rapporti fisici tra marito e moglie, sebbene essi costituiscano un importante mezzo di attrazione reciproca e di amore. Non è impossibile che in questo periodo sorga amarezza tra entrambi. Dopo la scomparsa di questo impedimento, si può sperare che l’attrazione sessuale riunisca nuovamente marito e moglie come latte e zucchero, e che venga meno quel turbamento che aveva spinto il marito verso il divorzio.
Per queste ragioni il Profeta, che Allah lo benedica e gli conceda la pace, ha vietato di pronunciare il divorzio durante le mestruazioni. In un hadith si narra che ʿAbdullah ibn ʿUmar, che Allah sia soddisfatto di lui, divorziò da sua moglie mentre era mestruata. ʿUmar, che Allah sia soddisfatto di lui, informò il Profeta, che Allah lo benedica e gli conceda la pace, di questo fatto. Quando lo seppe, egli si adirò molto e disse: «Ordinagli di riprenderla e di divorziare da lei quando sarà purificata dalle mestruazioni». Da un altro hadith si apprende che il Messaggero di Allah, che Allah lo benedica e gli conceda la pace, rimproverò Ibn ʿUmar per questo suo atto e gli insegnò così il modo di pronunciare il divorzio:
«Ibn ʿUmar! Hai seguito una via errata. La via corretta è che tu attenda il ṭuhr. Poi pronuncia un solo divorzio in ogni ṭuhr. In seguito, quando ella sarà pura per la terza volta, o divorzia da lei oppure tienila con te». Ibn ʿUmar, che Allah sia soddisfatto di lui, disse:
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«O Messaggero di Allah! Se le avessi pronunciato contemporaneamente tre divorzi, avrei conservato comunque il diritto di riprenderla?»
Il Messaggero di Allah, che Allah lo benedica e gli conceda la pace, disse:
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«No, si sarebbe separato, e ciò sarebbe stato un peccato».
Da ciò si apprende anche un’altra cosa: pronunciare tre ṭalāq nello stesso momento è un peccato gravissimo. Un simile atto è fondamentalmente contrario ai principi cautelari della legge islamica. In tal modo vengono trasgrediti i limiti stabiliti da Allah, la cui osservanza è stata prescritta con particolare severità nella Sura al-Ṭalāq. [Come abbiamo già detto poco fa, l’obiettivo della sharīʿa è conservare, per quanto possibile, il rapporto coniugale una volta instaurato tra una donna e un uomo. E se proprio deve essere reciso, lo si deve sciogliere soltanto quando siano terminate tutte le possibilità di conciliazione e riconciliazione. Perciò la richiesta della sharīʿa è che, se qualcuno desidera ripudiare la propria moglie, lo faccia dopo aver riflettuto, e che, anche dopo il ripudio, la porta della conciliazione e della riforma rimanga aperta per tre mesi. Chi invece pronuncia tre ṭalāq nello stesso momento chiude con un solo colpo tutte queste possibilità. – L’autore.]
A proposito di ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb, che Allah sia soddisfatto di lui, è riportato che, quando una persona si recava da lui dopo aver pronunciato tre ṭalāq nella stessa seduta, egli la sottoponeva a una punizione corporale e separava i coniugi.
Fu chiesto a Ibn ʿAbbās, che Allah sia soddisfatto di lui: «Qual è la disposizione riguardo a un uomo che ha pronunciato tre ṭalāq alla propria moglie nello stesso momento?». Egli rispose:
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«Ha trasgredito il comando del suo Signore e sua moglie si è separata da lui».
ʿAlī, che Allah sia soddisfatto di lui, disse:
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«Se le persone prestassero attenzione ai giusti limiti del ṭalāq, nessuno dovrebbe mai pentirsi né vergognarsi di aver divorziato dalla propria moglie».
Dopo aver posto tanti ostacoli sulla via del ṭalāq, l’ultimo e più arduo ostacolo stabilito è questo: chi darà alla propria moglie il «ṭalāq mughallāẓa» [«ṭalāq mughallāẓa», cioè tre divorzi. Dopo di ciò, questa donna non potrà nuovamente contrarre matrimonio con il proprio marito finché non avrà sposato un altro uomo e il matrimonio non sarà terminato con un divorzio. – L’autore], non potrà risposarla finché ella non avrà contratto matrimonio con un altro uomo e quest’ultimo, dopo aver avuto rapporti con lei, non l’avrà divorziata volontariamente. Le parole dell’Altissimo Allah:
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«In seguito, se il marito la divorzia (per la terza volta, dopo aver pronunciato due divorzi), ella non sarà più lecita per lui (nuovamente sposabile) finché non avrà sposato un altro uomo e questi non l’avrà divorziata volontariamente. (Dopo che il secondo marito l’avrà divorziata,) se entrambi ritengono di poter vivere rispettando i limiti stabiliti da Allah, non vi sarà colpa nel loro nuovo matrimonio». – Sūra al-Baqara, 2:230
Questa è una condizione così rigorosa che costringerà chiunque a riflettere cento volte prima di pronunciare il terzo ṭalāq alla propria moglie. Finché, dopo aver riflettuto attentamente, non sarà giunto alla decisione definitiva che non è più possibile vivere con questa moglie, non pronuncerà nemmeno il nome del terzo ṭalāq.
Alcune persone ricorrono a sotterfugi e astuzie per sfuggire a questa condizione. Per esempio, un uomo, dopo aver divorziato tre volte dalla moglie, si pente e si vergogna e desidera sposarla nuovamente. In tal caso fa sposare questa donna a un altro uomo. Poi, dandogli del denaro, ottiene da lui il divorzio prima che egli abbia consumato il matrimonio con lei. Tuttavia, il Profeta, che Allah lo benedica e gli conceda la pace, ha spiegato dettagliatamente che il semplice matrimonio non è sufficiente per il taḥlīl (cioè per rendere la donna lecita al precedente marito). Ella non sarà lecita al primo marito finché il secondo marito non avrà avuto con lei un rapporto sessuale. Il Messaggero di Allah, pace e benedizioni su di lui, disse:
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«Ella non sarà lecita al primo marito (nuovamente sposabile) finché il secondo marito non avrà gustato il suo miele ed ella non avrà gustato il miele del secondo marito (il piacere sessuale)».
Il Messaggero di Allah, che Allah lo benedica e gli conceda la pace, ha maledetto sia colui che dà in sposa a un altro la propria moglie divorziata, al solo scopo di renderla lecita per sé, sia colui che la sposa a tale scopo.
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Egli ha paragonato una persona simile a ********, cioè a un toro preso a noleggio. In realtà, non vi è alcuna differenza tra un simile matrimonio e la fornicazione.
Non si può che rimanere sbalorditi di fronte a quegli ulema che emettono fatwa a favore di questo palese atto illecito, nonché di un inganno estremamente spregevole e vergognoso.
Khulʿ
Così come la Sharia islamica ha concesso all’uomo il diritto di divorziare dalla moglie che non ama o con la quale gli è in alcun modo possibile vivere, allo stesso modo ha concesso alla moglie il diritto di ottenere il khulʿ dal marito che non ama o con il quale le è assolutamente impossibile vivere. In questo caso, le disposizioni della Sharia presentano due aspetti: primo, l’aspetto morale; secondo, l’aspetto giuridico.
L’aspetto morale consiste nel fatto che, sia l’uomo sia la donna, dovrebbero ricorrere al potere di divorziare o di chiedere il khulʿ soltanto in una situazione senza altra via d’uscita, come ultima risorsa. Il divorzio e il khulʿ non devono essere trasformati in un giocattolo al solo scopo di praticare il sesso. Nei libri degli hadith sono riportate le istruzioni del Profeta, che Allah lo benedica e gli conceda la pace:
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«In verità, Allah l’Altissimo non ama affatto gli uomini e le donne dediti alla ricerca del piacere».
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«Allah ha maledetto coloro che praticano la sessualità sfrenata ricorrendo ripetutamente al ripudio».
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«Su ogni donna che ricorre al khulʿ senza che il marito abbia commesso alcun torto o abuso ricadono la maledizione di Allah, degli angeli e dell’intera umanità. Le donne che trasformano il khulʿ in un giocattolo sono ipocrite».
Tuttavia, la legge—il cui compito è stabilire i diritti degli individui—non discute l’aspetto morale; così come concede all’uomo, in quanto marito, il diritto al ripudio, allo stesso modo concede alla donna, in quanto moglie, il diritto al khulʿ, affinché entrambi possano, quando necessario, liberarsi dal vincolo matrimoniale e nessuna delle due parti venga a trovarsi in una situazione in cui l’odio si sia accumulato nel cuore, lo scopo del matrimonio non sia stato realizzato e, nondimeno, il rapporto coniugale sia diventato una calamità. L’uno rimane prigioniero dell’altra unicamente perché non esiste alcun modo per liberarsi da questa prigione.
Ora la domanda è: chi, tra marito e moglie, può abusare del proprio potere? In questo caso la legge impone, per quanto possibile, restrizioni ragionevoli. Tuttavia, che il potere venga usato giustamente o ingiustamente dipende in larga misura dalla capacità di giudizio di chi lo esercita, dalla sua integrità, dal suo senso di giustizia e dalla sua devozione timorosa verso Allah. Nessuno, tranne lui stesso e Allah, può giudicare se egli utilizzi questo potere soltanto per praticare la sessualità sfrenata oppure se abbia realmente una legittima necessità di esercitare tale diritto. Dopo avergli riconosciuto il diritto che gli spetta, la legge può imporgli soltanto le restrizioni necessarie per impedirgli di usarlo ingiustamente.
Avete visto, nella discussione sul ripudio, che insieme al diritto concesso all’uomo di separarsi dalla moglie gli sono state imposte diverse condizioni. Per esempio, deve sopportare la perdita di tutto ciò che ha dato alla moglie come dote nuziale; non può ripudiarla durante le mestruazioni; deve pronunciare un solo ripudio in ciascun periodo di purezza; durante il periodo dell’ʿidda deve tenere la moglie nella propria casa. Inoltre, quando avrà pronunciato tre ripudi, non potrà sposare nuovamente questa moglie senza il taḥlīl. Allo stesso modo, insieme al diritto concesso alla moglie di ricorrere al khulʿ, le sono state imposte alcune condizioni, che sono state esposte pienamente in questo breve versetto del Nobile Corano:
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«Non vi è lecito riprendere nulla di ciò che avete dato alle mogli (al momento del divorzio), neppure una minima parte. Tuttavia, se entrambi temono di non poter rispettare i limiti stabiliti da Allah (si tratta di una situazione distinta), non vi è colpa se la moglie offre qualcosa in cambio e si libera del vincolo matrimoniale, qualora temiate che i coniugi non possano vivere rispettando i limiti di Allah». — Sura al-Baqara, 229
Da questo versetto si ricavano le seguenti disposizioni giuridiche:
Uno. Si deve ricorrere al khulʿ quando sorge il timore che i limiti di Allah vengano trasgrediti. Le parole «fa-lā junāḥa ʿalayhimā» indicano che, sebbene il khulʿ sia una cosa spiacevole, così come lo è il divorzio, quando si teme che i limiti stabiliti da Allah vengano trasgrediti, non vi è colpa nel ricorrere al khulʿ.
Due. Quando la moglie desidera liberarsi del vincolo matrimoniale, deve anch’ella accettare una perdita finanziaria, così come l’uomo deve accettarla quando pronuncia volontariamente il ṭalāq. Se un uomo divorzia volontariamente dalla moglie, non può riprendere da lei neppure una minima parte della somma che le aveva dato come mahr. Se la moglie desidera la separazione, può separarsi dal marito restituendogli una parte o l’intero importo che aveva ricevuto da lui come mahr.
Tre. ********** In altre parole, per ottenere la liberazione offrendo un corrispettivo, non è sufficiente la sola volontà di chi lo offre; l’accordo si perfeziona soltanto quando anche chi riceve il corrispettivo vi acconsente. La moglie, cioè, non può separarsi da sola semplicemente offrendo una certa somma; è invece indispensabile che il marito pronunci il divorzio in cambio dell’accettazione della somma da lei offerta.
Quattro.«È sufficiente, per il khulʿ, che la moglie offra l’intero mahr o una sua parte e chieda la separazione, e che l’uomo lo accetti e le conceda il divorzio. Dall’espressione “fa-lā junāḥa ʿalayhimā fīmā iftadat bihi” si apprende che il khulʿ si perfeziona con il consenso di entrambe le parti. Questo versetto confuta l’opinione di coloro che pongono la sentenza di un tribunale come condizione per il perfezionamento del khulʿ. L’Islam non approva affatto il portare davanti ai tribunali questioni che possono essere risolte all’interno della famiglia.
Cinque.Se la moglie offre il fidāʾ (il corrispettivo della liberazione) e il marito non lo accetta, in tal caso la moglie ha il diritto di ricorrere al tribunale. Ciò si comprende chiaramente dal versetto sopra citato: «fa-in khiftum allā yuqīmā ḥudūd Allāh». In questo versetto, con l’espressione «khiftum» ci si rivolge ai musulmani detentori dell’autorità, cioè agli organi governativi. Poiché il primo dovere dell’emiro o dei governanti consiste nel proteggere i limiti stabiliti da Allah l’Altissimo, quando si manifesta il timore che tali limiti vengano trasgrediti, è loro dovere provvedere affinché alla moglie siano concessi i diritti che Allah l’Altissimo le ha attribuito, così da tutelare tali limiti.
Questa è un’indicazione sintetica. Qui non viene fornita una spiegazione dettagliata delle circostanze in cui si può stabilire il timore di oltrepassare i limiti fissati da Allah. Come si deve agire con equità nel determinare l’ammontare del fidāʾ? Se la moglie è pronta a offrire il fidāʾ, ma il marito rifiuta di accettarlo, quale via dovrebbe seguire il giudice in tal caso? Dalle cronache dei casi di khulʿ sottoposti al Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) e ai Califfi ben guidati, otterremo risposte dettagliate a queste domande.
Esempi di khulʿ nel primo secolo dell’Egira
Il caso di khulʿ più celebre è quello di Thābit ibn Qays (che Allah sia soddisfatto di lui). Le sue mogli ottennero il khulʿ da lui. Diverse parti del resoconto dettagliato di questo caso sono riportate negli ḥadīth. Riunendo tali parti, si apprende che due mogli ottennero il khulʿ da Thābit (che Allah sia soddisfatto di lui). Una di esse era Jamīla bint Ubayy ibn Salūl, sorella di ʿAbd Allāh ibn Ubayy. [Alcuni hanno indicato Zaynab bint ʿAbd Allāh ibn Ubayy. Secondo l’opinione più diffusa, tuttavia, il suo nome era Jamīla e non era figlia di ʿAbd Allāh ibn Ubayy, bensì sua sorella — l’autore.] Il fatto è che l’aspetto di Thābit non le era gradito. Si rivolse al Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) chiedendogli di giudicare la sua richiesta di khulʿ e presentò la propria lamentela con le seguenti parole:
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«O Messaggero di Allah! Nulla potrà mai unire la mia testa alla sua. Non appena sollevai il velo, lo vidi venire verso di noi insieme ad alcune persone. Ma lo vidi più scuro di carnagione, più basso e più brutto di tutti loro» — Ibn Jarīr
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«Per Allah! Non lo detesto a causa di alcun difetto nella sua religiosità o nella sua moralità; ciò che mi è sgradito è piuttosto il suo aspetto brutto» — Ibn Jarīr
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«Per Allah! Se non avessi timore di Allah, quando viene da me le sputerei in faccia». — Ibn Jarir
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«O Messaggero di Allah! Tu vedi quanto sono bella e avvenente, mentre Thabit è un uomo brutto». — Abd al-Razzaq, citato da Fath al-Bari.
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«Non ho alcuna lamentela riguardo alla sua religiosità e alla sua moralità. Tuttavia, temo di cadere nella miscredenza nell’Islam». — Bukhari [L’espressione «temo di cadere nella miscredenza nell’Islam» significa: nonostante l’odio e l’avversione che provo, se continuassi a vivere con lui, temo di non essere in grado di osservare le disposizioni che Allah e il Suo Messaggero hanno stabilito riguardo all’obbedienza al marito, alla fedeltà e alla salvaguardia della castità. Questo è il punto di vista di una donna credente, la quale considera miscredenza oltrepassare i limiti stabiliti da Allah. Invece, il punto di vista dei mullah dell’epoca attuale è che, anche se non si compiono né la preghiera, né il digiuno, né il pellegrinaggio, né l’elemosina obbligatoria, e si commettono apertamente atti dissoluti e riprovevoli, essi sono comunque determinati a definire tale condizione una condizione di fede e continuano ad annunciare a tali persone la buona novella del Paradiso. E chi definisce questa una condizione contraria alla fede, lo chiamano «kharigita». — L’Autore.]
Il Profeta, pace e benedizioni di Allah su di lui, ascoltò la sua lamentela e poi disse:
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«Gli restituirai il giardino che ti aveva donato?»
In risposta disse: «O Messaggero di Allah! Sono disposta a restituirglielo; anzi, se ne chiedesse ancora di più, glielo darei».
Il Profeta, pace e benedizioni di Allah su di lui, disse:
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«Nient’altro: restituiscigli soltanto il suo giardino».
Poi ordinò a Thabit, che Allah sia soddisfatto di lui:
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«Riprendi il tuo giardino e pronunciale un solo ṭalāq».
Un’altra moglie di Hazrat Thabit, che Allah sia soddisfatto di lui, era Habiba bint Sahl al-Ansariyya, che Allah sia soddisfatto di lei. La sua vicenda è stata narrata così dall’Imam Malik e dall’Imam Abu Dawud, che Allah abbia misericordia di loro: un giorno, di buon mattino, il Messaggero di Allah, pace e benedizioni di Allah su di lui, uscì di casa e vide Habiba, che Allah sia soddisfatto di lei, in piedi sulla porta. Le chiese: «Che cosa c’è?». Ella rispose:
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«Tra me e Sabit ibn Qays non ci sarà riconciliazione».
Quando Sabit (ra) si presentò, il Profeta (s) disse: «Guarda, questa è Habiba bint Sahl». Dopodiché Sabit (ra) disse tutto ciò che aveva da dire. Habiba (ra) disse: «O Messaggero di Allah! Tutto ciò che Sabit mi ha dato è ancora in mio possesso». Il Profeta (s) ordinò a Sabit (ra):
«Riprendi tutto ciò e congedala».
In alcune narrazioni compare la parola ************, mentre in alcuni hadith compare la parola ************. Il significato di entrambe le parole è lo stesso. Abu Dawud e Ibn Jarir hanno narrato questo episodio da Aisha (ra) nel modo seguente:
Hazrat Sabit (ra) aveva picchiato Habiba così duramente da spezzarle le ossa. Habiba si recò dal Profeta (s) e presentò il suo reclamo. Egli ordinò a Sabit (ra): «Khuz ba’du maliha wa farr iqha» — «Prendi una parte dei suoi beni e separati da lei».
Tuttavia, dalle parole riportate da Ibn Majah riguardo ad Habiba (ra), si comprende che il suo reclamo contro Sabit (ra) non riguardava il fatto di essere stata picchiata, bensì il suo aspetto disgustoso. Pertanto, anche lei presentò lo stesso reclamo. Nell’hadith è narrato da Jamila (ra): «Se non avessi avuto timore di Allah, avrei sputato sul volto di Sabit».
Davanti a Hazrat Umar (ra) fu presentata una causa tra una donna e un uomo. Egli consigliò la donna e le suggerì di vivere con suo marito. La donna non accettò il suo consiglio. Allora egli la fece rinchiudere in una stanza piena di sporcizia e rifiuti. Dopo averla tenuta prigioniera per tre giorni, la fece uscire e le chiese: «Come stai adesso?». Ella rispose: «Giuro su Allah! In queste poche notti ho avuto un po’ di pace». Udito ciò, Hazrat Umar (ra) ordinò a suo marito:
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«Provo compassione per te; concedile il khulʿ, anche in cambio di un ornamento modesto come un orecchino». [“Kashf al-Ghummah”, vol. 2.]
Rubayʿ, figlia di Muʿawwidh ibn ʿAfrāʾ (che Allah sia soddisfatto di lei), volle ottenere dal marito il khulʿ in cambio di tutti i suoi beni. Ma il marito non acconsentì. La causa fu presentata alla corte di ʿUthmān (che Allah sia soddisfatto di lui). Egli ordinò al marito:
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«Prendi da lei persino il nastro con cui si lega i capelli e concedile il khulʿ». [Riferito da ʿAbd al-Razzāq, citato in “Fath al-Bārī”.]
Norme relative al khulʿ
Da questi hadith si apprendono le seguenti questioni:
1. ********************* Le lamentele riferite dalle mogli di Thābit ibn Qays costituiscono il tafsīr di questo versetto. Il Profeta — che Allah lo benedica e gli conceda la pace — ritenne sufficienti, per il khulʿ, le lamentele da loro presentate: i loro mariti erano estremamente brutti nell’aspetto ed esse non li gradivano affatto. Egli non tenne loro una lezione sulla filosofia della bellezza, poiché la sua attenzione era rivolta agli obiettivi della Sharīʿah. Quando fu dimostrato che nel cuore di queste donne si erano radicati odio e insoddisfazione verso i mariti, accolse la loro richiesta. Infatti, mantenere forzatamente un uomo e una donna legati l’uno all’altra mentre persistono odio e insoddisfazione avrebbe conseguenze più dannose per la religione, le pratiche e la morale, nonché per la società e la civiltà, del divorzio e del khulʿ. Ciò rischierebbe di vanificare gli obiettivi della Sharīʿah. Pertanto, dalla condotta del Profeta — che Allah lo benedica e gli conceda la pace — si ricava la norma secondo cui, per applicare il khulʿ, è sufficiente dimostrare che la moglie «detesta profondamente il marito e non è disposta a vivere con lui».
2. La condotta di ʿUmar (che Allah sia soddisfatto di lui) dimostra che, per indagare sull’odio e sull’insoddisfazione della moglie, il giudice può adottare qualunque metodo appropriato, affinché non rimanga spazio per alcun dubbio e si accerti con certezza che tra i due non vi sia più alcuna speranza di riconciliazione.
3. La condotta di ʿUmar (che Allah sia soddisfatto di lui) dimostra che non è necessario indagare sulle cause dell’odio e dell’insoddisfazione della moglie. È ragionevole: possono esservi molte ragioni per cui ella prova avversione verso il marito che non possono essere rivelate davanti ad altri. Le cause dell’avversione possono anche essere tali che, se esposte, chi ascolta potrebbe non ritenerle sufficienti a suscitare odio. Ma ella vi si trova di fronte giorno e notte, ed esse sono sufficienti a generare odio nel suo cuore. Pertanto, il dovere del qadi consiste soltanto nell’accertare se nel cuore della moglie si sia accumulato odio verso il marito. Non è suo compito stabilire se le ragioni da lei esposte siano sufficienti a suscitare odio.
4. Il giudice può certamente cercare, mediante consigli, di persuadere la moglie a restare con il marito, ma non può costringerla contro la sua volontà. Infatti, il khulʿ è un diritto personale che Allah l’Altissimo le ha concesso; e se ella manifesta il timore che, vivendo con questo marito, non riuscirà a rispettare i limiti stabiliti da Allah, in tal caso nessuno ha il diritto di dirle: «Se vuoi, puoi oltrepassare i limiti stabiliti da Allah, ma devi restare proprio con quest’uomo».
5. Nel caso di una causa di khulʿ, non si pone affatto la questione che il giudice debba indagare se la moglie chieda il khulʿ sulla base di una necessità legittima oppure desideri la separazione soltanto spinta dai propri istinti. Per questo, quando il Profeta (pace e benedizioni su di lui) e i califfi ben guidati, in qualità di giudici, esaminarono i resoconti delle cause di khulʿ, ignorarono completamente questo aspetto. Il motivo è il seguente:
In primo luogo, nessun giudice è in grado di indagare adeguatamente su questa accusa.
In secondo luogo, il diritto della donna al khulʿ è l’alternativa al diritto dell’uomo al talaq. Se si solleva la questione della promiscuità sessuale, in entrambi i casi esiste lo stesso rischio. Tuttavia, la legge non ha subordinato l’esercizio del diritto dell’uomo al talaq al rischio di una condotta sessuale sfrenata. Pertanto, dal punto di vista dei diritti legali, non si dovrebbe subordinare neppure il diritto della moglie al khulʿ ad alcuna condizione morale.
In terzo luogo, la realtà è che una donna che chiede il khulʿ non si trova al di fuori di una delle due situazioni. O ha una necessità concreta e ragionevole di chiedere il khulʿ, oppure lo chiede per dedicarsi alla promiscuità sessuale. Nel primo caso, sarebbe ingiusto respingere la sua richiesta di khulʿ. Nel secondo caso, se non le si concede la possibilità del khulʿ, si comprometterebbero importanti finalità della Sharia. Infatti, una donna promiscua continuerà comunque a cercare una qualche via per soddisfare i propri desideri sessuali. Se le si impedisce di farlo per una via lecita, soddisferà i desideri della sua inclinazione viziosa per una via illecita, e ciò costituirà un’azione ancora più esecrabile. Per una donna è preferibile cambiare cinquanta mariti consecutivamente che commettere zina una sola volta vivendo sotto l’autorità di un marito.
6. Se la moglie chiede il khulʿ e il marito non vi acconsente, il giudice gli ordinerà di pronunciare il talaq. In tutte le narrazioni dei hadith citati in precedenza si riferisce che il Messaggero di Allah (che Allah lo benedica e gli conceda la pace) e i califfi ben guidati, in casi simili, ordinavano al marito di accettare beni o denaro contante e di pronunciare il talaq alla moglie. In ogni caso, questo è anche il significato dell’ordine del giudice, e il marito è tenuto a obbedirvi. Se persino egli rifiutasse di conformarvisi, il qadi potrebbe imprigionarlo. Nella Sharia, infatti, la posizione del qadi non è semplicemente quella di un consigliere, i cui ordini siano considerati meri consigli e contro la cui sentenza la parte condannata abbia facoltà di obbedire o non obbedire. Se la posizione del giudice fosse questa, allora sarebbe del tutto inutile che le porte del suo tribunale rimanessero aperte alla gente.
7. Secondo l’interpretazione del nobile Profeta Muḥammad (pace e benedizioni su di lui), l’esito del khulʿ è un unico ṭalāq bā’in. Ciò significa che, una volta divenuta effettiva la disposizione sul khulʿ, durante il periodo della ʿidda della moglie il marito non avrà il diritto di riprenderla. Infatti, se rimanesse il diritto di riprenderla, lo scopo stesso del khulʿ verrebbe vanificato. Inoltre, il denaro che la moglie gli ha dato è stato versato esclusivamente per liberarsi dal vincolo matrimoniale. Se il marito lo accetta senza poi liberarla, ciò costituirebbe frode e tradimento. La sharīʿa non lo permette in alcun modo. Sì, se la donna desidera volontariamente risposarsi con lui, può farlo, poiché questo non è un ṭalāq mughallaẓa. Dopo quest’ultimo tipo di divorzio, il taḥlīl è una condizione per contrarre un secondo matrimonio.
8.Nel determinare il corrispettivo del khulʿ, Allah l’Altissimo non ha imposto alcuna condizione. Il khulʿ può essere concluso in cambio di qualunque quantità di beni sulla quale marito e moglie raggiungano un accordo. Tuttavia, il Profeta — Allah lo benedica e gli conceda la pace — ha disapprovato che, in cambio del khulʿ, il marito accetti una somma superiore al mahr da lui corrisposto. Egli ha detto:
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«Quando un uomo ha dato a sua moglie una determinata somma come mahr, al momento del khulʿ non può accettare una somma superiore».
Ḥaḍrat ʿAlī lo ha definito esplicitamente makrūh. Esiste un consenso degli imam mujtahid su questo punto. Tuttavia, se la moglie chiede il khulʿ a causa dell’oppressione e dei maltrattamenti del marito, accettare il corrispettivo è, in linea di principio, makrūh per il marito. Come è riportato nel libro Hidāya:
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«Se da parte del marito vi sono stati oppressione e maltrattamenti, per lui è makrūh accettare un corrispettivo dalla moglie al momento del khulʿ».
Alla luce di questa spiegazione e analisi, nell’ambito dei principi fondamentali della sharīʿa, nel capitolo sul khulʿ si possono formulare le seguenti norme:
a. Se la moglie che chiede il khulʿ riesce a dimostrare i maltrattamenti del marito, oppure adducе una ragione che appaia ragionevole al qadi, questi le concederà il khulʿ in cambio della restituzione di una piccola parte o della metà del mahr.
b. Se invece non presenta maltrattamenti da parte del marito né alcuna ragione accettabile, le sarà imposto di restituire l’intero mahr o una sua parte considerevole.
c. Tuttavia, se il qadi ravvisa nel comportamento e nella condotta della donna segni di rapporti sessuali illeciti, può, come punizione, obbligarla a versare una somma superiore al mahr.
Un errore fondamentale nella questione del khulʿ
Dalla discussione precedente sul khulʿ emerge chiaramente questa realtà: nella legge islamica è stato stabilito un equilibrio quanto mai corretto tra i diritti della donna e quelli dell’uomo. È però un nostro stesso errore aver di fatto sottratto alle nostre donne il diritto al khulʿ e aver limitato completamente alla volontà dell’uomo la concessione o il rifiuto del khulʿ, contrariamente ai principi fondamentali della sharia. Per la continua limitazione dei diritti delle donne, passata e presente, le disposizioni di Allah e del Suo Messaggero non sono affatto responsabili. Se ancora oggi questo diritto delle donne venisse riconosciuto, si scioglierebbe il nodo di molti problemi sorti nella nostra vita coniugale. Si impedirebbe del tutto che tali problemi sorgessero.
È stata proprio questa erronea concezione — secondo cui «il Legislatore ha lasciato la questione del khulʿ interamente tra marito e moglie e l’intervento del qadi esula dalle sue competenze» — a sottrarre di fatto completamente alle donne il diritto al khulʿ. Di conseguenza, la concessione o il rifiuto del khulʿ è divenuto interamente dipendente dalla volontà dell’uomo. Se la moglie desidera ottenere il khulʿ e il marito rifiuta di concederglielo per malizia, ipocrisia o per soddisfare meschini interessi personali, alla moglie non rimane alcuna possibilità. Ma ciò è del tutto contrario all’intento del Legislatore. Non è mai stato intento del Datore della sharia rendere completamente impotente una delle parti del matrimonio e trasferire ogni potere nelle mani dell’altra. Se così fosse stato, sarebbero venuti meno gli eccellenti scopi morali, sociali e culturali che Egli ha associato al rapporto coniugale.
Come si è già detto, nella sharia islamica il diritto coniugale si fonda sul principio che, finché il rapporto tra marito e moglie può essere mantenuto con purezza morale, amore e sincerità, è assolutamente necessario renderlo ancora migliore, mentre tentare di spezzarlo o di farlo spezzare è un atto altamente riprovevole. Quando però questo rapporto diventa causa di rovina morale per entrambi o per uno dei due, oppure al posto dell’amore e della sincerità vi subentrano odio e ostilità, allora è necessario porre fine al matrimonio, e mantenerlo in vita è del tutto contrario agli scopi della sharia. In base a questo principio, la sharia ha dato alle due parti del matrimonio uno strumento giuridico ciascuna, che può essere facilmente utilizzato quando il vincolo matrimoniale diventa insopportabile. Lo strumento giuridico dell’uomo si chiama talaq. Per il suo esercizio gli è stato conferito un potere autonomo. Per contro, lo strumento giuridico della moglie si chiama khulʿ. La procedura consiste nel fatto che, quando desidera sciogliere il vincolo matrimoniale, deve innanzitutto chiederlo al marito. Se egli rifiuta di accogliere la richiesta della moglie, ella ricorrerà all’aiuto del qadi.
È così che può essere mantenuto l’equilibrio tra i diritti del marito e della moglie. In realtà, sono stati Allah e il Suo Messaggero a stabilire questo equilibrio. Ma esso è stato distrutto escludendo l’autorità del qadi di esaminare la questione. Di conseguenza, lo strumento giuridico dato alla donna è diventato in tal modo completamente inefficace e, nella pratica, la legge è stata deformata fino al punto che, se l’uomo teme che nel rapporto coniugale vengano oltrepassati i limiti stabiliti da Allah, oppure se tale rapporto diventa per lui insopportabile, può scioglierlo. Se invece la stessa preoccupazione sorge nel caso della moglie, o se il rapporto coniugale diventa per lei insopportabile, ella non ha alcun mezzo per porvi fine. Finché il marito non la libera, è costretta a rimanere legata a questo vincolo matrimoniale, anche se per lei fosse assolutamente impossibile rispettare i limiti stabiliti da Allah e anche se gli scopi religiosi del matrimonio venissero completamente vanificati. Chi ha un’audacia tale da accusare la sharia di Allah e del Suo Messaggero di una simile evidente ingiustizia e iniquità? Se qualcuno avesse questa audacia, dovrebbe presentare la prova non dalle opinioni dei giuristi, bensì dal Libro e dalla Sunna, dimostrando che Allah e il Suo Messaggero non hanno conferito al qadi alcun diritto o autorità in materia di khulʿ.
L’autorità del qāḍī in materia di khulʿ
Rileggete il versetto del Sacro Corano in cui sono state illustrate le norme del khulʿ:
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“Se temete che entrambi (il marito e la moglie) non possano osservare i limiti stabiliti da Allah, non sarà biasimevole per loro che ella (la moglie) ottenga la separazione offrendo un fidāʾ (corrispettivo)”. – Sura al-Baqara: 229
In questo versetto, i coniugi stessi sono menzionati con un verbo alla terza persona (3rd persona duale). Pertanto, nella parola ********** (se temete), non ci si rivolge a loro. Ora bisogna necessariamente riconoscere che qui ci si rivolge alle persone dotate di autorità su tutti gli affari dei musulmani (ulil amr), e lo scopo del comando di Allah è che, qualora il khulʿ non si concluda di comune accordo tra marito e moglie, si debba ricorrere all’ulil amr.
Anche gli hadith che abbiamo citato sopra ne forniscono conferma. Il fatto stesso che delle donne si recassero dal Nobile Profeta (pace e benedizioni su di lui) e dai Califfi ben guidati per chiedere il khulʿ, e che le loro lamentele venissero ascoltate, dimostra che, qualora non fosse possibile ottenere il consenso di entrambi i coniugi riguardo al khulʿ, la donna avrebbe dovuto rivolgersi al qāḍī. Ora, se il qāḍī avesse in realtà soltanto il potere di ascoltare le lamentele, ma non quello di costringere l’uomo, in caso di mancato consenso, a sottomettersi alla propria decisione, allora sarebbe del tutto privo di senso designare il qāḍī come centro dell’equità e della giustizia. Infatti, il risultato sarebbe lo stesso sia evitando di rivolgersi a lui sia rivolgendosi a lui. Ma dal testo degli hadith risulta forse che il qāḍī non abbia alcuna autorità in questa materia? In tutte le decisioni del Nobile Profeta (pace e benedizioni su di lui) e dei Califfi ben guidati menzionate sopra, ricorre una formulazione imperativa.
Per esempio, ************* (divorzia da lei), ************ (separati da lei) e ************* (lascia libera la sua strada), oppure si dice che egli (il Messaggero) ordinò all’uomo: «Fa’ così». Le parole della tradizione riportata da Ibn Jarīr da Ibn ʿAbbās sono: «fa-farraqa baynahumā» (dopodiché li separò). Le stesse parole compaiono anche nella narrazione di Jamīla bint Ubayy ibn Salūl. Dopo tutto ciò, non vi è alcun margine per dire: «Il qāḍī non ha l’autorità di emettere un ordine in materia di khulʿ».
Ora la questione è: se il marito considera l’ordine del qāḍī soltanto un consiglio e si rifiuta di obbedirvi, egli può costringerlo con la forza a sottomettersi al proprio ordine? La risposta è che non troviamo, nella prassi del Profeta, pace e benedizioni su di lui, e dei Califfi ben guidati, alcun esempio in cui egli abbia emesso una decisione e qualcuno abbia osato non sottomettersi davanti a lui. Tuttavia, in questo caso possiamo fare un’analogia (qiyās) basandoci su una decisione di ʿAlī (che Allah sia soddisfatto di lui). In quell’occasione egli disse a un marito insolente:
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«Allo stesso modo, non sarai liberato finché non accetterai la sentenza del giudice, come l’ha accettata quella donna».
Se egli ha il potere di imprigionare un marito perché rifiuta di accettare le sentenze dei giudici, allora deve certamente avere anche il potere di costringerlo ad accettare la propria sentenza. Non c’è alcuna ragione per cui, tra tutte le questioni del mondo, si debba fare un’eccezione ai poteri del qāḍī soltanto nel caso del khulʿ. Nei libri di fiqh si trovano molti casi particolari in cui al qāḍī è stato conferito il potere di sciogliere egli stesso il vincolo tra i due coniugi qualora il marito non pronunci il ripudio per ordine suo. Perché, dunque, non dovrebbe avere un simile potere anche nel caso del khulʿ?
Il seguito della discussione renderà ancora più chiaro che, alla luce delle norme stabilite dai grandi giuristi per i mariti impotenti, evirati, castrati, affetti da lebbra o pazzi, nonché del diritto delle ragazze, al raggiungimento della pubertà, di esercitare la propria facoltà di scelta (khiyār al-bulūgh), e delle altre norme formulate sulla base dell’ijtihād per ulteriori questioni, è assolutamente necessario che il qāḍī disponga del pieno potere di concedere il khulʿ alle donne. Altrimenti, per quelle che venissero a trovarsi in una situazione così penosa, non resterebbero che queste possibilità: trascorrere tutta la vita nella sofferenza, suicidarsi, lasciarsi trascinare all’adulterio sotto la spinta dei propri impulsi biologici, oppure cercare di liberarsi dal vincolo matrimoniale diventando apostate (murtadd). Per chiarire l’argomento in questione, ritengo sufficiente presentare un esempio.
La norma di fiqh riguardo a una persona incapace di avere rapporti o impotente è che gli venga concesso un anno di tempo per sottoporsi alle cure. Se, dopo le cure, riesce ad avere un rapporto anche una sola volta, persino un rapporto incompleto [**********************************
«Nel testo Radd al-Muḥtār si afferma che, se una persona il cui pene è diventato flaccido riesce a introdurne la sola estremità nell’organo della moglie anche una volta, non è considerata eunuco o impotente. Se il suo pene è stato amputato e riesce a introdurre nell’organo della moglie anche la parte residua, anch’egli non è considerato eunuco o impotente».] allora la moglie non avrà il diritto di chiedere lo scioglimento del matrimonio; al contrario, tale diritto le sarà revocato per sempre. Al momento del matrimonio, la moglie sapeva che suo marito era impotente. Nonostante ciò, aveva acconsentito a sposarlo. In tal caso, non ha in realtà alcun diritto di recarsi dal giudice per chiedere lo scioglimento del matrimonio.[**********************************
«Nel libro di fiqh chiamato al-ʿĀlamgīrī si afferma che, se al momento del matrimonio la moglie sapeva che suo marito era impotente e incapace di unirsi alle donne, non ha il diritto di avanzare la richiesta di scioglimento del vincolo matrimoniale»] Se l’uomo è diventato impotente dopo il matrimonio, pur avendo avuto un rapporto una volta, la donna non ha comunque il diritto di chiedere lo scioglimento del matrimonio. [**********************************
«Nel testo al-Durr al-Mukhtār si afferma che, se dopo aver avuto un rapporto con la moglie il pene diventa flaccido oppure l’uomo diventa impotente, dopo aver gustato questo rapporto la donna non ha il diritto di chiedere lo scioglimento del matrimonio».] Se, dopo il matrimonio, la donna viene a sapere che suo marito è impotente e, nonostante ciò, acconsente a vivere con lui come moglie, anche in questo caso viene privata del diritto di annullare il matrimonio.[**********************************
«L’Allāma Shāmī dice: il significato dell’espressione “non sarà annullato” è che, finché la moglie non dirà: “Sono consenziente a vivere con lui come moglie”, il suo diritto di presentare un’accusa di scioglimento del vincolo matrimoniale non sarà annullato».
In queste circostanze, il potere della donna di annullare il matrimonio è dunque venuto meno in questo modo. La seconda via per liberarsi da questo marito inutile consiste nel chiedere il khulʿ. Ma neppure questo le è possibile ottenere. Infatti, quando chiede il khulʿ al marito, egli non è disposto a lasciarla, neppure ricevendo l’intero mahr o persino qualcosa in più. Quando ella sottopone la questione al tribunale, il tribunale dichiara di non avere la capacità di costringere il marito a pronunciare il ṭalāq né di sciogliere il rapporto tra i due. Ora riflettete: quale sarà il destino di questa povera donna? O si suiciderà, oppure vivrà una vita ascetica come una sacerdotessa cristiana e continuerà a soffrire mentalmente, oppure, rimanendo nel vincolo matrimoniale, si dedicherà ad azioni riprovevoli, oppure dirà del tutto “addio” alla religione dell’Islam.
Ma la domanda è: può essere questo lo scopo della legge islamica, che una donna sprofondi in una delle situazioni sopra indicate? Lo scopo per il quale furono promulgate le norme matrimoniali della Sharīʿa può forse essere raggiunto attraverso un rapporto coniugale di questo tipo? Possono nascere amore e armonia tra un simile marito e una simile moglie? Potranno essi, unendo le proprie forze, contribuire alla società e alla civiltà? Potranno mai entrare nella loro casa gli angeli portatori di felicità e gioia? Può un simile vincolo coniugale essere considerato, sotto qualche aspetto, una fortezza protetta, e può esso salvaguardare la religione, la moralità e l’onore? Se la risposta a queste domande è negativa, dite allora: su chi ricadrà la responsabilità della rovina della vita di una donna innocente, oppure del suo essere costretta a dedicarsi ad azioni riprovevoli, oppure del suo uscire dai confini della religione dell’Islam? Certamente Allah e il Suo Messaggero sono esenti da ogni responsabilità. Infatti, l’Altissimo Allah e il Suo amato Profeta non hanno lasciato spazio a una simile lacuna nelle leggi da loro stabilite.
L’ordinamento giudiziario della Sharīʿa
Dalla descrizione dettagliata della legge islamica fornita nella discussione sul ṭalāq e sul khulʿ risulta chiaramente che il principio sulla cui base è stata promulgata questa legge è il seguente: se il rapporto coniugale tra uomo e donna rimane intatto, deve conservarsi intatto nel rispetto dei limiti stabiliti da Allah e con amore e armonia. Nel Nobile Corano ciò è stato spiegato mediante parole brevi ma complete nel significato, come “imsāk bi-l-maʿrūf”. Se non è possibile per loro vivere insieme in questo modo, allora dovrebbe esserci “taṣrīḥ bi-iḥsān”, cioè il marito e la moglie che non sono capaci di vivere insieme serenamente dovrebbero separarsi con facilità, affinché non si giunga a una situazione in cui, a causa dei loro conflitti reciproci, non solo la loro vita diventi amara, ma sorgano anche contrasti tra le loro due famiglie, si diffonda sporcizia nella società, si propaghi il disastro morale e la loro cattiva influenza si estenda persino alle generazioni future.
Per chiudere tutte queste vie della rovina, la Sharīʿa islamica ha concesso all’uomo il diritto al ṭalāq e alla donna il diritto al khulʿ, affinché, se lo desiderano, possano applicare il principio del “taṣrīḥ bi-iḥsān”. È necessario comprendere anche questo: la Sharīʿa islamica non gradisce portare pubblicamente in tribunale i litigi e le controversie tra marito e moglie. Per questo, la Sharīʿa islamica ha previsto, secondo le necessità dell’uomo e della donna, anche disposizioni giuridiche tali da permettere, per quanto possibile, che le controversie domestiche siano risolte in casa. Bussare alla porta del tribunale deve essere l’ultimo tentativo, quando non rimane alcuna possibilità di raggiungere una conciliazione nell’ambito familiare. L’autore. Tuttavia, esistono anche persone litigiose che non sono capaci di applicare né “imsāk bi-l-maʿrūf”, né sono disposte ad applicare “taṣrīḥ bi-iḥsān”. Inoltre, nell’ambito coniugale si presentano situazioni per le quali o sorgono divergenze tra marito e moglie riguardo ai diritti, oppure diventa loro impossibile applicare entrambi, “imsāk bi-l-maʿrūf” (trattenere con onore) e “taṣrīḥ bi-iḥsān” (congedare con cortesia). Per questo, oltre alle disposizioni sul ṭalāq e sul khulʿ, la Sharīʿa islamica ha stabilito una terza via per tutelare i diritti e salvaguardare i diritti di Allah. Essa si chiama ordinamento giudiziario della Sharīʿa.
Alcune questioni fondamentali sull’ordinamento giudiziario della Sharīʿa
Prima di discutere le questioni relative all’ordinamento giudiziario della Sharīʿa, è necessario fornire una spiegazione dettagliata di alcuni temi fondamentali.
La prima condizione per il giudizio
Tra le condizioni del sistema giudiziario della Sharīʿa, la prima è che il tribunale deve essere necessariamente un tribunale islamico e che il giudice deve essere musulmano con tutto il cuore e l’anima. Una delle ragioni è quella esposta dettagliatamente dai giuristi: secondo i principi della Sharīʿa, nelle questioni sottoposte alla legge islamica, sebbene le sentenze dei giudici non musulmani nei confronti dei musulmani possano diventare apparentemente efficaci, in linea di principio non possono esserlo. Per esempio, se un giudice non musulmano annulla il matrimonio di un musulmano, anche qualora il suo ordine sia conforme alla prescrizione della Sharīʿa e comporti di fatto la separazione tra marito e moglie, tuttavia, in realtà, benché il matrimonio sia stato dichiarato annullato da lui, non sarà annullato e alla donna non sarà lecito sposare un altro uomo. Se lo facesse, tale matrimonio sarebbe considerato nullo e, secondo la Sharīʿa islamica, i suoi figli sarebbero illegittimi.
La seconda ragione è che il Corano, in linea di principio, non approva affatto le sentenze dei tribunali non islamici. Inoltre, soprattutto per quanto riguarda i musulmani, il giudizio definitivo del Corano è che, nei loro confronti, la sentenza di un tribunale miscredente non è accettabile agli occhi di Allah l’Altissimo. Ho discusso dettagliatamente questo argomento nel mio scritto intitolato «Una fatwa particolarmente importante», presentato alla fine di questo libro sotto forma di appendice.
La necessità dell’ijtihād nel sistema giudiziario
È assolutamente necessario che il giudice possieda la capacità di compiere l’ijtihād e di fare ricerca. Inoltre, deve avere nel cuore una profonda venerazione, sul piano della fede, per la legge che è stato incaricato di applicare sedendo sul seggio del giudice. Infatti, senza di ciò, non è possibile che, quando la risoluzione di determinate questioni è stata affidata alla decisione del qāḍī, sebbene la Sharīʿa disponga di norme ampie al riguardo, egli fornisca un’interpretazione corretta di tali leggi considerando le condizioni e la natura specifiche di ogni causa nelle questioni personali, le verifichi e le esamini, deduca in determinati casi dai principi della legge direttive secondarie ma necessarie e tenga conto di tutte le condizioni per la conduzione della causa secondo lo spirito della legge, a meno che nel qāḍī non siano riunite le qualità sopra menzionate. È evidente che queste due qualità possono riunirsi soltanto in una persona che sia musulmana quanto alla fede religiosa e abbia piena esperienza dei principi della legge islamica e dei suoi rami. Essa è in grado di comprendere correttamente lo spirito di questa legge, conosce bene le sue fonti originarie ed è profondamente consapevole della struttura e dell’organizzazione interna della società musulmana. È assolutamente impossibile che tali qualità si trovino in un giudice non musulmano. Perciò non ci si può affatto aspettare che egli riesca a giungere a decisioni corrette nelle questioni della Sharīʿa riguardanti i musulmani.
Le conseguenze dell’assenza di un sistema giudiziario fondato sulla Sharīʿa nel subcontinente indiano
(Qui è necessario chiarire una questione: in linea di principio non credo nella legittimità del sistema giudiziario della Sharīʿa istituito con l’approvazione di un governo non musulmano. Tuttavia, in questo contesto, desidero indicare una modalità in base alla quale, finché non sarà istituito uno Stato islamico, potrebbe essere lecito risolvere su tale base le questioni della Sharīʿa riguardanti i musulmani indiani. – L’autore.)
Anche dopo l’instaurazione del governo britannico in questo subcontinente, fino al 1864 le questioni della Sharīʿa riguardanti i musulmani venivano giudicate esclusivamente da giudici musulmani. Essi venivano scelti tra gli ʿulamāʾ. In seguito, tuttavia, questo sistema giudiziario fu abolito e anche le questioni della Sharīʿa furono sottoposte all’autorità dei tribunali inglesi, al pari delle ordinarie questioni civili. Il primo danno fu che il sistema giudiziario della Sharīʿa, applicabile secondo i suoi principi nei casi previsti, venne quasi completamente meno. Di conseguenza, per i musulmani divenne impossibile ottenere da questi tribunali, nelle proprie questioni della Sharīʿa, una sentenza che dal punto di vista della loro religione potesse essere definita una sentenza conforme alla Sharīʿa.
Il secondo danno, non meno importante del primo, consisteva nel fatto che i giudici di questi tribunali non disponevano dei mezzi e degli strumenti necessari per acquisire una conoscenza approfondita dei principi e delle ramificazioni della legge islamica, né per sviluppare la capacità adeguata di compiere ijtihad e ricerca in materia. Inoltre, nei loro cuori non vi era alcun rispetto per questa legge tale da trattenerli dal oltrepassarne i limiti prescritti. I libri che costituivano le loro fonti di conoscenza erano stati scritti da autori che non conoscevano la lingua araba. Tra questi vi era Hamilton (Hamiltion), che, con l’aiuto di una traduzione francese, preparò una traduzione inglese dell’Hidaya. Egli non possedeva la capacità di comprendere correttamente il testo originale dell’Hidaya. Anzi, commise errori così gravi nella comprensione dei termini generali del fiqh che ciò diventa evidente solo confrontandoli con l’Hidaya originale. Il Digest of Muhammadan Law di Bailie (Bailie), redatto sulla base della traduzione del compendio del Fatawa-i Alamgiri, e l’opera Principles of Muhammadan Law di Macnaughton (Macnaughton) mostrano chiaramente la povertà della loro conoscenza della legge islamica. Per la loro mancanza di una conoscenza completa, in questi libri fornirono interpretazioni errate e incoerenti della legge. Gli stessi tribunali inglesi riconobbero apertamente la propria insufficienza di conoscenze. Per esempio, il giudice Markby scrisse nella sentenza di una causa:
I mezzi e gli strumenti di cui dispone il tribunale per conoscere la sharia islamica sono così insufficienti e limitati che sono disposto ad adottare volentieri qualunque strada pur di evitare di decidere sulle questioni ad essa connesse. [Khaza Hossain contro Shahzadi Begum.]
Eppure, nonostante una conoscenza e un’esperienza tanto limitate, i tribunali osano compiere ricerche e ijtihad riguardo alla legge islamica e non temono affatto di oltrepassarne i limiti. Ciò avviene perché il rispetto per questa legge non fa parte della loro fede e delle loro convinzioni, né il potere giudiziario del governo dispotico ha imposto loro alcuna restrizione che impedisca ai giudici di trasgredire i limiti di tale legge. Quanto scrisse il Chief Justice Garth nella sentenza di un’altra causa [Malik Abdul Ghafur contro Maliga] è sufficiente a mostrare la reale posizione di questi tribunali. Egli scrisse:
La legge islamica alla quale è stata richiamata la nostra attenzione e che è registrata nei vecchi libri e trattati era in vigore, alcuni secoli fa, a Baghdad e in altri paesi musulmani; essa era completamente diversa dalle condizioni giuridiche e sociali di quei paesi. Sebbene cerchiamo, per quanto possibile, di agire nei processi tra musulmani secondo le disposizioni della sharia islamica, anzitutto diventa difficile stabilire quale fosse realmente quella legge. In secondo luogo, tra i mujtahid delle epoche precedenti, cioè l’Imam Abu Hanifa e i suoi discepoli, sorsero innumerevoli divergenze sull’interpretazione della legge, e armonizzarle è estremamente difficile. Dovremmo quindi fare tutto il possibile per conoscere le basi fondamentali e i corretti principi della legge. Dopodiché dovremmo applicarla tenendo conto dei principi di giustizia, delle buone intenzioni, delle altre leggi vigenti nel paese e delle condizioni sociali.
Da queste parole risulta chiaramente che un Chief Justice ammette la propria ignoranza della legge islamica e si considera incapace di conciliare le divergenze degli imam nell’interpretazione della legge. Eppure ritiene esplicitamente lecito giungere a conclusioni autonomamente. In una sentenza non esita affatto ad affermare di non essere obbligato, nell’applicare la legge islamica ai musulmani, a rimanere entro i confini della legge islamica stessa; ritiene invece necessario tenere conto anche della propria visione delle leggi vigenti nel paese, delle condizioni sociali e culturali e dei principi di giustizia. La legge difettosa e mutilata che nei tribunali del nostro paese è in vigore con il nome di «Mohammedan Law» è il prodotto di questa ricerca priva di fede e di conoscenza. Anche questa legge mutilata, pur presentata in nome della legge islamica, non viene applicata correttamente nelle nostre questioni di sharia; anzi, sotto i colpi delle decisioni sempre nuove dei tribunali, continua a deformarsi di giorno in giorno.
Il primo passo sulla via della riforma
Se oggi è possibile adottare anche il minimo mezzo per ottenere decisioni corrette in materia di matrimonio, divorzio e altre questioni connesse alla sharia, questo mezzo consiste nel fatto che i musulmani indiani devono conseguire qui l’autonomia culturale (Cultural Autonomy). [Ho discusso dettagliatamente questo argomento nel secondo volume dell’opera «I musulmani e l’attuale conflitto politico». –L’autore.] In virtù di essa, i musulmani avranno il diritto di istituire tribunali della sharia pienamente autonomi per dirimere tutte le proprie questioni. Come giudici di questi tribunali saranno nominati studiosi pii e scrupolosi, dotati di una profonda conoscenza della legge islamica propria dei faqih. Si tratta di una necessità tale che, in sua assenza, per i musulmani di questo paese è impossibile vivere concretamente da musulmani. Se non riusciranno a ottenere nemmeno questo, allora, seguendo la via discendente, sarà sufficiente quanto segue: in una situazione di assoluta necessità, si potrà istituire in ogni distretto un panchayat di tre membri secondo il madhhab malikita. I membri dovranno godere della fiducia generale della popolazione musulmana del distretto e almeno uno di loro dovrà essere uno studioso affidabile. In seguito, occorrerà esercitare pressione sul governo dispotico per ottenere il riconoscimento legale di questo comitato, e il governo dovrà conferire valore di decisione giudiziaria alle sentenze che il panchayat emetterà sulle questioni dei musulmani relative a matrimonio, divorzio e simili. Contro di esse non sarà possibile presentare appello presso i tribunali inglesi. Inoltre, tutte le cause relative a matrimonio, divorzio e simili intentate presso i tribunali inglesi dovranno essere trasferite al panchayat. [Secondo il madhhab hanafita, la decisione di un panchayat non può essere equiparata a quella di un qadi giudiziario. Tuttavia, se questo panchayat ha il potere di rendere esecutive le proprie sentenze e la sua competenza non è limitata all’arbitrato, ma è pari a quella di un giudice, allora, anche secondo il madhhab hanafita, le sue decisioni saranno equivalenti alla sentenza del qadi di un tribunale della sharia. –L’autore.]
Oltre all’India britannica, negli Stati non musulmani e in quegli Stati musulmani nei quali, sul modello del governo inglese, il sistema giudiziario della sharia è stato abolito e le questioni di sharia sono state affidate ai normali tribunali civili, per correggere nuovamente tale situazione occorrerà anzitutto ristabilire il sistema giudiziario della sharia oppure istituire un sistema di panchayat e ottenere da questi governi statali il suo riconoscimento legale. Se ciò non fosse possibile, presentare al Consiglio legislativo una proposta di legge e farla approvare non sarebbe mai efficace per gli scopi dell’Islam.
La necessità di un nuovo codice della legge
Con l’introduzione di un sistema giudiziario conforme alla sharia è necessaria anche un’altra cosa: compilare un codice di legge nel quale le disposizioni giuridiche relative alle norme della sharia musulmana (ahkam al-fiqh) siano spiegate e ordinate secondo la struttura sistematica del Muhammadan Law. In tal modo sarà più facile introdurre questa legge nei tribunali della sharia o nei panchayat, al posto dell’attuale legge britannica. Quando in Egitto furono istituiti i tribunali misti, si avvertì ugualmente la necessità di una simile compilazione, nella quale fossero raccolte tutte le leggi necessarie ricavate da fonti affidabili. Pertanto, su indicazione del governo egiziano e sotto la guida di Qudri Pasha, un comitato di studiosi di al-Azhar portò a termine questo lavoro. Alla compilazione delle leggi redatta da questo comitato fu accordato il riconoscimento ufficiale e ne fu disposta l’applicazione nei tribunali. Questa compilazione fu tradotta in francese e pubblicata con il titolo «Droit Mussalman». Oltre ai tribunali egiziani, anche quelli di altri Paesi si avvalgono di quest’opera.
È assolutamente necessario costituire in India un comitato di questo tipo. Sotto la sua supervisione, studiosi selezionati da ogni gruppo, insieme ad alcuni esperti di diritto, elaboreranno una dettagliata compilazione della legge con le necessarie spiegazioni. Anzitutto la compilazione sarà pubblicata in forma di progetto e si chiederà il parere degli studiosi dei diversi gruppi. In seguito vi saranno apportate le necessarie modifiche alla luce delle loro opinioni e delle loro revisioni. Quando avrà assunto la forma definitiva, sarà riconosciuta come una compilazione affidabile delle disposizioni della sharia. Dopodiché si deciderà che le questioni religiose dei musulmani siano sottoposte a questa compilazione e che siano considerate abrogate quelle disposizioni del Muhammadan Law (legge maomettana) elaborate sulla base delle interpretazioni e delle analisi dei giudici dei tribunali inglesi, privi di comprensione, di fede e di competenza.
Si potrebbe chiedere: dal momento che nei nostri libri di fiqh tutti gli aspetti generali della legge sono descritti in dettaglio, quale necessità vi è di elaborare una nuova compilazione di questo genere? Non solo è prevedibile che venga sollevata un’obiezione simile, ma, considerando la mentalità di un certo gruppo, si può affermare con certezza che questa proposta sarà certamente osteggiata. Pertanto, qui descriverò brevemente le ragioni per cui è necessario elaborare una compilazione completa di questo tipo.
Anche a uno sguardo superficiale chiunque può comprendere che nei libri di fiqh le leggi islamiche sono disseminate in modo frammentario. Sono stati scritti secondo antichi stili e metodi espositivi. Persino coloro che oggi insegnano questi libri, in genere, non sono in grado di comprendere adeguatamente le loro sottigliezze terminologiche. Oggi nei codici di legge gli articoli sono ordinati secondo una numerazione progressiva; sotto ogni articolo vengono spiegati determinati termini, analizzato il suo scopo e descritte dettagliatamente le disposizioni subordinate che ne derivano. Vi sono inoltre incluse le opinioni di vari giudici, quelle dei giudici affidabili, le spiegazioni degli specialisti e le sentenze di diverse cause. Inoltre, aggiungendo un sommario e un indice, si è reso facile individuare gli argomenti contenuti nel libro. Alla luce di tutto ciò, nessuna persona intelligente può rifiutarsi di riconoscere che i progressi compiuti, grazie allo sforzo umano, nell’organizzazione dell’editoria devono essere necessariamente applicati anche alla riorganizzazione dei libri di fiqh. Infine, il metodo antico secondo cui sono stati disposti i libri di fiqh non è stato forse autorizzato da una rivelazione celeste, al punto che seguirlo sarebbe obbligatorio e abbandonarlo costituirebbe peccato.
Ma la ragione più importante è che, nella maggior parte dei casi, le disposizioni riportate nei vecchi libri di fiqh tengono conto delle normali condizioni umane. Applicare tali disposizioni alla lettera in ogni caso e indiscriminatamente a ogni questione è fondamentalmente errato. Occorre esaminarle complessivamente alla luce dei seguenti elementi:
Primo: bisogna tenere presenti le condizioni morali, culturali, sociali ed economiche della società islamica nella quale questa legge viene applicata. Occorre inoltre esaminare quali siano le abitudini generali, la natura e i costumi di tale società; in quale ambiente viva, quali effetti questo ambiente eserciti su di essa e quanto sia forte o debole l’influenza dell’Islam sul suo carattere reale, sui suoi comportamenti e sulle sue attività. Bisogna considerare in quale misura le influenze esterne abbiano modificato i suoi tratti islamici e quali cambiamenti e distorsioni, dal punto di vista giuridico, lo stato generale della società e l’ambiente abbiano prodotto in tutti questi aspetti.
Secondo: in ogni causa bisogna tenere conto delle condizioni particolari di ciascuna delle due parti. La decisione deve essere formulata considerando il carattere e la condotta dell’attore e del convenuto, la loro età, istruzione, condizione fisica, posizione sociale, situazione economica, storia passata, consuetudini familiari e la condizione generale del loro ceto: ogni aspetto deve essere preso in esame. Occorre stabilire come applicare loro la legge in una determinata questione accessoria, affinché lo scopo della legge sia pienamente raggiunto senza deviare dai suoi principi fondamentali.
Se, ignorando questi due aspetti, qualcuno estraesse da un antico libro di fiqh una norma accessoria e continuasse ad applicarla ciecamente e indistintamente a ogni causa che presentasse qualche somiglianza con essa, lo si potrebbe paragonare a un medico che si sieda con i libri scritti da Ippocrate [«Ippocrate», celebre medico greco del V e IV secolo a.C., noto come Hippocrates the Great. È considerato il padre della medicina. – Traduttore.] e Galeno [«Galeno» nacque intorno al 129 d.C. nell’attuale città turca di Bergama e morì nel 199 d.C. Tra gli antichi scienziati della medicina, dopo Ippocrate fu il più grande. Fu al tempo stesso medico, filosofo e linguista. – Traduttore.] e cominciasse a prescrivere cure basandosi ciecamente su quei libri, senza tener conto del clima del Paese, delle stagioni, delle caratteristiche individuali di ciascun paziente, né dei diversi tipi e sintomi delle varie malattie.
Questo libro, scritto dagli antichi scienziati della medicina, è certamente corretto e scientificamente valido nel suo ambito. Ma è forse stato scritto per essere usato da venditori di medicinali ignoranti? Anche per utilizzare tali libri a questo scopo sono necessarie intelligenza, conoscenza, esperienza, competenza, abilità e capacità di discernimento. Allo stesso modo, le norme derivate dai grandi imam mujtahid dai principi e dalle leggi fondamentali della sharīʿa islamica sono anch’esse, nel loro ambito, corrette e ineccepibili. Tuttavia, quei grandi mujtahid non avrebbero mai immaginato che le norme risultanti da tale ijtihād e da tali ricerche sarebbero state applicate indiscriminatamente, come apporre lo stesso sigillo su tutte le lettere consegnate dal postino, senza conoscenza, intelligenza, esperienza e lungimiranza.
La legge islamica era stata elaborata sulla base di principi razionali tali che, sotto il suo ordinamento, sarebbe stato quasi impossibile che un uomo o una donna fosse costretto a dedicarsi ad attività immorali o finisse per provocare fitna e disordine nella società. E, a causa del rigore di questa legge, era del tutto inconcepibile che un musulmano o una musulmana, per costrizione, si allontanasse dai confini dell’Islam. Oggi, invece, vediamo che tra i musulmani non sorgono soltanto innumerevoli conflitti familiari, ma si verificano anche gravi crisi morali, fino ad arrivare persino a casi di abbandono della religione. Questo genere di calamità si è diffuso unicamente perché, nella maggior parte dei casi, è diventato impossibile per le persone ottenere, nell’ambito della legge islamica, una decisione corretta e giusta. Né tra i mufti né tra i giudici dei tribunali sono presenti saggezza e discernimento, profonda conoscenza e lungimiranza. Nessuno di loro considera quali caratteristiche particolari del paese, della società e del caso specifico debbano essere tenute presenti quando si applica una disposizione generale, affinché essa venga precisata, entro i limiti generali di tale disposizione, alla luce dei principi della sharīʿa, così che nessuno degli obiettivi della sharīʿa venga compromesso e non si renda necessario contraddire alcuno dei suoi principi. Per quanto riguarda i giudici dei tribunali, la loro incompetenza è evidente. Restano gli ʿulamāʾ. La situazione di una parte di loro è tale che non possiedono altra capacità se non quella di presentare alla lettera le disposizioni accessorie così come sono scritte nei libri del fiqh antico. E sebbene Allah l’Altissimo abbia concesso ad alcuni studiosi ampiezza di vedute e profonda conoscenza della religione, nessuno di loro, individualmente, possiede tanto coraggio da usare il proprio discernimento in una questione e discostarsi anche solo minimamente da una vecchia norma accessoria. Da un lato, infatti, non osano intraprendere questa via audace per timore di sprofondare nell’errore. Dall’altro, temono che gli altri studiosi li accusino di essersi allontanati dalla cieca imitazione di un madhhab. L’unica cura per questa malattia consiste nel fatto che un gruppo di studiosi illustri e influenti di ogni provincia assuma personalmente questo compito. Essi dovranno impiegare la propria forza e influenza collettive per elaborare, per le questioni della sharīʿa, un quadro legislativo compatibile con le attuali condizioni morali, sociali ed economiche dei musulmani indiani. Tali norme dovranno essere abbastanza flessibili da consentire, in situazioni eccezionali, le modifiche necessarie alle disposizioni accessorie, sempre entro i principi fondamentali della legge.
Se qualcuno giudica ciò contrario al taqlīd, diremo che è in errore. Egli non sa quale differenza debba esistere tra il taqlīd degli imām mujtahid (l’imitazione cieca) e il taqlīd dei profeti e dei messaggeri. Non sa neppure quale differenza debba esistere tra l’imitazione di una persona ignorante e sciocca e il taqlīd di un ʿālim qualificato. Non è nemmeno consapevole di che cosa significhi seguire un madhhab fondato sul fiqh. Egli intende il taqlīd in questo modo: «Si deve considerare il proprio madhhab giuridico come sostitutivo della religione e l’imām di questo madhhab come sostitutivo del Profeta; si devono ritenere le sue questioni e norme definitive, come i comandi del Libro di Allah. Come convinzione dottrinale, si deve imprimere fermamente nel cuore che non solo correggere, modificare o ampliare una qualsiasi questione di questo madhhab, ma persino analizzarla, riesaminarla e sottoporla a verifica e vaglio costituisce un grave peccato. In merito a una determinata questione, abbandonare una norma accessoria di questo madhhab era lecito soltanto fino all’epoca dell’ijtihād e della ricerca, cioè fino al quarto secolo hijrī; dopo di allora è divenuto harām».
Tuttavia, una forma di taqlīd, o imitazione cieca, di questo genere non è attestata da nessuno degli ʿulamāʾ del passato. Né si può trovare da alcuna parte una prova conforme alla sharīʿa a suo sostegno. Gli allievi dell’Imām Aʿẓam Abū Ḥanīfa, che Allah abbia misericordia di lui, dissentirono dal loro imām in migliaia di questioni. Ciononostante, non furono espulsi dal madhhab hanafita. Gli ʿulamāʾ esperti del madhhab hanafita, nei casi di divergenza tra l’Imām Aʿẓam, che Allah abbia misericordia di lui, e i suoi allievi, diedero la preferenza ad alcune opinioni rispetto ad altre, abbandonando l’opinione di uno per adottare quella di un altro. Eppure, nonostante tali esami e verifiche, nessuno poté definirli non-muqallid. A partire dal quarto secolo hijrī, e poi dall’ottavo fino al nono secolo hijrī, gli ʿulamāʾ hanafiti continuarono a modificare e correggere le questioni oggetto dell’ijtihād dei loro predecessori, tenendo conto delle esigenze dell’epoca; secondo necessità, adottarono anche le opinioni degli altri imām mujtahid e cominciarono a emettere fatwā in conformità a esse. Nessuno, tuttavia, applicò loro il giudizio di non-muqallid a causa di questo loro ijtihād. Nessuno ha l’audacia di accusare di essere non-muqallid Abū al-Layth al-Samarqandī, Shams al-Aʾimma al-Sarakhsī, il compilatore della Hidāya, Qāḍīkhān, l’autore del Kanz al-ʿUmmāl, l’Allāma Shāmī e gli altri ʿulamāʾ di questo livello. Infatti, essi introdussero una certa flessibilità nelle questioni del madhhab hanafita, alla luce delle condizioni e delle necessità della propria epoca; e nei casi in cui ritenevano che una norma di questo madhhab fosse dannosa o, considerando le circostanze generali, inadatta a essere applicata, emettevano fatwā secondo le questioni degli altri madhhab. Inserirono ciò tra i principi fondamentali del madhhab hanafita: «È lecito emettere una fatwā secondo un altro madhhab in considerazione di una necessità, a condizione che in ciò non trovi spazio la passione personale».
Non vi è dubbio che, se alle persone venisse concessa senza restrizioni la libertà di agire, secondo le proprie necessità, in conformità a un altro madhhab oppure di avvalersi delle concessioni (opzioni) del proprio madhhab, vi sarebbe un considerevole rischio che seguissero le proprie passioni. Si aprirebbe la porta all’uso illecito delle autorizzazioni concesse dai diversi madhhab, ciascuno dal proprio punto di vista e in considerazione di circostanze particolari, nonché alla derisione della religione, e si produrrebbe una grave disorganizzazione nei comportamenti. Se invece gli studiosi della religione intraprendessero questa via con taqwā e buone intenzioni, sulla base della consultazione reciproca e tenendo conto delle necessità e delle condizioni dei musulmani, non vi sarebbe da temere alcun danno religioso o mondano. Anzi, se in una questione commettessero inconsapevolmente un errore, le due fonti della Sharīʿa islamica (naṣṣ) dichiarano chiaramente che Allah l’Altissimo li perdonerà per questo e ricompenserà le loro buone intenzioni.
Nel seguire questa via, al massimo si può temere che un gruppo di persone si impegni con tutte le forze a opporsi a loro e che anche alcuni dei loro seguaci concepiscano una cattiva opinione nei loro confronti. Ma il rischio ancora maggiore derivante dal non seguire questa via è che, quando i musulmani, sentendosi impotenti di fronte alle proprie necessità, seguiranno le proprie passioni invece della legge islamica, tra loro si diffonderanno l derisione della religione, la trasformazione della legge della Sharīʿa in un gioco, la trasgressione dei limiti stabiliti da Allah, la rovina religiosa e morale, l’incredulità e l’epidemia di azioni ribelli ad Allah; e, come la nazione cristiana, anch’essi abbandoneranno le leggi della propria religione per adottare leggi inventate dagli uomini [come è stato fatto in Turchia. – L’autore]. Allora, nel Giorno della Resurrezione, insieme a questi peccatori anche i loro capi religiosi saranno arrestati e condotti davanti al tribunale di Allah. Allah l’Altissimo chiederà loro: «Vi avevo forse dato intelletto e ragione proprio perché non ne faceste uso? Il Mio Libro e la Sunnah del Mio Profeta erano forse stati posti davanti a voi affinché ve ne steste seduti senza far nulla, mentre i musulmani continuavano a smarrirsi? Avevo reso facile la Mia religione: quale diritto avevate di renderla difficile? Vi avevo ordinato di obbedire al Corano e a Muhammad, che Allah lo benedica e gli conceda la pace. Chi vi aveva imposto di seguire i vostri predecessori, oltrepassando questi due? Avevo posto in questo Corano il rimedio a ogni difficoltà: chi vi ha proibito di accostarvi ad esso? E chi vi ha dato l’ordine di ritenere sufficienti per voi i libri scritti dagli uomini?». In risposta a queste domande, nessuno studioso potrà sperare di trovare rifugio tra gli autori di Kanz al-Daqāʾiq, Hidāya e ʿĀlamgīrī.
Poiché questa discussione pertinente era necessaria e importante, ed era indispensabile esporla dettagliatamente, è stato necessario dedicarle uno spazio così ampio. Ora torno alla mia discussione principale.
Indicazioni fondamentali
Poiché il Nobile Corano è un’opera fondamentale, non vi sono discussi in modo dettagliato tutti gli argomenti connessi alla vita coniugale. Tuttavia, vi sono enunciati alcuni principi generali, sotto i quali rientrano quasi tutte le questioni pertinenti, e che guidano nel modo migliore anche nell’elaborazione delle questioni derivate. Pertanto, prima di esaminare i dettagli della legge, è assolutamente necessario comprendere bene i principi e le regole enunciati nel Nobile Corano.
(1)
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«Non sposate le donne politeiste finché non avranno creduto». – Sūra al-Baqara: 221
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«Non date in matrimonio le vostre donne agli uomini politeisti finché non avranno creduto». – Sura al-Baqara: 221
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«Vi è stato reso lecito sposare le donne caste e virtuose della Gente del Libro». – Sura al-Ma’ida: 5
In questi versetti è stato stabilito il principio secondo cui un uomo musulmano non può sposare una donna politeista. Alle donne della Gente del Libro, invece, ciò è stato reso lecito. Ma una donna musulmana non può sposare né un uomo politeista né un uomo della Gente del Libro.
(2)
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«Non sposate le donne politeiste… e non date in matrimonio le vostre donne agli uomini politeisti». – Sura al-Baqara: 221
Da questo versetto si ricava un altro principio fondamentale. L’uomo ha la facoltà di contrarre personalmente il proprio matrimonio. La donna, invece, non è completamente indipendente in questo ambito. È responsabilità dei suoi tutori darla in sposa a qualcuno. Non vi è dubbio che sia indispensabile ottenere il consenso della donna riguardo al matrimonio. Nessuno ha il diritto di darla in sposa contro la sua volontà, come è riportato negli hadith:
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«La donna vedova ha, nel prendere decisioni riguardo a se stessa, più autorità del suo tutore».
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«Una ragazza adulta non può essere data in sposa senza il suo consenso».
Tuttavia, poiché il matrimonio di una donna è profondamente legato agli interessi della discendenza, il requisito del Nobile Corano è che, riguardo al matrimonio, non siano sufficienti soltanto la preferenza e la volontà della donna, ma che debba essere considerato anche il parere dei suoi parenti uomini.
(3)
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«Versate loro la dote nuziale in cambio del beneficio che avete tratto da loro, considerandola un obbligo». – Sura an-Nisāʾ, 24
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«Come potete riprendervi la dote nuziale che avete loro dato, quando ciascuno di voi ha goduto dell’intimità dell’altro?». – Sura an-Nisāʾ, 21
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«Se divorziate da loro prima di aver avuto rapporti con loro, dopo aver stabilito la dote nuziale, dovete corrispondere la metà della dote stabilita». – Sura al-Baqara, 237
Da questi versetti si apprende che la dote nuziale è il corrispettivo del beneficio (piacere sessuale) che l’uomo ottiene dall’intimità con sua moglie. Pertanto, dopo aver avuto l’intimità, diventa obbligatorio corrispondere l’intera dote nuziale, che in nessun caso può essere annullata o revocata. Tuttavia, se la moglie rinuncia di sua spontanea volontà all’intera dote nuziale o a una parte di essa, allora è diverso.
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«Se esse vi cedono spontaneamente una parte della dote nuziale, potete accettarla con piacere». – Sura an-Nisāʾ, 4
Oppure, se ella vi rinuncia in cambio del khulʿ, allora si tratta di una questione distinta.
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«Se la moglie si libera dal vincolo matrimoniale offrendo qualcosa in cambio, non vi è alcuna colpa». – Sura al-Baqara: 229
(4)
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«Anche se avete dato loro un’enorme ricchezza come dote nuziale, non potete riprenderne alcuna parte». – Sura an-Nisa’: 20
Da questo versetto si apprende che nella Legge islamica non è stato stabilito alcun importo per la dote nuziale. Pertanto, non si può limitare tale importo emanando una legge arbitraria.
(5)
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«Gli uomini hanno autorità sulle donne, perché Allah ha dato ad alcuni di loro superiorità sugli altri e perché essi spendono dei loro beni per loro». – Sura An-Nisa: 34
Alla luce di questo versetto, provvedere al mantenimento della donna e sostenerne le spese è un obbligo per l’uomo. È il compenso per il diritto di autorità coniugale che l’uomo acquisisce sulla donna attraverso il vincolo matrimoniale. Il diritto della donna a ricevere il mantenimento non può essere annullato in nessuna circostanza. Tuttavia, se ella rinuncia volontariamente a questo diritto oppure disobbedisce al marito, si tratta di una questione diversa.
(6)
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«Chi è agiato provveda al mantenimento (della moglie) secondo la propria agiatezza, e colui che è povero provveda al mantenimento (della moglie) secondo ciò che Allah gli ha concesso come sostentamento». – Sura At-Talaq: 7
Qui viene stabilito, riguardo al mantenimento della moglie e alle spese a suo carico, il principio secondo cui, nel determinarne l’ammontare, si deve tenere conto della situazione economica del marito. Per l’uomo ricco, l’importo sarà stabilito in base alla sua agiatezza, mentre per l’uomo povero sarà determinato in base alle sue possibilità.
(7)
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«Ammonite quelle delle vostre mogli di cui temete la ribellione, allontanatevi da loro nei letti e punitele fisicamente. Poi, se vi obbediscono, non cercate alcuna strada per agire ingiustamente contro di loro». – Sura an-Nisāʾ: 34
Alla luce di questo versetto, si può dire che al marito è stato concesso il diritto di punire la moglie soltanto quando ella assume un atteggiamento ribelle e sceglie la via della disobbedienza. Anche in tale situazione sono stati stabiliti due metodi di punizione:
Primo: abbandonare il letto, cioè rinunciare ai rapporti coniugali.
Secondo: percuoterla leggermente, cosa permessa soltanto quando ella diventa estremamente ribelle.
Oltrepassare questi limiti, cioè punire senza che ella sia ribelle, infliggere una punizione severa per una ribellione di livello ordinario, oppure oltrepassare i limiti delle percosse leggere in caso di ribellione estrema, e simili, rientra tutto nell’ingiustizia e nell’eccesso.
(8)
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«Se temete che sorgano dissensi tra i coniugi, mandate un arbitro dalla famiglia del marito e un arbitro dalla famiglia della moglie. Se entrambi desiderano la riconciliazione, Allah l’Altissimo ristabilirà l’accordo tra loro». – Sura an-Nisāʾ, 35
Nel versetto citato è stato stabilito il principio secondo cui, se tra marito e moglie sorgono litigi e controversie e non si trova alcun modo per risolverli tra loro, prima di ricorrere al tribunale per dirimere la loro disputa si dovrebbe nominare un arbitro tra i parenti dell’uomo e uno tra i parenti della donna. Entrambi cercheranno di risolvere la controversia tra i coniugi.
Con le espressioni «wa in khiftum» e «fabʿathū» ci si rivolge alla persona responsabile degli affari complessivi dei musulmani. Perciò spetta a loro nominare gli arbitri. Se gli arbitri non riescono a raggiungere alcuna conciliazione, alla fine il potere di dirimere la questione spetterà all’autorità dei musulmani (ulil amr).
(9)
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«Se temete che entrambi, marito e moglie, non riescano a rispettare i limiti stabiliti da Allah, non vi sarà colpa per nessuno dei due se la moglie si libera del vincolo matrimoniale offrendo una compensazione». – Sura al-Baqara, 229
In questo versetto si afferma che, quando il giudice deve decidere tra marito e moglie, la questione che deve esaminare più attentamente è se il marito e la moglie saranno in grado di rimanere entro i limiti stabiliti da Allah nella loro relazione coniugale. Se vi è il forte timore che i limiti stabiliti da Allah vengano infranti, non esiste alcuna cosa più importante che possa rendere lecita la decisione dei coniugi di continuare a vivere insieme. La salvaguardia dei limiti stabiliti da Allah è la questione più importante. Per questo, se necessario, si può sacrificare ogni cosa.
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«Coloro che oltrepassano i limiti stabiliti da Allah sono ingiusti». – Sura al-Baqara: 229
(10)
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«Non trattenetele nella difficoltà con l’intento di nuocere loro e oltrepassare i limiti». – Sura al-Baqara: 231
In questo versetto si fa riferimento a un altro importante principio della legge islamica. Esso consiste nel fatto che nessuna donna deve essere tenuta vincolata al matrimonio con un uomo in modo tale da arrecarle danno e da ledere i suoi diritti. Se si deve vivere insieme, ciò deve avvenire necessariamente in modo equo.
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«Vivete con le vostre mogli in modo equo». – Sura an-Nisa: 19
Se si deve riprendere la moglie, anche ciò deve avvenire in modo equo. ************* «La moglie deve essere ripresa e trattenuta in modo equo». – Sura al-Baqara: 220
Ma laddove non vi sia alcuna speranza di ciò, bensì vi sia il timore che, al contrario, la privazione di questo diritto causi un danno, è necessario applicare il principio del «tasrīḥ bi-iḥsān» (congedare con gentilezza). Infatti, secondo l’insegnamento del Profeta, pace e benedizioni su di lui, nella legge islamica non vi è alcun elemento dannoso, né essa autorizza a recare danno ad alcuno.
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«Nell’Islam non vi è nulla di dannoso, né vi è possibilità di arrecare danno».
(11)
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«Non inclinatevi completamente verso una delle mogli, lasciando così le altre in una condizione sospesa». – Sura an-Nisāʾ: 129
Sebbene questo versetto sia stato rivelato in relazione a un caso particolare, nella sua parte conclusiva viene impartito un principio generale. Esso è il seguente: nessuna donna deve essere lasciata in una condizione tale da rimanere legata dal matrimonio a un uomo, aspettando, senza avere la possibilità di godere della sua compagnia, e senza essere libera di sposare qualcun altro.
(12)
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«Per coloro che fanno il giuramento di astensione dalle proprie mogli vi è un termine di quattro mesi». – Sura al-Baqara: 226
Questo versetto indica la capacità delle donne di esercitare una pazienza equilibrata. In altre parole, esse possono essere private dei rapporti coniugali per un periodo fino a quattro mesi, purché ciò non comporti alcuna sofferenza né la trasgressione dei limiti stabiliti da Allah. [Sulla base di questo principio, il venerabile ʿUmar, che Allah sia soddisfatto di lui, ordinò che nessun uomo sposato fosse assegnato al servizio militare per più di quattro mesi consecutivi e tenuto lontano da casa. – L’autore.] In seguito, si teme una delle due cose. Anche questo versetto è stato rivelato in relazione a un caso particolare, ma, oltre a questo caso specifico, fornisce indicazioni anche per altre questioni.
(13)
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«Coloro che accusano le proprie mogli di adulterio e non riescono a presentare altri testimoni oltre a loro stessi». – Sura an-Nur: 6
Questo versetto descrive le norme del liʿān. Se un marito accusa la propria moglie di adulterio e non è in grado di presentare alcuna prova o testimonianza, gli sarà fatto giurare quattro volte, dichiarando che l’accusa da lui formulata è vera. La quinta volta gli sarà fatto dire: «Se è un bugiardo, ricada su di lui la maledizione di Allah». Dopodiché, l’unico modo per la moglie di sottrarsi alla pena per adulterio consiste nel giurare anch’essa per Allah e dichiarare quattro volte che l’accusa mossa dal marito è falsa e infondata. La quinta volta dirà: «Se l’accusa di mio marito è vera, ricada su di me l’ira di Allah». Una volta concluso il liʿān, si dovrà pronunciare la separazione tra il marito e la moglie.
(14)
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«Ma se la moglie stessa mostra benevolenza (rinunciando a ricevere il mahr), oppure mostra benevolenza l’uomo nelle cui mani si trova il vincolo matrimoniale (versando l’intero mahr), allora è un’altra questione».
– Sura al-Baqara: 237
Nella parte finale del suddetto versetto viene spiegato il principio secondo cui il nodo del vincolo matrimoniale è nelle mani dell’uomo, il quale ha il potere di mantenerlo stretto oppure di scioglierlo. Ovunque nel Nobile Corano si faccia riferimento al divorzio, viene usata una forma verbale maschile e l’atto del divorziare viene attribuito all’uomo. Per esempio, *************** (se essi divorziano – Sura al-Baqara: 227), ********* (se egli divorzia da lei – Sura al-Baqara: 230) e ************ «Quando divorziate dalle donne, divorziate da loro in modo che possano calcolare la loro ‘idda» – Sura at-Talaq: 1.
I versetti sopra citati dimostrano proprio che l’uomo, in virtù del suo diritto in quanto marito, possiede piena facoltà di divorziare o di non divorziare. Non si può promulgare una legge che gli sottragga questo diritto.
Nell’Islam, tuttavia, a ogni diritto è stata posta la condizione che, nel suo esercizio e nella sua applicazione, non si ricorra all’ingiustizia e non si trasgrediscano i limiti stabiliti da Allah. ***************** (Chi trasgredisce i limiti stabiliti da Allah fa torto a se stesso – Sura at-Talaq: 1). Pertanto, chi trasgredisce i limiti stabiliti da Allah si rende meritevole di essere privato del proprio diritto.
********************** (Non commettete ingiustizia e non vi sarà commessa ingiustizia – Sura al-Baqara: 279). Questo è un principio generale, vigente in ogni settore e in ogni questione della legge islamica, e il diritto dell’uomo al divorzio non fa eccezione.
Pertanto, quando da parte di una moglie viene presentata contro il marito un’accusa di ingiustizia e maltrattamento, essa rientrerà debitamente nell’ambito del versetto *************** [Se sorge tra voi una controversia su una questione, ricorrete ad Allah e al Messaggero (alle disposizioni da lui trasmesse) – Sura an-Nisa: 59]. Se l’accusa della moglie risulta fondata, l’autorità incaricata di applicare la legge, cioè la persona responsabile di tutti gli affari dei musulmani, ha il diritto di privare il marito della sua facoltà e di esercitarla personalmente. Il diritto concesso nella Sharia islamica al qadi di annullare il matrimonio, separare marito e moglie e pronunciare il divorzio[la sottrazione al marito del diritto di divorziare e il divorzio pronunciato direttamente dal qadi, in virtù della sua carica, nei confronti della donna – Autore.] si fonda su questo principio. Un gruppo di giuristi ha dedotto dal versetto ******************* la seguente argomentazione: «Il diritto di divorzio concesso all’uomo non è stato subordinato ad alcuna condizione e questo principio non ammette eccezioni. Se l’uomo non accetta di divorziare, in nessuna circostanza il qadi ha il diritto di sottrarre al marito la facoltà di divorziare e di esercitarla personalmente». Tuttavia, il Nobile Corano non sostiene questa argomentazione. Nel Nobile Corano persino il diritto più grande dell’essere umano, quello di vivere, è stato subordinato mediante la parola ************. E allora, che dire del suo diritto al divorzio! Se il marito commette ingiustizia, trasgredisce tutti i limiti stabiliti da Allah e viola tutti i diritti dell’altra parte, è assurdo affermare che il diritto del marito al divorzio debba comunque essere riconosciuto come illimitato e incondizionato e debba rimanere intatto.
(15)
**********************************
«Il ripudio è concesso due volte; dopo di ciò, o la si trattiene secondo giustizia, oppure la si congeda con benevolenza». – Sura al-Baqara: 229
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«Se poi il marito la ripudia per la terza volta, ella non gli sarà lecita finché non avrà sposato un altro uomo». – Sura al-Baqara: 230
In questo versetto viene indicato il numero dei ripudi. Ciò significa che i primi due ripudi sono revocabili, mentre il terzo è un ripudio mughallaza (che recide completamente il vincolo matrimoniale).
Questioni giuridiche pertinenti
Nel capitolo precedente abbiamo esposto le disposizioni fondamentali secondo un ordine progressivo; ora esporremo allo stesso modo, secondo un ordine progressivo, anche le disposizioni pertinenti connesse a ciascuna di tali disposizioni fondamentali. Qui non intendiamo esaminare tutte le questioni pertinenti; piuttosto, illustreremo le specifiche indicazioni fiqhistiche riguardanti quelle questioni giuridiche che, alla luce delle esigenze e delle condizioni dell’epoca, necessitano di essere nuovamente ponderate e analizzate.
1. L’apostasia di uno dei due coniugi
Al giorno d’oggi il problema dell’apostasia è diventato grave. Nel caso dell’apostasia degli uomini non sorgono particolari complicazioni, poiché nessuna donna musulmana può rimanere sposata a un uomo non musulmano. Su questo tutti sono concordi. Ma nel caso dell’apostasia delle donne è sorta una grave complicazione. Molte donne sono diventate, e stanno diventando, murtadd (apostate) soltanto per liberarsi dalla tirannia o dalla convivenza con mariti indesiderati. In questi casi, i tribunali inglesi agiscono secondo l’opinione esplicita riportata dall’imam Abū Ḥanīfa (ra) nella Hidāya e in altre opere. Vale a dire:
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«Se uno dei due coniugi diventa apostata, il vincolo matrimoniale si scioglie senza bisogno del ṭalāq». [Vale a dire che quella donna diventa illecita per il marito musulmano, ma, attraverso tale separazione, non acquisisce il diritto di sposare un altro uomo. – L’autore.]
Tuttavia, per frenare questo tipo di apostasia, gli ʿulamāʾ indiani intendono agire secondo le fatwā degli esperti di Balkh e Samarcanda, nonché di alcuni esperti di Bukhara. In sintesi, secondo tali fatwā, se la moglie diventa apostata il matrimonio non viene annullato; piuttosto, ella rimane vincolata al matrimonio con il marito musulmano. Il fondamento di questa fatwā è che, poiché una donna di questo tipo diventa apostata soltanto per liberarsi dal vincolo matrimoniale, per chiudere la via a tale astuzia non si riconoscerà alcun effetto dell’apostasia sul matrimonio. Ma l’accettazione di questa fatwā presenta diverse difficoltà. Probabilmente gli ʿulamāʾ non le hanno ancora prese in considerazione.
Primo: riguardo all’Islam e alla miscredenza, sia la legge vigente nel Paese sia la Sharīʿa islamica riconoscono soltanto la confessione orale. Anche noi non disponiamo di alcun mezzo per dimostrare che la donna non sia diventata apostata interiormente, ma lo sia diventata soltanto per liberarsi dalla soggezione al marito.
Secondo: riguardo alla donna che adotta una delle religioni fondate su un Libro celeste, si potrebbe, avvalendosi dell’opportunità offerta dall’************** versetto, sostenere diversamente che ella possa rimanere sposata a un uomo musulmano. Ma se una donna diventa indù o majūsī (adoratrice del fuoco), oppure aderisce a un’altra religione priva di un Libro celeste, il suo rimanere sposata a un uomo musulmano è contrario alle chiare disposizioni del Nobile Corano.
Terzo: come può essere applicata la legge islamica a una donna che è uscita dai confini dell’Islam e ha aderito a un’altra religione? Noi viviamo sotto il governo di uno Stato non musulmano. [Il libro fu scritto in epoca precedente alla divisione del Paese. – Il traduttore.] Dal punto di vista di questo Stato, musulmani, indù e sikh sono tutti uguali. Come possiamo aspettarci da questo Stato che, se una donna era musulmana quando si sposò secondo il rito islamico e in seguito, supponiamo, si è unita ai sikh o all’Arya Samaj, l’ordinamento statale la costringa, contro la sua volontà, a rimanere in quel vincolo matrimoniale?
Per queste ragioni, a nostro avviso, gli ulema indiani non potranno trarre alcun beneficio, in materia di apostasia, dalle fatwa degli ulema di Samarcanda e Balkh. La questione fondamentale da esaminare è: perché le donne diventano apostate? Possiamo affermare con assoluta certezza che, in realtà, soltanto il due o il quattro per cento di loro può essere davvero giunto a un cambiamento nelle proprie convinzioni e nel proprio credo. In realtà, ciò che le conduce all’apostasia è semplicemente il fatto che, in molti casi di soprusi e persecuzioni, secondo le leggi attualmente vigenti le donne non hanno alcuna possibilità di presentare un reclamo. Il marito infligge loro maltrattamenti sempre più gravi, ma la moglie non può ottenere da lui il khulʿ. Il marito è incapace, pazzo, di natura terribilmente violenta, affetto da una malattia ripugnante oppure dedito a gravi cattive abitudini; la moglie non vuole nemmeno sentirne il nome e i rapporti reciproci sono interrotti, ma non esiste alcuna via per liberarsi dal vincolo matrimoniale. Il marito è scomparso e per anni non si hanno sue notizie; la vita della moglie è diventata insopportabile, ma non vi è alcun mezzo per liberarla da questa situazione.
Sono soprattutto situazioni così dolorose a costringere le donne a cercare rifugio dall’Islam nella miscredenza. Tirare fuori qua e là dettagli e questioni minute del fiqh non è il modo corretto per contrastare questa tendenza. In tal modo, impedendo a queste donne sventurate persino la possibilità di trovare rifugio nella miscredenza, le si costringerà a suicidarsi invece di diventare apostate. La via corretta è piuttosto che riesaminiamo noi stessi, una volta per tutte, le nostre leggi e modifichiamo e correggiamo, in base alle esigenze della situazione e della necessità, quelle norme fondate sull’ijtihad la cui rigidità costringe le nostre sorelle e le nostre figlie a uscire dal vincolo dell’Islam e a cercare rifugio nella miscredenza. Nelle prescrizioni obbligatorie di Allah e del Suo Messaggero (nuṣūṣ), per quanto si possa affermare, non vi è certo una durezza tale da costringere qualcuno a diventare apostata; anzi, non vi è nemmeno alcun elemento che possa arrecare il minimo danno. Questa rigidità si riscontra soltanto in alcune norme fondate sull’ijtihad. Modificando tali norme mediante altre disposizioni, si può chiudere per sempre alle donne musulmane la via che conduce all’apostasia.
2. Esercizio dei poteri degli adulti
Sebbene nel Nobile Corano sia stabilito il principio secondo cui «nel matrimonio di una donna è importante il parere dei suoi tutori», dall’interpretazione che il Nobile Profeta ha dato di questo principio con le proprie parole e azioni si comprende che attribuire importanza al parere dei tutori non significa che la donna non abbia alcuna facoltà in una questione così importante della sua vita. Al contrario, il Messaggero di Allah ha riconosciuto esplicitamente alle donne il diritto a che il loro consenso venga richiesto per il matrimonio. Pertanto, nelle opere di Abū Dāwūd, al-Nasāʾī, Ibn Mājah e nel Musnad di Aḥmad, è riferito da Ibn ʿAbbās, che Allah sia soddisfatto di lui: una ragazza si lamentò presso il Messaggero di Allah dicendo: «Mio padre mi ha data in matrimonio contro la mia volontà». Egli disse: «Hai il diritto di rifiutare questo matrimonio oppure di approvarlo».
Nell’opera di al-Nasāʾī è riferito da Khansāʾ bint Khidhām, che Allah sia soddisfatto di lei, che suo padre l’aveva data in matrimonio contro la sua volontà. Il Messaggero di Allah le riconobbe lo stesso diritto.
Nell’opera di al-Dāraquṭnī è riferito da Jābir, che Allah sia soddisfatto di lui, che, in una causa dello stesso genere, il Messaggero di Allah separò i coniugi unicamente perché la donna era stata data in matrimonio contro la propria volontà.
Nell’opera di al-Nasāʾī è riferito da ʿĀʾisha, che Allah sia soddisfatto di lei, che una donna si lamentò presso il Profeta, che Allah lo benedica e gli conceda la pace, dicendo che suo padre l’aveva data in matrimonio a un proprio nipote contro la sua volontà. Il Messaggero di Allah le concesse il diritto di mantenere il matrimonio oppure di rifiutarlo. A questo punto ella disse: «O Messaggero di Allah! Approvo ciò che hanno fatto mio padre e mia madre. Il mio scopo era soltanto far sapere alle donne che i loro padri non hanno autorità in questa materia».
È riportato nelle opere di Muslim, Abū Dāwūd, al-Tirmidhī, al-Nasāʾī e nella Muwaṭṭaʾ che il Messaggero di Allah, che Allah lo benedica e gli conceda la pace, disse:
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“La vedova ha più autorità del suo tutore riguardo al proprio nuovo matrimonio, e per il matrimonio di una giovane donna è necessario ottenere il suo consenso”.
È narrato da Abū Hurayra. Il Messaggero di Allah disse:
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“La vedova non può essere data in matrimonio senza il suo consenso, né la vergine può essere data in matrimonio finché non sia ottenuto il suo consenso”.
3. La coercizione e la costrizione da parte del tutore
Dagli hadith menzionati sopra si apprende che uno dei princìpi fondamentali della Sharīʿa è che il consenso della donna è assolutamente necessario per il matrimonio. Ora la domanda è: se una ragazza minorenne viene data in matrimonio dal padre o da un tutore, conserverà in tale situazione il diritto al “consenso”? A questo proposito, i nostri giuristi hanno emesso il verdetto secondo cui, se una ragazza minorenne è stata data in matrimonio da qualcuno diverso dal padre o dal nonno, al raggiungimento della maggiore età ella avrà il diritto di mantenere quel matrimonio oppure di rifiutarlo. Ma se è stata data in matrimonio dal padre o dal nonno, non avrà il diritto di rifiutare il matrimonio. Tuttavia, se viene dimostrato un abuso dell’autorità da parte del padre o del nonno, tale diritto resterà in vigore. Per esempio, se il marito è fāsiq, impudente, oppure noto per adottare nelle proprie azioni una condotta riprovevole e per la sua imprudenza.
“L’opinione secondo cui il padre e il nonno hanno il diritto di costringere una ragazza minorenne e secondo cui ella non può, una volta raggiunta la maggiore età, rifiutare il matrimonio da essi contratto per lei, non è provata da alcun versetto del Sacro Corano né da alcun hadith del Nobile Profeta (pace e benedizioni su di lui). [Nel libro al-Mabsūṭ, l’Imam Sarakhsī riuscì, dopo molti sforzi, a presentare un’unica prova. Essa consiste nel fatto che Abū Bakr (che Allah sia soddisfatto di lui) diede in matrimonio ʿĀʾisha (che Allah sia soddisfatto di lei) al Nobile Profeta (pace e benedizioni su di lui) quando era ancora minorenne. Quando ella raggiunse la maggiore età, il Profeta (pace e benedizioni su di lui) non le disse: “Hai il diritto di accettare o rifiutare questo matrimonio”. Eppure, se una ragazza minorenne avesse avuto un simile diritto, allora, quando fu rivelato il versetto dell’opzione del Sacro Corano (i versetti 28 e 29 della Sura al-Aḥzāb), il Messaggero di Allah le avrebbe concesso anche in questo caso la stessa opzione che aveva concesso alle sue mogli, cioè quella di restare o meno sotto il suo vincolo coniugale. — Quarto volume, p. 213.”
Da ciò si è capito che, nonostante molte ricerche a sostegno del potere coercitivo del tutore, non è stato possibile presentare dal Libro e dalla Sunna alcuna prova oltre a questa debole prova. Questa prova è talmente debole che non posso fare a meno di stupirmi di come una personalità come Shams al-A’imma al-Sarakhsi abbia potuto fondare su di essa una questione di così grande importanza. Egli non rifletté affatto sul fatto che, come conseguenza dell’opinione che si accingeva a formulare, il diritto di innumerevoli donne sarebbe stato leso per sempre. Se fosse stato corretto affermare che, secondo la prospettiva degli hadith, dopo che la figlia avesse raggiunto la pubertà non aveva il diritto di esercitare il proprio potere riguardo al matrimonio celebrato dal padre, ciò avrebbe potuto essere corretto soltanto nel caso in cui la venerabile A’isha, una volta raggiunta la pubertà, avesse rifiutato il matrimonio contratto da suo padre, oppure avesse chiesto di esercitare, contro quel matrimonio, il «diritto di scelta della maggiorenne», e il nobile Profeta, che Allah lo benedica e gli conceda la pace, le avesse risposto: «No, ora non hai questo diritto, poiché tuo padre ti ha data in matrimonio quando eri piccola». Ma non esiste alcun hadith di questo genere; anzi, in nessun hadith si trova neppure il minimo accenno al fatto che la venerabile A’isha abbia detto esplicitamente: «Il nobile Profeta, che Allah lo benedica e gli conceda la pace, non mi ha concesso alcuna scelta in questa questione». L’intero fondamento della loro argomentazione viene posto soltanto su questa frase: poiché in nessun hadith è menzionato che il nobile Profeta, che Allah lo benedica e gli conceda la pace, abbia concesso alla venerabile A’isha la «scelta», si deve dunque accettare che egli non le abbia concesso la scelta (di approvare o rifiutare il matrimonio); e poiché non le ha concesso la scelta, possiamo concludere che ragazze di questo tipo non hanno il diritto di esercitare tale potere.
Nel presentare una prova così inconsistente, Shams al-A’imma non tenne neppure presente che il fatto che un evento non sia menzionato in un hadith non può costituire la prova che quell’evento non si sia verificato; né gli venne in mente che, se una ragazza, dopo aver raggiunto la pubertà, era rimasta consenziente all’operato del padre, non aveva manifestato alcun malcontento al riguardo e non aveva affatto rivendicato il diritto di esercitare contro il padre il «potere della maggiorenne», allora, qualora non le fosse stata concessa la scelta, come potrebbe ciò costituire infine la prova che una figlia non possiede affatto il diritto di esercitare contro il padre il «potere della maggiorenne»? Se, mediante argomentazioni e prove di questo genere, si continuano a limitare i diritti delle persone, qualcuno potrebbe persino sostenere che, poiché in un certo luogo a una certa persona, che non aveva mai chiesto acqua, non è stata data acqua, non si dovrebbe dare acqua a nessuno.
Un’argomentazione ancora più strana di Shams al-A’imma è questa: se una figlia avesse il diritto di esercitare contro il padre il «potere della maggiorenne», allora il nobile Profeta, che Allah lo benedica e gli conceda la pace, avrebbe certamente dovuto concederle tale scelta senza che la venerabile A’isha ne facesse richiesta. Infatti, dopo la rivelazione del versetto sulla scelta, egli aveva concesso tale scelta alle sue mogli. In altre parole, l’argomentazione di Shams al-A’imma è che, poiché in una certa questione era giunta una direttiva esplicita di Allah l’Altissimo e il nobile Profeta, che Allah lo benedica e gli conceda la pace, aveva compiuto una certa azione, avrebbe compiuto esattamente la stessa azione anche in un’altra questione. In realtà, però, Allah l’Altissimo non gli aveva dato alcuna direttiva riguardo a questa questione.
Gli illustri ulema vogliono che tali argomentazioni deboli siano accettate a occhi chiusi, poiché vi è il timore che a chi non sia disposto ad accettarle venga impresso il marchio di chi non è un muqallid. – L’autore. Anzi, ciò si basa sulla seguente supposizione dei giuristi: «Poiché il padre e il nonno non possono desiderare il male della ragazza, il matrimonio da loro celebrato dovrebbe essere vincolante per lei». Perciò nell’Hidaya si legge:
**********************************
«Se un ragazzo o una ragazza vengono dati in matrimonio dal padre o dal nonno quando sono ancora piccoli, dopo aver raggiunto la pubertà non hanno il diritto di approvare o rifiutare quel matrimonio. Infatti, per quanto li riguarda, la decisione del padre o del nonno è considerata definitiva. (Il padre non può mai danneggiare il figlio). Inoltre, il loro affetto e la loro benevolenza nei loro confronti sono indiscutibili. Pertanto, così come il matrimonio celebrato con il loro consenso dopo il raggiungimento della pubertà è vincolante, allo stesso modo è vincolante anche questo matrimonio».
Ma questa è soltanto una sentenza fondata sull’analogia, che non è, e non può essere, inviolabile come la direttiva di Allah e del Suo Messaggero. Contro di essa possono essere sollevate varie obiezioni, sia dal punto di vista delle prove del Corano e degli hadith, sia dal punto di vista razionale. Per esempio:
Uno: Da un hadith autentico si apprende che il nobile Profeta, che Allah lo benedica e gli conceda la pace, diede in matrimonio la giovane figlia della venerabile Hamza a Umar ibn Abi Salama e disse: dopo aver raggiunto la pubertà, ella ha la facoltà di rifiutare o approvare questo matrimonio. Da questo hadith è pienamente dimostrato per la ragazza minorenne il «diritto di scelta della maggiorenne». Infatti, il Messaggero di Allah non fornì alcuna spiegazione del tipo: poiché egli non è il padre della ragazza, ma il cugino dello sposo, il matrimonio da lui celebrato non è vincolante per lei.
Due: È strano affermare che una ragazza maggiorenne abbia il diritto di far valere il proprio giudizio contro il padre e il nonno, ma che, se la stessa ragazza è minorenne, questo diritto le venga completamente sottratto. Eppure, considerando l’importante rapporto della donna con tutti gli aspetti del matrimonio, il Legislatore le ha concesso lo stesso diritto in entrambe le condizioni. Se un tutore può avere il diritto di costringere in quanto «titolare della decisione definitiva» e «fonte di affetto assoluto», allora dovrebbe avere lo stesso diritto anche sulla figlia maggiorenne, così come si sostiene nel caso della minorenne. Ma se il tutore non ha il diritto di esercitare coercizione sulla figlia maggiorenne, perché dovrebbe avere tale diritto sulla figlia minorenne?
Tre: Che il padre e il nonno siano «fonte di affetto illimitato» e «titolari della decisione completa» non è un fatto certo né dimostrato. Si è formulata un’analogia (qiyās) basandosi soltanto sulla prevalenza. Tuttavia, si sono verificati e continuano a verificarsi molti fatti contrari a questa analogia, dai quali si ricava ben poca prova di un affetto illimitato e di un giudizio perfetto.
Quattro: Anche se questa concezione fosse corretta, sussisterebbe comunque un serio rischio: il padre e il nonno, mossi da buone intenzioni e in quanto fonte di affetto illimitato e titolari della decisione completa, potrebbero dare in matrimonio la propria figlia minorenne a un ragazzo minorenne, e il ragazzo, giunto alla giovinezza, potrebbe rivelarsi incapace, vanificando le loro speranze; ciò è particolarmente probabile nell’epoca attuale, in cui il sistema dell’educazione e della formazione islamica è ormai disorganizzato. A causa delle carenze educative si stanno formando caratteri estremamente demoniaci, mentre intorno ai musulmani regna un ambiente così corrotto da esercitare un’influenza devastante sul carattere e sulle abitudini dei giovani. In queste condizioni è assolutamente necessario impedire la consuetudine di contrarre matrimonio in età troppo precoce e, almeno, non si dovrebbero rendere obbligatori tali matrimoni. Infatti, molti ragazzi dei quali inizialmente si poteva nutrire qualche buona speranza finiscono in seguito per essere di indole abietta, dediti a cattive abitudini e coinvolti in credenze contrarie ad Allah. In questa situazione, l’autorità coercitiva del padre e del nonno diventa una causa di pericolo per loro stessi.
Cinque: Se il padre e il nonno abusano della loro autorità, per qualsiasi ragazza diventa molto difficile esercitare contro di loro il «diritto di avvalersi della facoltà della maggiore età». In una simile situazione, infatti, ella dovrebbe presentare davanti al tribunale le prove delle cattive intenzioni, dell’ingiustizia, dell’impudenza, della malizia, dell’insensatezza, della stupidità e di altre colpe del proprio padre e del proprio nonno. E ciò non sarebbe soltanto difficile per lei, ma anche riprovevole.
Per queste ragioni, questa questione accessoria del fiqh deve essere riesaminata. La ragione e il discernimento esigono che, in questa questione puramente ijtihādī, si apporti una correzione e si conceda ai ragazzi e alle ragazze minorenni, una volta raggiunta la pubertà, il diritto di avvalersi della «facoltà della maggiore età» in qualunque condizione. [Qui non abbiamo discusso il caso del ragazzo minorenne, perché anche dopo aver raggiunto la pubertà gli rimane aperta la possibilità di divorziare. — L’autore.]
4. L’esercizio della facoltà della maggiore età è soggetto a condizioni
Anche a questo proposito merita di essere esaminata un’altra questione ijtihādī dei giuristi. Per quanto riguarda i tutori diversi dal padre e dal nonno, il loro parere giuridico è il seguente: «Se essi danno in matrimonio la loro figlia vergine minorenne, ella ha il diritto di avvalersi della facoltà della maggiore età. La condizione è però che esprima immediatamente il proprio dissenso non appena compaia il primo segno della pubertà. Se, non appena compare la prima mestruazione, non comunica immediatamente tale dissenso, questa sua facoltà decade». È curioso che essi abbiano imposto questa condizione soltanto nel caso della figlia vergine minorenne (bākira). Nel caso della sayyiba [una donna rimasta vedova. Se una ragazza ha avuto rapporti con un uomo prima di raggiungere la pubertà — sia attraverso il matrimonio sia attraverso la zina — anch’essa è considerata sayyiba. — L’autore.] e del ragazzo minorenne, la norma è invece che, dopo aver raggiunto la pubertà, il diritto di annullare il matrimonio rimanga in vigore finché non esprimano il proprio consenso.
Non abbiamo trovato nel Corano e negli hadith alcun sostegno alla condizione imposta nel caso della ragazza minorenne. Anche questa è una questione ijtihādī e anch’essa deve essere corretta. L’unica ragione per cui il diritto di annullare il matrimonio è stato subordinato al raggiungimento della pubertà è che, arrivando all’età della maturità, nell’essere umano si sviluppa la capacità di distinguere il bene dal male. Con l’aiuto della conoscenza e dell’intelletto, egli può prendere decisioni responsabili in tutte le proprie questioni. Ma ciò non significa che, non appena compare il primo segno della pubertà, si produca in lui un cambiamento straordinario e che egli acquisisca immediatamente anche la capacità di prendere decisioni. Ammettendo, per amore di discussione, che tale cambiamento avvenga, la condizione della sayyiba e del ragazzo minorenne non potrebbe essere diversa da quella della ragazza vergine. Pertanto, se la «facoltà della maggiore età» di questi due è stata prorogata fino a quando non esprimano il proprio consenso con le parole e con le azioni, quale ragione può esserci, in definitiva, per non concedere alla ragazza vergine un tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole? Rispetto a una vedova adulta (sayyiba) e a un giovane, una ragazza vergine inesperta ha un diritto ancora maggiore a ricevere questa opportunità, poiché questa fanciulla indifesa è molto più inesperta di entrambi.
5. Il mahr
Per quanto riguarda il mahr, è universalmente riconosciuto che nella legge di Allah e del Suo Messaggero non è stato stabilito alcun limite massimo per esso. Da un episodio celebre si apprende che, durante il suo califfato, Umar (r.a.) volle fissare a quaranta uqiyya [un uqiyya equivale a quaranta dirham – Traduttore] il limite massimo del mahr. Ma una donna obiettò alle sue parole, dicendo che, alla luce del versetto coranico: ***************** (Se avete dato a una delle vostre mogli anche un’enorme ricchezza, non riprendetevene neppure una minima parte), egli non aveva alcun diritto di farlo. Dopo aver ascoltato il suo argomento tratto dal Corano, Umar (r.a.) disse: ************** (Una donna ha detto la cosa giusta, mentre un uomo ha sbagliato.)
Pertanto, per quanto riguarda la limitazione dell’ammontare del mahr, si può dire che la legge non prevede alcuna possibilità in tal senso. Tuttavia, è dimostrato dagli hadith autentici che esagerare nel fissare un mahr elevato e stabilire un mahr superiore alle possibilità dell’uomo è un atto sgradito. Il Nobile Profeta (s.) disse:
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«Cercate di legare le donne agli uomini e non oltrepassate i limiti nel fissare il mahr».
Abu Amr al-Aslami (r.a.) sposò una donna offrendo un mahr di duecento dirham. Il Profeta (s.) disse:
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«Anche se vedeste scorrere dirham nei vostri fiumi e canali, forse non dareste comunque un mahr maggiore».
Ḥazrat Anas (che Allah sia soddisfatto di lui) sposò una donna per quattro uqiyya (160 dirham). Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni su di lui) disse:
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«Sembra che stiate scavando questa montagna per estrarne argento».
Ḥazrat ʿUmar (che Allah sia soddisfatto di lui) disse: «Non oltrepassate i limiti nello stabilire il mahr delle donne. Se fosse stato un motivo d’onore nella vita terrena e una questione di timore di Allah per l’aldilà, il Messaggero di Allah (pace e benedizioni su di lui) lo avrebbe preferito più di voi. Eppure, nessuna delle sue mogli o delle sue figlie ebbe un mahr superiore a dodici uqiyya».
Questo riguarda soltanto la fissazione di un mahr elevato. Ma la consuetudine ormai diffusa nel nostro Paese è ancora più detestabile. Qui si fanno scrivere nei documenti matrimoniali mahr differiti di migliaia e persino di centinaia di migliaia di taka. Tuttavia, non è possibile per loro pagare somme così ingenti, né, al momento di stabilirle, vengono scritte con l’intenzione di pagarle. Questa consuetudine ha oltrepassato ogni limite di abiezione ed è diventata causa di rovina per il matrimonio. Il Nobile Profeta (pace e benedizioni su di lui) ha spiegato dettagliatamente:
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«Chi sposa una donna offrendo un mahr e intende non pagarlo è un adultero e un fornicatore. E chi prende un debito con l’intenzione di non restituirlo è un ladro». — Kanz al-ʿUmmāl. [Da questo ḥadīth risulta chiaramente a tutti l’importanza di pagare il mahr. A coloro che, secondo la consuetudine del Paese, hanno stabilito un mahr superiore alle proprie possibilità economiche, vorrei consigliare, sulla base del ḥadīth sopra citato, di persuadere le proprie mogli ad accettare un mahr proporzionato alle proprie possibilità, che essi possano pagare in un’unica soluzione o a rate. Vorrei inoltre consigliare alle donne virtuose di acconsentire ad accettare questo importo ridotto del mahr. Infine, è dovere di ogni musulmano timorato di Allah liberarsi quanto prima dal peso di questo mahr. Il mahr è una forma di debito. Morire lasciando su di sé un debito, consapevolmente o sconsideratamente, è una cosa talmente detestabile che il Nobile Profeta (pace e benedizioni su di lui) si rifiutò di recitare la preghiera funebre per persone di questo genere. — L’autore.]
Il mahr dovuto alla moglie è, per il marito, una forma di debito. Per questo, nella società musulmana bengalese, il termine alternativo è দেনমোহর (denmohor). — Il traduttore]
Questo è il difetto o danno intrinseco di un mahr di questo tipo. Il danno manifesto non è meno grave. Il vero scopo della fissazione di un simile mahr è impedire al marito di divorziare dalla moglie. Ma la conseguenza è che, se tra marito e moglie sorgono contrasti e diventa impossibile vivere insieme, l’eccessivo ammontare del mahr si trasforma in una calamità per la vita delle donne. Il marito non divorzia soltanto per timore di una causa relativa al mahr, e la povera moglie rimane per anni, anzi per tutta la vita, in una situazione penosa. Tra le cose che oggi espongono comunemente le donne alle difficoltà, una delle più importanti è proprio l’eccessivo ammontare del mahr. Se il mahr viene fissato in modo equilibrato e conforme alla giustizia, quasi il settantacinque per cento dei problemi sarà risolto prima di assumere proporzioni complesse.
A nostro avviso, per correggere questa situazione, senza opporsi alla sharīʿa islamica, si può adottare il seguente metodo: se si tratta di mahr muʿajjal (quello che deve essere pagato immediatamente in contanti), entrambe le parti possono fissarne liberamente l’ammontare, per quanto desiderano. Ma se si tratta di mahr muʾajjal (quello che può essere pagato anche dopo un certo periodo), il relativo contratto deve obbligatoriamente essere redatto, come di norma, su carta bollata, e sull’atto del mahr deve essere applicata una marca da bollo pari al cinquanta per cento. Un contratto scritto relativo al mahr, privo di marca da bollo oppure recante una marca di valore inferiore del cinquanta per cento, non sarà considerato idoneo per presentare una richiesta. Se si potesse promulgare una legge di questo tipo, si porrebbe facilmente fine anche a questo metodo del mahr muʾajjal, difettoso dalla testa ai piedi. A quel punto le persone sarebbero costrette a fissare il mahr in base alle proprie possibilità e, invece di sperperare il denaro, lo pagherebbero già al momento del matrimonio in contanti, sotto forma di beni, proprietà e terreni. Una volta cambiate le circostanze, anche questa condizione potrebbe essere abbandonata.
6. Il mantenimento della moglie
In questo paragrafo vi sono due aspetti della controversia. Primo: il marito ha la possibilità di provvedere al khorposh e al mantenimento della moglie, ma non lo fa. Secondo: non ha la possibilità di provvedere al suo mantenimento.
Nel primo caso, tutti i giuristi concordano sul fatto che il qadi può costringerlo, con ogni mezzo possibile, a provvedere al khorposh della moglie. Ma se egli non obbedisce all’ordine del qadi, su ciò che si debba fare in tale situazione esiste una divergenza tra gli esperti di diritto. Secondo i giuristi della scuola hanafita, in questa situazione non c’è nulla da fare. La donna dovrà provvedere al proprio mantenimento, sia ricorrendo a un prestito a nome del marito, sia attraverso il lavoro fisico, sia con l’aiuto di qualche persona benevola.
Al contrario, secondo i giuristi della scuola malikita, in questa situazione il qadi stesso ha il diritto di pronunciare il divorzio. Un gruppo di ʿulamā hanafiti ha preferito adottare questa fatwa della scuola malikita. Tuttavia, vi hanno aggiunto la seguente condizione: che la donna sia incapace di provvedere al proprio mantenimento, oppure che, pur essendo capace di provvedervi, corra il rischio di cadere nel peccato se vive separata dal marito.
Ma questa condizione non sembra affatto corretta. Dal punto di vista del Corano Majid, ricevere il mantenimento è un diritto della moglie. È in cambio di questo diritto che il marito acquisisce su di lei i diritti coniugali. Quando una persona rifiuta deliberatamente di adempiere a questo diritto, non vi è alcuna ragione razionale per costringere la donna a rimanere prigioniera del suo matrimonio. Come può, alla fine, una persona che rifiuta di dare qualcosa in cambio di ciò che riceve e di pagare il prezzo di una merce, continuare a esserne il possessore? Finché una donna rimane sposata con un uomo, spetta al marito sostenere le sue spese. In una simile situazione, in base a quale principio di giustizia le si può infine imporre l’obbligo di guadagnarsi da vivere, di diventare un peso per i propri parenti oppure di compiere l’assurdo tentativo di ottenere un prestito a nome di un marito tiranno?
Nel secondo caso, invece, l’opinione dei giuristi hanafiti è che si debba incoraggiare la donna alla pazienza e a sperare nel sawab, dicendole: trascorri i tuoi giorni facendo debiti oppure ricorrendo all’aiuto delle persone benevole. Secondo l’Imam Aʿzam (r), coloro che sostenevano le spese di ragazze di questo tipo quando erano nubili dovranno farsi carico anche del loro mantenimento in questa situazione. Ma la posizione delle scuole dell’Imam Malik, dell’Imam Shafiʿi e di Ahmad ibn Hanbal (r) è che, se la donna non può vivere con un marito di questo tipo e chiede il divorzio, il matrimonio deve essere sciolto. Secondo l’Imam Malik (r), al marito deve essere concesso un termine di uno, due o tre mesi, oppure un periodo ragionevole. L’Imam Shafiʿi (r) ha autorizzato un termine di soli tre giorni. La fatwa dell’Imam Ahmad (r) è che il matrimonio tra marito e moglie debba essere sciolto immediatamente.
Il principio fondamentale del Sacro Corano enunciato nel versetto ****************** non solo sostiene la posizione dei tre imam, ma anche gli hadith e le azioni dei Compagni confermano la loro opinione. Nelle opere di Daraqutni e Bayhaqi è riportata una decisione del Nobile Profeta (pace su di lui): «In caso di mancato mantenimento, si procederà allo scioglimento del matrimonio tra marito e moglie». La stessa cosa è stata riferita anche da ʿAli (che Allah sia soddisfatto di lui), ʿUmar (che Allah sia soddisfatto di lui) e Abu Hurayra (che Allah sia soddisfatto di lui). Tra i tabiʿin, anche il parere giuridico di Saʿid ibn al-Musayyab è dello stesso tenore. Dopo aver analizzato e riesaminato la questione, ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAziz (che Allah abbia misericordia di lui) agì secondo il parere giuridico sopra menzionato. I giuristi hanafiti, invece, adducono come prova questo versetto:
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«Colui a cui è stata assegnata una provvista limitata spenda secondo ciò che Allah gli ha concesso. Allah non impone a nessuno l’obbligo di spendere più di quanto gli ha dato». — Sura at-Talaq, 7
Tuttavia, da questo versetto si dimostra soltanto che la Sharia non ha stabilito una misura determinata per il mantenimento; piuttosto, il suo ammontare dipende dalle possibilità di chi lo fornisce. Il significato del versetto citato non è che, laddove non vi siano nemmeno i mezzi per provvedere al mantenimento, la donna debba essere costretta a vivere senza sostentamento. Indubbiamente, si tratta di una questione che richiede grande forza d’animo. Una donna può accettare di vivere con il marito anche sopportando avversità e digiuno. L’Islam insegna proprio ad assumere un simile impegno, e tale dovrebbe essere la caratteristica di una donna nobile. Ma l’insegnamento morale è una cosa, mentre il diritto giuridico è un’altra. Ricevere il mantenimento è un diritto giuridico della moglie. Se ella rinuncia volontariamente e di buon grado a tale diritto e preferisce sostenere il marito senza ricevere il mantenimento, ciò è altamente encomiabile. Ma se non vuole o non può rinunciare a questo diritto, non c’è posto, nell’impostazione e nella giustizia della legge islamica, per affliggerla e tentare di costringerla a raggiungere un livello superiore di forza d’animo.
Pertanto, a nostro avviso, riguardo a questa questione, tra tutte le scuole giuridiche la posizione dell’imam Malik (che Allah abbia misericordia di lui) è la migliore. Questa scuola concede al marito un termine ragionevole e poi ordina lo scioglimento del matrimonio.
7. Maltrattamento illecito
Versetto coranico:
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«Quanto a quelle donne della cui disobbedienza temete, ammonitele, abbandonatele nei letti e percuotetele. Se poi vi obbediscono, non cercate pretesti per molestarle». – Sura an-Nisāʾ: 34
Alla luce di questo versetto, il marito non ha il diritto di esercitare alcuna forma di durezza o di violenza contro la propria moglie senza una valida ragione, sia essa violenza fisica o verbale. Se lo fa, la moglie ha il diritto di ricorrere alla legge. Non abbiamo trovato istruzioni dettagliate in proposito. Tuttavia, riteniamo che tra i principi della legge islamica vi sia spazio sufficiente per conferire al qāḍī il potere di proteggere la donna da simili violenze e di sciogliere il matrimonio nei casi di violenza insopportabile. Oggi vediamo che, a vari livelli, si è diffusa una pratica generale di trattare ingiustamente le donne. Il significato della «coniugalità» viene inteso come una licenza illimitata e senza restrizioni di opprimere, maltrattare e usare la forza. Per contrastare questa tendenza è estremamente urgente promulgare nuove disposizioni di legge. Se non altro, è assolutamente necessario che l’abitudine alle percosse e agli insulti venga riconosciuta tra le valide ragioni per chiedere il khulʿ. Se tale cattiva abitudine viene dimostrata a carico di un marito, si deve predisporre per sua moglie il khulʿ senza alcun compenso.
8. Nomina degli arbitri
In questo caso, il metodo adottato da Hazrat ʿAlī (che Allah sia soddisfatto di lui) ci indica la via corretta. Nel libro Kashful Ghummah si riferisce che, quando fu portata davanti a lui la causa di un uomo e di sua moglie, egli ordinò, secondo l’ingiunzione del versetto coranico ****************, «che ciascuno dei due accetti un arbitro scelto dalla propria parte». Poi si rivolse ai due arbitri e disse: «Il vostro compito è questo: se ritenete opportuno riconciliare i due, allora fatelo». Quindi chiese alla donna: «Sei disposta ad accettare la decisione di questi due arbitri?». Ella rispose: «Sì, sono disposta». Poi pose la stessa domanda all’uomo. Egli rispose: «Se essi riconcilieranno noi due, accetterò la loro decisione. Ma se ci separeranno, non la accetterò». A ciò egli disse:
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«Non hai questo diritto. Non potrai muoverti da questo luogo nemmeno di un passo, finché non avrai espresso il tuo consenso, come ha fatto questa donna».
Nei casi di questo genere di liti familiari tra marito e moglie, che non sono connesse a questioni giuridiche più ampie e importanti, è meglio adottare questo metodo di conciliazione. A questo proposito, è necessario aggiungere alla legge alcune disposizioni che illustrino dettagliatamente il metodo arbitrale, i poteri degli arbitri, il modo di attuare la loro decisione congiunta e la procedura che il tribunale deve seguire in caso di disaccordo. Nella legge islamica vi è una disposizione molto preziosa: le liti e le controversie familiari dovrebbero, per quanto possibile, essere tenute lontane dai tribunali pubblici. Se una controversia di questo tipo giunge comunque davanti al tribunale, prima di indagare e decidere in merito il giudice dovrebbe chiedere l’aiuto dei membri responsabili delle famiglie di entrambi i coniugi per risolvere il problema. Questa proposta dovrebbe essere considerata una misericordia per la vita sociale.
9. Potere di annullare il matrimonio (faskh) quando viene dimostrata una colpa [«Khiār al-faskh», cioè il potere di dichiarare, dopo la celebrazione del matrimonio: «Questo matrimonio non è accettabile per me». – L’autore.]
Tra i giuristi esiste un’ampia divergenza di opinioni riguardo alla valutazione dei difetti del marito e della moglie. Secondo un gruppo, nessuno dei due coniugi ha il diritto di annullare il matrimonio a causa di un difetto dell’altro. Pertanto, nel trattato Durr al-Mukhtar si legge:
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«Né il marito né la moglie ha il diritto di annullare il matrimonio a causa di un difetto dell’altro, per quanto grave esso possa essere, come la pazzia, la vitiligine, la lebbra, la fusione degli orifizi anale e urinario, e simili».
Questa è l’opinione, tra i Compagni, di ʿAlī e Ibn Masʿūd — che Allah sia soddisfatto di loro — e, tra gli imam mujtahid, di ʿAtāʾ, al-Nakhaʿī, ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzīz, Ibn Abī Laylā, al-Awzāʿī, al-Thawrī, Abū Ḥanīfa, Abū Yūsuf e altri.
Secondo il secondo gruppo, qualora esista un difetto che costituisca un impedimento alla relazione tra marito e moglie, entrambi i coniugi hanno il diritto di annullare il matrimonio a causa di tale difetto. Tra questi rientrano la pazzia, la vitiligine, la lebbra, l’alito cattivo, varie malattie ripugnanti e un difetto degli organi genitali tale da impedire il rapporto sessuale. Questa è la scuola giuridica dell’imam Mālik — che Allah abbia misericordia di lui. Pertanto Muḥammad ibn al-Jazʾī (al-Kalbī al-Gharnāṭī, 1193–1340 d.C.), dopo aver esaminato dettagliatamente nel suo trattato al-Qawānīn al-fiqhiyya i difetti sopra menzionati, afferma:
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«Se uno di questi difetti è presente nel marito o nella moglie, l’altro ha il diritto di rimanere con lui o lei oppure di separarsene».
Secondo l’imam al-Shāfiʿī — che Allah abbia misericordia di lui — sia il marito sia la moglie hanno il diritto di annullare il matrimonio in caso di pazzia, vitiligine e lebbra. Tuttavia, non esiste il diritto di annullare il matrimonio in caso di piaghe nelle parti intime da cui fuoriesce continuamente del liquido, di alito cattivo, scabbia e malattie simili. Se però nella parte interna del corpo della donna è presente una malattia che impedisce il rapporto sessuale, oppure se l’uomo è impotente o evirato, allora l’altra parte ha il diritto di annullare il matrimonio.
Secondo l’Imam Muhammad (che Allah abbia misericordia di lui), il marito non ha il diritto di annullare il matrimonio sulla base di un difetto fisico della moglie. Tuttavia, nel caso di follia, vitiligine, lebbra e simili del marito, la moglie ha il diritto di annullare il matrimonio.
Tra i madhhab sopra menzionati, il secondo è quello più vicino agli insegnamenti del Nobile Corano. Dal punto di vista coranico, nella relazione coniugale tra uomo e donna sono importanti, quanto agli obiettivi, due cose: primo, la salvaguardia del carattere e della moralità; secondo, l’amore e l’armonia tra marito e moglie. La presenza dei difetti e delle imperfezioni sopra menzionati ostacola entrambi questi obiettivi. Di conseguenza, marito e moglie sono naturalmente costretti a odiarsi oppure non riescono a soddisfare le esigenze naturali l’uno dell’altra. Come abbiamo già spiegato all’inizio, è un principio fondamentale del diritto coniugale islamico che la relazione matrimoniale non diventi dannosa per i coniugi né una causa di violazione dei limiti stabiliti da Allah. Se non si prevedesse la possibilità di annullare il matrimonio a causa dei difetti e delle imperfezioni sopra menzionati, questo principio verrebbe compromesso. Tutte le malattie citate sopra sono dannose e, a causa dell’odio di uno dei coniugi o dell’incapacità di soddisfare i propri desideri sessuali, sussiste il rischio di violare i limiti stabiliti da Allah. Pertanto, ai coniugi dovrebbe essere riconosciuto il diritto di annullare il matrimonio a causa di tutte le malattie e dei difetti di questo tipo.
Questo riguarda l’esercizio del diritto, nel caso in cui marito e moglie non fossero a conoscenza della condizione reciproca prima del matrimonio e, dopo averla scoperta, abbiano immediatamente manifestato il proprio dissenso. Ma nei casi in cui, prima del matrimonio, marito e moglie fossero a conoscenza della condizione reciproca e si siano uniti in matrimonio consapevolmente, oppure non ne fossero a conoscenza ma, dopo averla scoperta, non abbiano esercitato il diritto di annullare il matrimonio, o ancora tali difetti siano comparsi dopo il matrimonio, l’uomo dispone comunque di un mezzo con cui può risolvere la situazione in qualsiasi momento, cioè il talaq. Inoltre, dispone di un altro mezzo, cioè un secondo matrimonio. Per quanto riguarda le donne, invece, in alcuni casi i giuristi non hanno preso in considerazione alcun mezzo, mentre in altri alcuni hanno trovato una via per liberarle e altri no. Esamineremo le fatwa relative a questo argomento presentandole separatamente e poi analizzandole.
10. Impotenza, amputazione del pene e simili
Se il marito ha il pene amputato, la moglie ha il diritto di chiedere lo scioglimento del matrimonio e, dopo aver esaminato la questione, lo scioglimento deve essere concesso senza indugio. Su questo punto quasi tutti i giuristi sono concordi.
Se il marito è impotente e la moglie chiede lo scioglimento, sulla base della decisione di ʿUmar (che Allah sia soddisfatto di lui) gli deve essere concesso un anno per sottoporsi alle cure. Se, anche dopo questo periodo, non è in grado di avere rapporti sessuali, si deve procedere allo scioglimento del matrimonio. Tuttavia, i giuristi hanno subordinato questa disposizione alle seguenti condizioni:
1. Questa disposizione si applica soltanto se la moglie non era a conoscenza della sua impotenza prima del matrimonio. Se invece era già a conoscenza della sua condizione e ha scelto volontariamente di sposarlo, non ha il diritto di chiedere lo scioglimento.
2. Se la moglie non ne era a conoscenza prima del matrimonio, ma dopo averlo scoperto ha manifestato apertamente il proprio consenso a rimanere sotto il vincolo matrimoniale, non conserverà più il diritto di chiedere l’annullamento del matrimonio.
3. Se il marito non è mai stato capace di avere un rapporto sessuale, soltanto allora si dovrà pronunciare lo scioglimento del matrimonio. Diversamente, se è stato capace di avere un rapporto sessuale anche una sola volta, per quanto ciò sia avvenuto in qualsiasi modo, la moglie non ha il diritto di chiedere lo scioglimento del matrimonio.
Non esiste alcuna prova nel Corano e negli hadith a sostegno di una qualsiasi delle suddette condizioni, e noi non riteniamo corrette queste tre condizioni. Se una donna, per deliberata stoltezza, sposa un uomo pur sapendo che è impotente, questa punizione non può essere né ragionevole né utile per lei: dovrebbe essere costretta a trascorrere tutta la vita con un marito privo di virilità. È talmente evidente quale genere di disastri ne deriverebbe, che non occorre neppure descriverli. Per una donna tanto sciocca, è sufficiente la punizione di privarla della dote e farle sciogliere il matrimonio.
Se dopo il matrimonio la moglie scopre che suo marito è impotente, pur avendo inizialmente acconsentito a vivere con lui, non si tratta di una colpa tanto grave da costringerla a trascorrere tutta la vita in una situazione insopportabile. Una ragazza inesperta, all’inizio, non può immaginare questa difficoltà naturale cui va incontro la moglie di un impotente. Può darsi che, per la sua buona indole, abbia pensato: «Che importa se mio marito è impotente? Trascorrerò comunque la mia vita con lui». Ma in seguito si trova ad affrontare una sofferenza insopportabile, della quale inizialmente non aveva alcuna idea. Inquieta per il timore che la sua salute peggiori o di essere coinvolta in atti peccaminosi, desidera lo scioglimento del matrimonio. In una simile situazione, sarebbe forse lecito tapparle la bocca presentando come prova il suo consenso iniziale e dirle: «La punizione per l’errore che hai commesso all’inizio è questa: ora vai pure a morire sbattendo la testa contro il muro, oppure sacrifica il tuo onore e la tua dignità e conduci una vita disumana»? Per quanto abbiamo riflettuto, ciò è contrario agli insegnamenti del Sacro Corano. Ne deriverebbero mali tali da non rimanere limitati alla donna stessa, ma da diffondersi anche nella società e trasmettersi alle generazioni future. Invece di accettare un danno tanto grande, è preferibile accettare il danno di un solo uomo. In realtà, nemmeno lo scioglimento del matrimonio gli arrecherà alcun danno. Se si deve punire la donna per il suo errore, al massimo si potrebbe privarla dell’intera dote o di una parte di essa. A mio parere, anche questo è eccessivo. Infatti la punizione dovrebbe spettare proprio a colui che, pur essendo impotente, ha contratto matrimonio.
Anche la terza condizione, a mio avviso, è estremamente severa. Gli obiettivi della sharia insiti nell’istituzione del matrimonio non possono mai essere realizzati attraverso un simile rapporto coniugale. La legge islamica non è fatta per una vita celestiale, bensì per la gente comune. Anche se per alcune delle donne che si incontrano tra la gente comune ciò non fosse impossibile, sarebbe comunque estremamente difficile che fosse loro sufficiente provare soddisfazione sessuale con il marito una volta o due-quattro volte, per poi trascorrere felicemente tutta la vita private di tale piacere e mantenere il proprio onore al sicuro da ogni sorta di pericolo. Ammettendo pure che il cinquanta per cento delle donne sia capace di mostrare una simile pazienza, quale sarebbe tuttavia la triste condizione dell’altra metà, il cui livello di pazienza, autocontrollo e purezza morale non è altrettanto elevato? La responsabilità del loro coinvolgimento in atti peccaminosi e della diffusione nella società di ogni sorta di corruzione a causa loro non ricadrebbe forse su questa legge, che ha chiuso per loro la via halal e le ha costrette a percorrere la via haram?
Pertanto, secondo noi, la moglie dovrebbe avere il diritto di rivolgersi al tribunale contro qualsiasi difetto dovuto all’incapacità di avere rapporti sessuali, sia che esso fosse già presente prima del matrimonio, sia che sia comparso dopo il matrimonio. Se, dopo aver ricevuto cure adeguate per un anno, il difetto non viene eliminato, si dovrebbe pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
I giuristi hanno affermato: «Se, anche dopo un anno di cure, il marito è stato capace di avere un rapporto sessuale anche una sola volta, per quanto ciò sia avvenuto in qualsiasi modo, il diritto della moglie di chiedere lo scioglimento del matrimonio sarà definitivamente annullato». Anche in questo si osserva una severità inutile. In questo caso, la cosa migliore è affidarsi al parere di uno specialista. Se, anche dopo le cure, lo specialista ritiene che egli non sia diventato pienamente capace di avere rapporti con la moglie, il matrimonio dovrebbe essere sciolto.
I giuristi hanno stabilito per la persona cui sono stati asportati i testicoli la stessa norma prevista per l’impotente. In altre parole, anche a lui deve essere concesso un anno per sottoporsi alle cure. Come motivazione è stato detto che si può sperare che diventi capace di avere rapporti sessuali. Tuttavia, quando esami e accertamenti medici hanno dimostrato che, in questo caso, non vi è alcuna differenza tra la persona cui sono stati asportati i testicoli e quella a cui è stato amputato il pene, poiché l’uomo, sia che gli sia stato amputato il pene sia che gli siano stati asportati i testicoli, è in entrambi i casi ugualmente incapace di avere rapporti sessuali, nessuna cura può restituirgli questa capacità perduta. Pertanto, per la persona cui sono stati asportati i testicoli e per quella a cui è stato amputato il pene dovrebbe valere la stessa norma.
11. Il folle o il pazzo
La decisione di Hazrat Umar (che Allah sia compiaciuto di lui) riguardo a una persona affetta da follia è che si debba stabilire un periodo di un anno per la sua cura. Se entro tale periodo non guarisce, sua moglie deve essere separata da lui. Anche i giuristi hanno espresso questa opinione e, in vari modi, hanno mantenuto in vigore questa disposizione nei casi pertinenti.
Secondo l’Imam Abu Hanifa (che Allah abbia misericordia di lui), questa disposizione si applica soltanto a colui che era folle già prima del matrimonio e che, dopo il matrimonio, non è stato capace di avere rapporti sessuali. Considerando la questione da questo punto di vista, sembra che anch’egli sia come un eunuco; per questo gli viene concesso un periodo di un anno.
Secondo l’Imam Muhammad (che Allah abbia misericordia di lui), se la follia compare occasionalmente, gli deve essere concesso un anno per le cure. Se invece è permanente, egli rientra nella disposizione riguardante l’uomo evirato e il matrimonio deve essere sciolto senza concedergli alcun periodo di tempo o di attesa.
Secondo l’Imam Malik (che Allah abbia misericordia di lui), sia nel caso di follia permanente sia in quello di follia temporanea, deve essere concesso un anno per le cure. Se entro tale periodo non guarisce, il matrimonio deve essere sciolto. Tuttavia, i giuristi della scuola malikita hanno aggiunto a ciò le seguenti condizioni:
1. Se era folle già prima del matrimonio e la donna lo ha sposato volontariamente e consapevolmente, in questo caso non può chiedere lo scioglimento del matrimonio.
2.Se, dopo il matrimonio, viene a sapere che suo marito è folle e dichiara pubblicamente di acconsentire a vivere con lui, non avrà il diritto di chiedere la separazione.
3.Se la follia compare dopo il matrimonio, la moglie può chiedere lo scioglimento soltanto qualora, dopo la comparsa della follia del marito, non abbia espresso pubblicamente il proprio consenso a vivere con lui e non gli abbia permesso di avere rapporti sessuali con lei di propria volontà e con il suo consenso.
La natura di queste condizioni è esattamente analoga a quella delle condizioni descritte nel capitolo sull’eunuco. Esse non hanno alcuna fonte nel Libro di Allah e nella Sunna del Suo Messaggero, e abbiamo contro queste condizioni la medesima obiezione. Gli scopi della Sharia, della società, della civiltà, della cultura e della morale non possono mai essere realizzati tenendo con la forza una donna vincolata al matrimonio con un folle. Anche se lo ha sposato volontariamente e consapevolmente, è sufficiente come punizione privarla della dote. E se, dopo il matrimonio, viene a sapere della sua follia e all’inizio dichiara pubblicamente il proprio consenso a vivere con lui, ma in una fase successiva la situazione diventa per lei insopportabile sul piano spirituale e fisico, in realtà non ha commesso alcuna colpa tale da doverla costringere, come punizione, a trascorrere tutta la vita con un folle, in una condizione piena di sofferenza, angoscia e timore.
Se dopo il matrimonio sopraggiunge la follia e, nella sua fase iniziale, la moglie, animata da devozione verso il marito, amicizia, amore, spirito di collaborazione, semplicità e sentimenti di cortesia, non è disposta ad abbandonarlo, si prende cura di lui con ogni mezzo e ritiene giusto mantenere il rapporto coniugale come prima, come può essere obbligatorio negarle ancora la liberazione dal vincolo matrimoniale quando la follia del marito diventa per questa povera donna insopportabile? L’intento della legge, nell’imporre una simile condizione, sarebbe forse che, non appena compaiano i sintomi della follia nel marito di una donna, ella debba immediatamente dimenticare tutto l’amore, l’amicizia e la collaborazione precedenti, tradirlo e andarsene? Infatti, nella sua mente si radicherebbe il timore che, se il grado della follia oltrepassasse i limiti della sopportazione, la sua collaborazione, amicizia, amore e fedeltà al dovere verso il marito potrebbero trasformarsi in un pericolo per la sua stessa vita, imponendole un prezzo enorme da pagare.
Imponendo condizioni di questo genere, i diritti degli uomini sono stati ampiamente accresciuti, mentre alle donne è stata mostrata grande severità. Se la donna diventa incapace, impazzisce oppure viene colpita da una malattia ripugnante o nociva, l’uomo può divorziare da lei o sposare una seconda moglie e vivere comodamente. Ma se l’uomo viene colpito da una di queste menomazioni, la moglie non può né divorziare da lui né risposarsi finché egli è in vita. Per lei non rimane altra via se non quella della separazione. Se anche sull’unica via disponibile vengono imposte restrizioni tali che, nella maggior parte dei casi, non le resti alcun mezzo per liberarsene, ciò sarebbe contrario alla giustizia e all’equilibrio propri della legge islamica.
La guida dovrebbe essere quella secondo cui nei rapporti matrimoniali devono regnare giustizia e cortesia. Se le donne devono rimanere sotto il vincolo matrimoniale degli uomini, ciò deve avvenire senza oppressione, sofferenza umana o eccessi, e senza il timore di trasgredire i limiti stabiliti da Allah. Ma se in qualche rapporto coniugale queste condizioni essenziali non vengono soddisfatte, si deve applicare il principio coranico di congedare con onore. Chi può dire che esista una forma più grave di oppressione ed eccesso verso una donna che tenerla forzatamente legata a un marito folle o affetto da gonorrea, leucoderma o lebbra? E chi non comprende quali immense occasioni potrebbero presentarsi nella vita di una donna costretta a rimanere in tale situazione, inducendola a trasgredire i limiti stabiliti da Allah? Quanto sarebbe difficile per una donna comune astenersi dal cogliere tali occasioni?
12. La questione del marito scomparso
A proposito del marito scomparso, nel Nobile Corano non vi è alcuna disposizione esplicita. Neppure dagli hadith si conosce una norma attendibile. L’Imam al-Daraqutni ha incluso nella sua opera Sunan un hadith, il cui testo è il seguente:
**********************************
«Il Messaggero di Allah (s) disse: sua moglie rimarrà tale finché non si conoscerà con certezza la sua condizione».
Tuttavia, questo hadith ci è pervenuto tramite Sawwar ibn Mus’ab e Muhammad ibn Sharjil al-Hamdani. Secondo gli studiosi degli hadith, entrambi sono controversi (**********). Riguardo a Ibn Sharjil, Ibn Abi Hatim ha scritto, ************************** (egli riferisce da al-Mughira racconti non comprovati, respinti e falsi). Riguardo a Sawwar (**********) ibn Mus’ab, Ibn al-Qattan ha scritto: «È più noto di Sharjir tra le persone respinte e controverse». Pertanto, questo hadith è debole e inaccettabile come prova. Inoltre, il dissenso sorto sui pareri di Compagni di alto rango come Umar (ra), Uthman (ra), Ali (ra), Ibn Abbas (ra), Abd Allah ibn Mas’ud (ra) e Abd Allah ibn Umar (ra) riguardo alla questione dello scomparso dimostra che nessuno di loro conosceva questo hadith e che nessun Compagno loro contemporaneo ne era a conoscenza. Infatti, se un Compagno avesse conosciuto l’hadith, lo avrebbe presentato ai Compagni menzionati, ponendo fine al dissenso tra loro.
Muhammad ibn Sharjil ha trasmesso questo hadith tramite Mughirah ibn Shuʿbah. Egli (Mughirah) era annoverato tra le personalità più illustri dell’epoca di ʿUmar e ʿUthman, che Allah sia soddisfatto di loro, e ricopriva l’alto incarico di governatore. Com’è possibile che conoscesse questo hadith del Profeta, che Allah lo benedica e gli conceda la pace, e che tuttavia non abbia impedito a ʿUmar e ʿUthman, che Allah sia soddisfatto di loro, di adottare decisioni contrarie ad esso? Per queste ragioni si deve comprendere che, riguardo al marito scomparso, nel Corano e nella Sunnah non esiste una disposizione esplicita; la fonte di questa norma è invece l’ijtihad degli studiosi esperti.
I Compagni, i Tabiʿin e gli imam mujtahid hanno avuto divergenze nel formulare il loro parere su questa questione. Secondo ʿUmar, ʿUthman, ʿAbdullah ibn ʿUmar e ʿAbdullah ibn ʿAbbas, che Allah sia soddisfatto di loro, alla moglie della persona scomparsa deve essere ordinato di attendere per quattro anni. Anche Saʿid ibn al-Musayyab, al-Zuhri, al-Nakhaʿi, ʿAta, Makhul e al-Shaʿbi sostengono questa opinione. Anche l’imam Malik, che Allah abbia misericordia di lui, l’ha adottata, e anche l’imam Ahmad ibn Hanbal, che Allah abbia misericordia di lui, propende per essa.
Dall’altra parte vi sono ʿAli e ʿAbdullah ibn Masʿud, che Allah sia soddisfatto di loro. Secondo il loro parere, la moglie della persona scomparsa deve pazientare finché egli non ritorni o finché non si venga a conoscenza della sua morte. Sufyan al-Thawri, l’imam Abu Hanifa e l’imam al-Shafiʿi, che Allah abbia misericordia di loro, hanno adottato questa opinione. Riguardo all’attesa della moglie, l’imam Abu Hanifa, che Allah abbia misericordia di lui, ha stabilito il principio secondo cui ella deve attendere il ritorno dello scomparso finché nella sua località o nel suo paese rimangano in vita persone della sua stessa età. In seguito, ciascuno studioso esperto ha stabilito, sulla base della propria valutazione, il limite massimo della durata della vita umana, affermando che la moglie deve attendere il ritorno del marito scomparso fino all’età massima che un uomo può raggiungere. Per esempio, se un uomo scompare all’età di trent’anni, secondo alcuni sua moglie deve attendere novant’anni, secondo altri sessant’anni, e secondo altri ancora cinquanta o almeno quarant’anni. Infatti, alcuni ritengono che la durata naturale della vita umana sia di 120 anni, mentre altri l’hanno fissata a 100, 90 o 70 anni. Pertanto, una donna che oggi ha vent’anni, secondo la fatwa dello studioso che le concede la maggiore indulgenza, dovrà attendere il ritorno del marito scomparso fino a quando avrà raggiunto i sessant’anni. Dopodiché le sarà permesso risposarsi.
Quando, in questa questione, torniamo alle direttive fondamentali del Nobile Corano, l’opinione di ʿUmar, che Allah sia soddisfatto di lui, e dei suoi seguaci appare corretta. Essa è anche la più conforme all’essenza, alla giustizia, all’equilibrio e alla natura della legge islamica. Nel Nobile Corano vediamo che, insieme al permesso di avere fino a quattro mogli, è stato impartito il seguente ordine:
**********************************
«Non inclinatevi completamente verso una di esse, lasciando l’altra come sospesa». — Sura al-Nisaʾ, 4:129
Da questo versetto si comprende che il Nobile Corano non approva che una donna venga lasciata sospesa o in una condizione di separazione. Se il Corano non lo approva quando il marito è presente, come potrebbe approvarlo quando egli è scomparso? Altrove è stato ordinato ai mariti che, se fate l’ilaʾ nei confronti delle vostre mogli, potete rimanere in tale condizione al massimo per quattro mesi; dopo di ciò dovete divorziare da loro. Anche qui lo spirito della legge islamica sembra indicare che una donna non può essere tenuta separata dalla compagnia del marito per un periodo tanto lungo da causarle un danno o da esporla al rischio di oltrepassare i limiti stabiliti da Allah. È stato inoltre detto: ***************** Lo scopo evidente è che nel rapporto coniugale non devono esserci elementi di danno e oppressione. Ed è chiaro che ordinare alla moglie della persona scomparsa di attendere per un lungo periodo comporta sofferenze illimitate. È inoltre degno di attenzione il versetto secondo cui, qualora si tema che vengano oltrepassati i limiti stabiliti da Allah, non vi è colpa nel ricorrere al khulʿ.
Qui la preservazione dei limiti stabiliti da Allah è stata considerata più importante del mantenimento del vincolo coniugale; e chi potrebbe negare che, per una donna il cui marito sia scomparso da anni, sia estremamente difficile rimanere entro i limiti stabiliti da Allah? Riflettendo profondamente sui principi fondamentali di tutte queste norme, sulla loro lungimiranza e razionalità, sui loro significati reconditi e sulla loro prospettiva filosofica, si comprende con chiarezza che non è lecito ordinare alla moglie di una persona scomparsa di attendere per un periodo ignoto e indefinito, lasciandola in una condizione sospesa.
13. La normativa della scuola giuridica malikita riguardo alla persona scomparsa
Per queste ragioni, gli studiosi della scuola giuridica hanafita hanno preferito emettere responsi giuridici riguardo alla persona scomparsa secondo le disposizioni della scuola malikita. Dobbiamo quindi esaminare ora quali siano le disposizioni dettagliate della scuola malikita in proposito. Secondo la scuola malikita, il marito scomparso può trovarsi in tre situazioni, e per ciascuna di esse la disposizione è diversa. Eccole:
1. La persona scomparsa non ha lasciato una quantità di beni sufficiente a coprire le spese di mantenimento della moglie. In tal caso, il giudice non le ordinerà di attendere il marito; piuttosto, dopo aver esaminato la situazione, senza attendere oltre, pronuncerà il talaq nei suoi confronti per propria autorità oppure le concederà il diritto di pronunciare il talaq su di sé. [Ai fini della separazione, lo stesso giudice pronunci il talaq anziché piuttosto autorizzare la donna a pronunciare il talaq su di sé, l’autorizzazione è molto preferibile,। poiché il Profeta nobile ((s)) Barīra ((ra))-le disse:
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“Tu sei padrona di te stessa। Quanto a tuo marito, vivere con lui oppure separarti da lui è una facoltà che spetta a te”।–l’autore।Le scuole shafiita e hanbalita sostengono anch’esse in questo caso la scuola malikita. Secondo loro, la mancanza di qualsiasi mezzo di mantenimento è di per sé sufficiente per il divorzio.
2. La persona scomparsa ha lasciato dei beni, ma sua moglie è giovane e, qualora fosse costretta ad aspettare per molti anni, vi sarebbe il rischio che cadesse nel peccato. In tal caso il giudice le ordinerà di attendere il ritorno del marito per un anno, sei mesi oppure per tutto il tempo che riterrà ragionevole. Anche la scuola hanbalita è conforme a quella malikita in questo caso; anzi, in circostanze difficili, entrambe le scuole consentono di sciogliere il matrimonio senza attendere. Quanto al rischio di cadere nel peccato, non è necessario che la moglie dichiari apertamente: «Liberami dal vincolo con questo marito, altrimenti cadrò nella zina». Spetta piuttosto al qadi valutare l’età della donna che ha denunciato la scomparsa del marito, il tipo di ambiente in cui vive e per quanto tempo abbia atteso il marito prima di presentare la denuncia. Considerando tali fattori, il giudice potrà stabilire egli stesso di quanto sia necessario ridurre il periodo d’attesa per preservare la sua moralità e il suo carattere.
3. La persona scomparsa ha lasciato anche dei beni e non vi è il rischio che la moglie cada nel peccato; anche in questo caso la questione presenta quattro aspetti.
Primo: se la persona scomparsa è svanita in un paese musulmano o in un paese che mantiene rapporti con il mondo civile e dove è possibile svolgere ricerche su di lui, si ordinerà alla moglie di attendere fino a quattro anni.
Secondo: se è scomparso sul campo di battaglia, dopo aver compiuto ogni sforzo possibile per cercarlo, la moglie dovrà attendere un anno.
Terzo: se è scomparso durante una rivolta o uno scontro nella propria regione, dopo la fine dei disordini si dovrà compiere ogni sforzo possibile per cercarlo. Pertanto, le si dovrà consentire di osservare, senza attendere oltre, il periodo di ‘idda previsto in caso di morte, cioè quattro mesi e dieci giorni.
Quarto: se è scomparso in un territorio incivile che non ha alcun rapporto con il mondo civile e dove non esiste alcuna possibilità concreta di cercarlo, sua moglie dovrà attendere per il tempo corrispondente alla durata della vita che ci si può aspettare per una persona di ceto medio. Esiste una divergenza di opinioni riguardo alla probabile età da assumere per una persona di questo tipo: alcuni hanno indicato ottant’anni, altri settantacinque. Tuttavia, abbiamo già discusso che ciò si applica soltanto quando il marito ha lasciato beni sufficienti al mantenimento della moglie e non vi è alcun rischio che ella cada nel peccato. Gli studiosi hanafiti seguono generalmente la scuola malikita nelle loro fatwa, ma trascurano le condizioni connesse a tale opinione. Essi emettono la fatwa secondo cui, nel caso di un marito scomparso, si deve attendere quattro anni in ogni circostanza. Ma ciò non è corretto; soprattutto nell’epoca attuale, in cui sono sorti innumerevoli motivi e strumenti che provocano il deterioramento della moralità, ostinarsi a costringere qualsiasi moglie ad attendere quattro anni è contrario alla saggezza previdente della Sharia. Oggi nella società islamica non esiste più quel forte sistema disciplinare che era presente agli inizi dell’Islam. Le consuetudini contrarie all’Islam hanno liberato le persone dalle restrizioni che l’Islam aveva stabilito per tenere sotto controllo il desiderio sessuale. Immagini oscene, romanzi e libri di racconti che stuzzicano i sentimenti sessuali, canzoni sessualmente eccitanti trasmesse dalla radio e dalla televisione: gli abitanti delle città e dei villaggi non hanno alcuna possibilità di sfuggire a tutto ciò. Inoltre, le leggi vigenti nel paese hanno reso leciti la zina e l’adulterio. D’altra parte, poiché le norme della Sharia sul pudore non vengono di fatto applicate, la libera mescolanza tra uomini e donne non-mahram, cioè tra persone tra le quali potrebbe essere contratto un matrimonio, ha creato strumenti così potenti per stimolare i desideri sessuali che per chiunque è diventato estremamente difficile controllare i propri impulsi e vivere con timore di Dio e devozione religiosa.
In questa situazione, se una giovane donna, dopo aver trascorso due o tre anni aspettando il ritorno del marito scomparso, si rivolge al tribunale perché non è più in grado di sopportare la situazione, quanto può essere ragionevole che il tribunale le ordini di attendere altri quattro anni? È un ordine talmente severo da essere non solo dannoso per la donna, ma anche tale da rischiare di diffondere i suoi effetti nocivi nell’intera società. Pertanto, il nostro consiglio è che, nel caso di una persona scomparsa, tutte le condizioni della scuola malikita siano incluse nella legge. Nelle disposizioni legislative si dovrebbe includere anche l’obbligo di considerare l’età della moglie della persona scomparsa, il suo ambiente e il tempo trascorso ad attendere dopo la scomparsa del marito prima di rivolgersi al tribunale.
14. La disposizione relativa al ritorno della persona scomparsa
Qual è la disposizione nel caso in cui il marito scomparso ritorni dopo che sia scaduto il termine concesso dal tribunale alla moglie per rimanere in attesa? Anche questa questione merita di essere esaminata. Secondo la decisione di ʿUmar, se il marito ritorna prima che la donna contragga un secondo matrimonio, la moglie resterà sua. Se invece ritorna dopo il secondo matrimonio della donna, non avrà alcun diritto su di lei, sia che il secondo marito abbia consumato il matrimonio con lei, sia che non lo abbia fatto. L’imam Mālik ha adottato nel suo Muwaṭṭaʾ il parere di ʿUmar come prova, e su questa base viene emessa la fatwā della scuola mālikita.
Secondo la decisione di ʿAlī, il primo marito riprenderà la moglie in ogni circostanza, anche se ella ha consumato il matrimonio con il secondo marito e ha persino avuto un figlio da lui. Inoltre, qualora vi sia stata consumazione, la donna dovrà ricevere il mahr dal secondo marito. Gli studiosi hanafiti hanno adottato questo parere e affermano che ʿUmar, e infine anche ʿAlī, siano tornati a questa decisione. Secondo l’imam Mālik, tuttavia, non è dimostrato che ʿUmar abbia revocato il proprio parere.
La decisione di ʿUthmān è la seguente: se la donna ha contratto un secondo matrimonio e poi ritorna il primo marito, gli si chiederà: vuoi riprendere tua moglie oppure vuoi riavere il mahr? Se preferisce riavere il mahr, o accetta che gli venga condonato, la donna resterà con il secondo marito. Se invece insiste per riavere la moglie, questa dovrà separarsi dal secondo marito e osservare il periodo di ʿidda dopo il divorzio. Dopodiché sarà consegnata al primo marito, e si dovrà riscuotere il suo mahr dal secondo marito. In alcune narrazioni viene attribuito un parere simile anche a ʿUmar. Secondo l’imam Mālik, tuttavia, ciò non è dimostrato.
A nostro avviso, tra queste tre decisioni, quella di ʿUmar, adottata dall’imam Mālik come prova, è la migliore. È evidente che, se il diritto del primo marito rimanesse valido anche dopo il secondo matrimonio della donna, quale uomo sceglierebbe di sposare una donna del genere? Infatti, dopo averla sposata, il secondo marito sarebbe costretto a trascorrere continuamente i suoi giorni nell’incertezza, senza sapere quando il primo marito potrebbe ritornare e portargliela via! Perderebbe sia la moglie sia il mahr che dovrebbe versare, e la situazione diventerebbe ancora più dolorosa se nascesse un figlio. Dopo la partenza della madre, il bambino sarebbe gettato in una situazione incerta.
L’imposizione di condizioni di questo genere comporta il rischio di danni incalcolabili per le donne. Ciò significa che, anche dopo aver trascorso un lungo e insopportabile periodo in attesa, la loro difficoltà non sarebbe terminata. Persino dopo aver ottenuto dal tribunale il certificato di liberazione, una catena continuerebbe a pendere dai loro piedi, ed esse sarebbero costrette a trascorrere tutta la vita in una condizione sospesa, come donne abbandonate o in attesa.
15. Liʿān
Sia che il marito accusi esplicitamente la moglie di zina, sia che riguardo al figlio dica: «Non è suo figlio», in entrambi i casi il liʿān diventa obbligatorio. Quando una causa di questo genere fu presentata davanti al Nobile Profeta, egli si rivolse tre volte a entrambe le parti, accusatrice e accusata, dicendo:
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«Allah sa benissimo che uno di voi due è bugiardo. Dunque, qualcuno di voi due si pentirà?»
Quando entrambi rifiutarono di pentirsi, egli, conformemente all’ingiunzione coranica, fece dapprima giurare al marito per quattro volte che egli era sincero riguardo all’accusa da lui mossa contro la moglie. La quinta volta gli fece giurare che, se avesse mentito, la maledizione di Allah sarebbe ricaduta su di lui. Poi fece giurare anche alla donna per quattro volte che l’accusa mossa contro di lei era falsa. La quinta volta le fece dire che, se quella calunnia fosse stata vera, la maledizione di Allah sarebbe ricaduta su di lei. Dopodiché il Nobile Profeta (s.a.s.) disse:
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«Questo è il modo in cui avviene la separazione tra ogni coppia che pronuncia il liʿān, fino al Giorno della Resurrezione. Dopo questa separazione, essi non potranno mai più riunirsi».
Il marito chiese: «Si provveda a restituirmi i beni che le avevo dato come mahr». In risposta, il Nobile Profeta (s.a.s.) disse:
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«Non riavrai i tuoi beni. Se sei stato sincero nell’accusarla di calunnia, allora proprio in cambio di quei beni hai reso lecita la sua intimità coniugale. Ma se hai mosso contro di lei una falsa accusa, sei ancora più lontano dal diritto di riavere i beni».
Da questa sentenza del Messaggero di Allah (s.a.s.) si ricavano le seguenti norme:
1. Il liʿān deve aver luogo davanti al qāḍī. L’uomo e la donna non possono pronunciare il liʿān l’uno davanti all’altra né davanti ai propri parenti; anche se lo facessero, ciò non produrrebbe la separazione.
2. Prima di far pronunciare il liʿān, il giudice darà sia all’uomo sia alla donna l’opportunità di confessare la propria colpa. Il liʿān verrà pronunciato soltanto quando entrambi resteranno fermi nelle rispettive dichiarazioni.
3. Dopo che il liʿān sarà stato completato da entrambe le parti, il giudice dichiarerà che è stata decretata la separazione tra i due. Secondo la maggioranza degli ʿulamāʾ, la separazione si produce automaticamente mediante il liʿān. Tuttavia, secondo il parere dell’Imam Abū Ḥanīfa, per la separazione è indispensabile l’ordine dell’autorità giudiziaria. Tutti gli ḥadīth affidabili giunti fino a noi riguardo a questa masʾala sostengono il parere dell’Imam Abū Ḥanīfa. Infatti, in ogni caso di questo genere, dopo il completamento del liʿān, il Nobile Profeta (s) ha dichiarato la separazione. Ciò significa che il Nobile Profeta (s) non ha ritenuto sufficiente il solo liʿān per la separazione.
4. La separazione prodotta dal liʿān è definitiva. Se in seguito entrambi acconsentissero a risposarsi, ciò non sarebbe in alcun modo possibile. In questo caso non sarà applicabile la norma relativa al taḥlīl, menzionata nell’*********** versetto.
5. Il liʿān non annulla il mahr. Che l’accusa del marito sia effettivamente vera o no, in entrambi i casi egli deve corrispondere il mahr e, qualora lo abbia già versato, non avrà il diritto di chiederne la restituzione.
Dopo aver accusato la moglie di zinā, se il marito rifiuta di pronunciare il liʿān, secondo la maggioranza degli ʿulamāʾ gli sarà applicata la pena penale per l’accusa calunniosa di zinā (80 frustate). Secondo l’Imam Abū Ḥanīfa (r), non sarà soggetto a tale pena, bensì sarà imprigionato. Analogamente, dopo che il marito ha pronunciato il liʿān, se la moglie rifiuta di pronunciarlo, secondo gli Imam al-Shāfiʿī, Mālik e Aḥmad (che Allah abbia misericordia di loro) sarà lapidata, mentre secondo l’Imam Abū Ḥanīfa (r) sarà imprigionata. In questa questione, la scuola giuridica dell’Imam Abū Ḥanīfa (r) si fonda sul parere più autentico e più lungimirante. Tuttavia, in questo subcontinente (nel contesto dell’India precedente alla Partizione) non vi è la possibilità di punire il reato di rifiuto del liʿān. Pertanto, per il momento, la struttura adeguata alle norme della Sharīʿa sarà la seguente: se il marito rifiuta di pronunciare il liʿān, alla moglie dovrà essere riconosciuto il diritto di presentare una richiesta di risarcimento per diffamazione. Se invece la moglie rifiuta di pronunciare il liʿān, sarà privata del mahr. Finché saremo sottoposti a un governo non musulmano e finché non saremo in grado di applicare il codice penale islamico, la misura sopra indicata resterà in vigore soltanto per tale periodo.
16. Pronunciare tre ṭalāq nello stesso momento
Separare la moglie pronunciando tre ṭalāq nello stesso momento è un gravissimo reato secondo le chiare direttive del Corano. Tra gli ʿulamāʾ della Umma, l’unico punto di divergenza su questa masʾala è se tali tre ṭalāq debbano essere considerati un solo ṭalāq rajʿī (revocabile) oppure tre ṭalāq mughallaẓa (definitivi). Ma sul fatto che ciò costituisca una bidʿa e un gravissimo peccato non vi è alcuna divergenza tra loro. Tutti riconoscono che pronunciare tre ṭalāq nello stesso momento è contrario alla norma stabilita da Allah e dal Suo Messaggero per il divorzio. Ciò contrasta anche con la prudenza insita nelle norme della Sharīʿa. In un ḥadīth si narra che un uomo pronunciò tre ṭalāq alla propria moglie nello stesso momento. Il Messaggero di Allah (s), adirato, si alzò e disse:
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«Mentre sono ancora tra voi, sta forse trastullandosi con il Libro del Gloriosissimo Allah?»
Da altri hadith si apprende che il Messaggero di Allah (pace e benedizioni su di lui) considerava ciò un peccato gravissimo. Per quanto riguarda ʿUmar (che Allah sia soddisfatto di lui), nei resoconti degli hadith si narra che egli frustava chiunque venisse da lui dopo aver pronunciato contemporaneamente tre talaq alla propria moglie. Da ciò risulta che per tale atto si può anche stabilire una punizione.
Ai nostri giorni è diventata un’abitudine comune che gli uomini, spinti da un momentaneo impeto d’ira, pronuncino frettolosamente tre talaq contro la propria moglie. In seguito, pieni di vergogna e di rimorso, vanno cercando astuzie e sotterfugi nella Sharia. Alcuni negano perfino il talaq prestando una falsa giuramento. Altri cercano il modo di far ricorso all’halala. Altri ancora, tenendo nascosta la questione del talaq, mantengono con la moglie i rapporti precedenti. Così, per sfuggire alle conseguenze di un peccato, si rendono colpevoli di innumerevoli altri peccati. Per impedire questa condotta illecita è necessario imporre restrizioni talmente severe sulla possibilità di congedare la moglie pronunciando tre talaq nello stesso momento, da scoraggiare le persone dal compiere un simile atto. Un esempio di tale misura potrebbe essere quello di concedere alla donna cui siano stati pronunciati contemporaneamente tre talaq il diritto di intentare davanti al tribunale una causa per ottenere un risarcimento, il cui ammontare dovrebbe essere almeno la metà del mahr.
Per prevenire ulteriormente questa condotta illecita si possono escogitare anche molti altri metodi. I nostri ʿulamāʾ e gli esperti di diritto possono individuarli dopo un’attenta riflessione. Inoltre, è necessario diffondere ampiamente tra la gente la consapevolezza che si tratta di un atto estremamente riprovevole. In tal modo, poiché molti vi cadono per ignoranza, la vasta diffusione della procedura corretta potrà renderli vigili.
Parola conclusiva
In questo libro sono stati discussi dettagliatamente gli scopi e i principi fondamentali della legge matrimoniale islamica, e si è cercato di presentare, alla luce del Libro e della Sunna, la soluzione delle questioni che attualmente hanno creato problemi e complicazioni ai musulmani indiani. Non sostengo che sia necessariamente corretto tutto ciò che sono riuscito a comprendere della legge islamica. Né sono ostinato riguardo al fatto che i suggerimenti da me formulati per risolvere questi problemi debbano essere accettati alla lettera. In ogni caso, nelle decisioni umane sono possibili tanto l’errore quanto la correttezza. Nessuno può sostenere, riguardo al proprio giudizio, di essere al di sopra dell’errore e che seguirlo sia obbligatorio come si segue la rivelazione di Allah.
In questa lunga discussione, ricerca e disamina, il mio unico intento è stato esporre i principi fondamentali della legge matrimoniale islamica che ho potuto comprendere dal Nobile Corano e dalla Sunna del Messaggero di Allah (pace e benedizioni su di lui), e, esaminando le questioni pertinenti ricavate da tali principi dai nobili Compagni e dagli imam mujtahid, individuare ulteriori questioni accessorie che, a nostro avviso, possano essere utili e appropriate in relazione alle esigenze dell’epoca attuale. Ora spetta agli ʿulamāʾ, alle persone riflessive e agli esperti approfondire la mia proposta e i miei suggerimenti con una visione ampia, applicando riflessione e lungimiranza nello studio del Libro e della Sunna. Se vi è in essi qualche difetto, che lo correggano; e se qualcosa ritengono corretto, che non lo respingano soltanto perché, sfortunatamente, il suo autore è nato nel quattordicesimo secolo dell’Egira anziché nel quarto.
Infine, desidero esprimere brevemente la mia opinione sulle bozze di legge elaborate da alcune persone di Hyderabad e dell’India britannica. [Qui queste bozze soltanto sul contenuto di esse si discute, se il consiglio stesso abbia il diritto di approvare una legge islamica– su ciò non verte la mia discussione। Questo consiglio tenendo presente la prospettiva islamica, qualunque legge approvi, anche se, essa fosse conforme alla lettera alla Sharia islamica, sia pure così,, comunque qualunque cosa sia, essa non può essere una legge sharaitica .।]A mio parere, queste bozze sono incomplete e insufficienti rispetto alle esigenze dei tempi. Non è possibile eliminare, mediante una bozza così concisa, i danni e i disastri causati dai difetti della «legge anglo-maomettana», dalla visione maturata in cento anni nei tribunali non musulmani e dalle procedure seguite dall’attuale sistema giudiziario. Se in alcune questioni specifiche si decidesse di risolvere i casi secondo le norme del fiqh malikita invece che secondo quelle del fiqh hanafita, oppure se venisse fornita una spiegazione concisa di alcune questioni pertinenti, i giudici che non possiedono una conoscenza approfondita della legge islamica e delle norme accessorie delle diverse scuole giuridiche, e nelle cui menti è radicato lo spettro della «legge anglo-maomettana», non sarebbero comunque in grado di giungere alla decisione corretta con il suo aiuto.
Per correggere questa situazione sconvolta, è assolutamente necessario elaborare una codificazione completa della legge, soprattutto per le questioni coniugali. Questo è ciò che ho continuato ad affermare nelle pagine di questo libro. Non è un compito così semplice; al contrario, richiede tempo e impegno. Non è facile neppure per una sola persona. A tal fine, un gruppo selezionato di sapienti qualificati dovrà dedicarsi al lavoro con mente concentrata, disponendo di tempo sufficiente. Dovranno lavorare nella consapevolezza che non possono limitarsi a copiare alla lettera i dettagli dai libri degli esperti precedenti e considerare così assolto il proprio dovere; piuttosto, poiché sono persone qualificate a trovare soluzioni corrette ai problemi della Umma, è loro dovere offrire un’interpretazione della legge islamica capace di realizzare pienamente gli autentici obiettivi della Sharia e di adempiere adeguatamente alla responsabilità di tutelare la religione e la fede, la morale e il carattere della comunità, nonché ogni altro aspetto.
Appendice 1
Una fatwa di estrema importanza
Una persona di Delhi ci ha inviato una fatwa stampata. Il suo contenuto è di per sé importante. Sembra che i nostri eminenti sapienti siano inclini a risolvere questa questione secondo un metodo non islamico. Per questo l’importanza della questione è aumentata ulteriormente. Di seguito riportiamo questa fatwa e la relativa risposta.
Ecco le risposte autorevoli e ragionate alle seguenti domande, fornite senza indugio da mufti esperti nelle scienze islamiche e dotati di una profonda conoscenza della Sharia, alla luce del Libro, della Sunna e del fiqh:
Domanda: 1. Se un giudice non musulmano, oppure un arbitro o un consiglio di villaggio non musulmano, annulla il matrimonio di un uomo e di una donna musulmani secondo la legge islamica, oppure se un giudice, un arbitro o un consiglio di villaggio non musulmano concede alla moglie il talaq da parte del marito dopo che è stato dimostrato che il marito la maltrattava, come in alcuni casi ne ha facoltà un giudice musulmano, il matrimonio sarà dunque annullato e il talaq diventerà effettivo per la moglie? Secondo la Sharia, la moglie acquisirà il diritto di considerare conforme alla Sharia il talaq pronunciato da una persona non musulmana e il matrimonio annullato, e, dopo aver completato l’iddat o comunque in qualsiasi altra circostanza, potrà sposarsi con un altro musulmano?
2. Se la risposta alla domanda precedente è negativa, cioè se il talaq pronunciato da una persona non musulmana e l’annullamento del matrimonio non sono accettabili secondo la Sharia, e anche dopo il talaq e l’annullamento del matrimonio da parte di una persona non musulmana la donna rimane sposata al proprio marito, se in tale situazione la donna sposa un altro uomo, e il secondo uomo sa inoltre che ella ha ottenuto il talaq tramite un giudice, un arbitro o un consiglio di villaggio non musulmano, questo matrimonio sarà considerato nullo? Nonostante il suo matrimonio con il secondo marito, sarà haram mantenere tra loro rapporti coniugali, e si potranno considerare entrambi fornicatori agli occhi della Sharia?
3.Se, mentre il suo matrimonio con il secondo marito è considerato nullo, da questa seconda unione nasce un figlio, sarà considerato un figlio nato dalla fornicazione? Questo figlio sarà privato del diritto di ereditare i beni lasciati dal secondo uomo?
Si prega di fornire, in ordine numerico, le risposte documentate a queste domande e così via.
Risposta: L’errore fondamentale di questo questionario è che vi si è chiesto soltanto dei giudici, degli arbitri e dei panchayat non musulmani. La domanda avrebbe invece dovuto essere formulata così: la legge di Allah riconosce come lecita o no l’amministrazione della giustizia che l’uomo, allontanandosi da Allah, ha istituito autonomamente e le cui decisioni si basano su leggi escogitate dagli uomini? Un ulteriore errore correlato consiste nel fatto che qui si è chiesto soltanto dell’annullamento del matrimonio e del divorzio. Fondamentalmente, però, la natura di queste questioni non è diversa da quella delle altre questioni.
Non soltanto in materia di matrimonio e divorzio, ma in ogni questione, le sentenze dei tribunali non musulmani non sono riconoscibili né sostenibili dal punto di vista della Sharīʿa islamica. L’Islam non riconosce lo Stato istituito indipendentemente, separato dal Supremo Sovrano Allah e secondo capriccio e arbitrio. L’Islam non riconosce neppure la legge che una persona o un gruppo di persone abbia elaborato secondo la propria volontà. L’Islam non riconosce ai tribunali istituiti dai ribelli ad Allah, senza la Sua autorizzazione, nello Stato del loro vero Proprietario e Legislatore, neppure il diritto di ascoltare le controversie e pronunciare sentenze. Sotto il dominio britannico, il valore che, dal punto di vista del diritto britannico, può avere un tribunale istituito senza il permesso della Corona (del re o della regina), è esattamente il valore che tali tribunali hanno dal punto di vista dell’Islam. Come, secondo il diritto inglese, i giudici, i funzionari, gli avvocati di questi tribunali e coloro che, tramite essi, dirimono le controversie sarebbero considerati ribelli, criminali e meritevoli di punizione, allo stesso modo, dal punto di vista dell’Islam, il sistema giudiziario istituito nel regno del Proprietario dei cieli e della terra senza il Suo «sultān» (atto autorizzativo), e nel quale si giudica e si decide sulla base della legge autorizzata da qualcun altro invece che sulla base della legge da Lui autorizzata, è considerato ribelle, criminale e meritevole della pena più severa. Il suo giudice è criminale, i suoi funzionari sono criminali, i suoi avvocati sono criminali, il ricorrente che cerca giustizia davanti ad esso è criminale e tutte le sue leggi e norme sono definitivamente respinte. Anche se, in un caso particolare, la sua decisione fosse conforme alla Sharīʿa islamica, essa sarebbe comunque fondamentalmente errata, perché alla sua base vi è la ribellione. Supponiamo che taglino la mano al ladro, applichino la fustigazione o il rajm (lapidazione) all’adultero e impongano la pena penale all’ubriacone: ciononostante, il ladro, l’adultero e il bevitore di alcolici non saranno purificati dai rispettivi peccati per aver subito la punizione; e persino il tribunale stesso sarà ritenuto colpevole del crimine di aver tagliato la mano a una persona, di averla fustigata o lapidata senza averne il diritto. Infatti, secondo la legge da Lui data, esso non aveva il diritto di esercitare il potere che ha esercitato sui sudditi di Allah. [A questo proposito Birmania e Malesia sotto il dominio del Giappone mentre il dominio rimaneva in vigore quando alcuni ufficiali militari ‘l’India libera Stato’ e ‘Azad Hind Fauj’ costituirono avevano costituito, contro di loro contro il governo 1945 dell’anno verso la fine e 1946 dell’anno all’inizio verso le cause cause presentate che intentò, i cui verbali una maggiore comprensione per ottenere al fine di saranno utili saranno, in particolare soprattutto Shah Nawaz, Sahgal e Dhalwan nel processo dell’India Avvocato generale il loro processo chiedendo che, chiedendo il quale discorso aveva pronunciato esso attenzione con attenzione leggere degno di। poiché in questo discorso quei sedicenti ribelli contro l’India del governo che status giuridico posizione giuridica e posizione descritta è stata descritta, in sostanza proprio quella è di tutti veri e autentici ribelli contro del Grande Signore dei mondi del regno lo status giuridico la posizione giuridica।–L’autore।]
Anche quando a presiedere è un giudice musulmano solo di nome, lo status sharaitico di questo tribunale rimane invariato. Colui che, avendo ottenuto da un governo ribelle contro Allah l’autorità di rendere esecutive le decisioni, ascolta le cause, e colui che emana direttive sulla base di leggi inventate dagli uomini, non è, almeno in quanto giudice, musulmano; al contrario, è considerato egli stesso un ribelle. Come può dunque sfuggire al fatto che le sue direttive siano considerate nulle?
Quando esistono uno Stato e un governo democratici, ai quali partecipano anche i musulmani, sia che in questo Stato democratico i musulmani siano una minoranza, una maggioranza o che tutti gli abitanti siano musulmani, se essi hanno istituito l’ordinamento statale sulla base di principi democratici privi di Allah, anche in questa situazione la posizione giuridica rimane invariata. Lo Stato fondato sulla concezione secondo cui «il popolo del Paese è il titolare della sovranità e ha il potere di legiferare per se stesso, libero dai vincoli delle leggi date da Allah» ha, dal punto di vista dell’Islam, esattamente lo stesso status di un gruppo di sudditi di un re che si ribelli contro di lui e istituisca, in opposizione a lui, un proprio Stato sovrano. Come la legge di questo sovrano non può riconoscere la legittimità di tale Stato, allo stesso modo la legge di Allah non riconosce mai uno Stato democratico del tipo sopra descritto. Anche le sentenze del sistema giudiziario istituito sotto un governo democratico di questo genere saranno considerate nulle dal punto di vista dell’Islam, sia che i suoi giudici siano musulmani sia che siano non musulmani per origine etnica.
Tutto il Corano costituisce una prova a sostegno della correttezza di quanto è stato discusso sopra. Tuttavia, poiché il richiedente ha chiesto una spiegazione alla luce del Libro e della Sunna, vengono qui presentati soltanto alcuni versetti del glorioso Corano:
Primo: secondo il Corano, l’unico titolare della sovranità è Allah. La creazione appartiene a Lui. Pertanto, il diritto naturale di governare spetta esclusivamente a Lui. Nel Suo regno, il fatto che l’ordine di chiunque altro, all’infuori di Lui stesso, venga impartito alle Sue creature e divenga effettivo è fondamentalmente errato. [Se però qualcuno, avendo ottenuto lo status di Suo califfo o rappresentante, governa lo Stato e dirime ogni questione secondo la legge da Lui data, allora si tratta di un discorso diverso. Questo argomento sarà discusso più avanti.–L’autore.] Le parole del Dio Altissimo:
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«Di’: O Allah, Signore di ogni regno e impero! Tu concedi il regno a chi vuoi e lo togli a chi vuoi». – Sura Āl ʿImrān, 26
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«Egli è il vostro Signore; a Lui appartiene il regno». – Sura Fāṭir, 13
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«Nel Suo regno non vi è alcun associato». – Sura Banī Isrāʾīl: 111
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«Pertanto, il potere di emanare ordini è riservato esclusivamente ad Allah l’Altissimo». – Sura al-Mu’min: 12
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«Egli non ha associato nessuno alla Sua sovranità». – Sura al-Kahf: 26
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«Attenzione! A Lui appartengono la creazione e il comando». – Sura al-Aʿrāf: 54
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“La gente chiede: abbiamo forse una parte nell’emanazione degli ordini? Di’: il diritto di impartire ordini appartiene interamente ad Allah”.– Sura Al ʿImran: 154
Due: Sulla base di questo principio, il diritto di emanare leggi è stato completamente sottratto agli esseri umani. Infatti, l’uomo è creatura e suddito, servo e sottoposto al comando. Il suo compito è soltanto obbedire alla legge che Allah, il Re dei re, ha stabilito. [La questione di ricavare disposizioni dalle norme date da Allah e di elaborare, attraverso l’ijtihad e la ricerca, le leggi dettagliate della giurisprudenza islamica è una cosa diversa। Qui non se ne discute। In quei casi in cui Allah e il Suo Messaggero (pace e benedizioni su di lui) non hanno dato alcuna direttiva esplicita, i credenti hanno il diritto di emanare leggi tenendo conto dell’essenza della Sharia e dello spirito dell’Islam। poiché l’assenza di direttive esplicite in tali casi significa direttamente che, ai credenti è stato conferito il diritto legale di stabilire in merito leggi, norme e principi।–l’autore।] Chiunque, ignorando la legge da Lui data, elabori autonomamente una legge, oppure riconosca la legge elaborata da qualcun altro e giudichi in base ad essa, è un taghut, un ribelle e qualcuno che si pone al di fuori dell’obbedienza alla verità. Anche chi chiede una sentenza in base a questa legge e chi accetta tale sentenza è colpevole del reato di ribellione.
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“Non dite, inventando menzogne con le vostre lingue riguardo alle cose che pronunciate, che questa è halal (lecita) e questa è haram (illecita)”.– Sura An-Nahl: 116
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“Seguite ciò che è stato fatto scendere su di voi dal vostro Signore. E non seguite, all’infuori di Lui, altri protettori (autorità che vi siete creati)”.– Sura Al-Aʿraf: 3
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«Tutti coloro che non giudicano secondo la legge stabilita da Allah sono infedeli». – Sura al-Māʾida: 44
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«O Profeta! Hai visto coloro che sostengono di credere nella guida rivelata a te e ai profeti che ti hanno preceduto? Poi vogliono ricorrere al ṭāghūt per dirimere tutte le loro questioni, sebbene sia stato loro ordinato di ribellarsi contro il ṭāghūt (cioè è stato loro comandato di non obbedire alle disposizioni del ṭāghūt)». – Sura an-Nisāʾ: 60
Terzo: Solo il sistema statale e giudiziario fondato sulle leggi e sulle norme che l’Onnipotente Allah ha inviato all’umanità tramite i Suoi profeti è corretto e riconosciuto sulla terra di Allah. Questo si chiama Califfato.
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«Abbiamo inviato ogni Messaggero con il solo scopo che gli si obbedisse sotto l’autorità di Allah». – Sura an-Nisāʾ: 64
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«O Profeta! Ti abbiamo rivelato il Libro con la verità, affinché tu possa giudicare tra le persone alla luce delle direttive mostrate da Allah». – Sura an-Nisāʾ: 105
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“Amministra il governo tra loro secondo la guida che Allah l’Altissimo ha rivelato e non seguire le loro passioni. Bada! Non permettere che, coinvolgendoti nella sedizione e nella corruzione, ti distolgano da una parte qualsiasi di ciò che Allah ha rivelato a te. ….. Desidera forse il regno dell’ignoranza?” – Sura al-Mā’ida: 49-50
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“O Davide! Ti abbiamo nominato khalīfa sulla terra. Amministra dunque il governo tra gli uomini con giustizia e non seguire le tue passioni; altrimenti ti faranno deviare dalla via di Allah”. – Sura Ṣād: 26
Quattro..D’altra parte, quegli ordinamenti statali e giudiziari che, invece delle norme portate dai profeti e messaggeri di Allah, il Signore dei mondi, sono fondati su un’altra base, saranno considerati ordinamenti statali e giudiziari ribelli. Per quanto diverse possano essere le forme di tali ordinamenti statali e giudiziari, tutte le loro attività, senza eccezione, saranno considerate prive di fondamento e nulle. Il loro governo e le loro sentenze non hanno in realtà alcuna base legittima. Se il vero Padrone, l’Altissimo Allah, non ha conferito loro alcun attestato, come possono essere uno Stato legittimo, un governo legittimo e un tribunale legittimo? (Carta o certificato si intende a nostro avviso, colui che riconosce Allah Re dei re,, possessore della sovranità e del potere, e riconosce se stesso come Suo califfo o rappresentante ((non titolare della sovranità assoluta)) e riconoscendo come tali li accetta,, i profeti–e i messaggeri come Suoi messaggeri, e i libri celesti come Suoi Libri, accettandoli e riconoscendo che la Sharia divina è il fondamento sotto il quale, operando, agisce soltanto questo tipo di Stato, governo, e ordinamento giudiziario sono certificati da Allah l’Altissimo, da parte Sua, come autorizzati.। Lo stesso Corano Majid contiene questa Carta: «Amministra e giudica ******************** ( secondo le leggi rivelate da Allah, le disposizioni–giuridiche secondo le quali, tra gli uomini, governa lo Stato e giudica»., L’Autore del libro)।–dell’opera।] Qualunque cosa essi facciano è considerata completamente nulla dal punto di vista della legge di Allah. Essi possono riconoscere di fatto l’esistenza della comunità dei credenti (cioè dei sudditi fedeli di Allah) come un fatto esterno, ma non possono riconoscerla come mezzo di un’amministrazione legittima né come un sistema giudiziario legittimo.
Non spetta loro obbedire ai ribelli contro Allah, il loro vero Padrone e Legislatore, né chiedere loro di giudicare ogni questione che li riguarda. Chiunque faccia ciò, pur dichiarando di professare l’Islam e la fede, viene espulso dalla comunità dei fedeli. È chiaramente contrario alla ragione e al buon senso che uno Stato o un governo consideri ribelle un gruppo, riconosca al contempo come legittimo il dominio di questi ribelli sui propri sudditi e permetta ai propri sudditi di obbedire agli ordini di tale governo. Le parole dell’Altissimo:
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«O Muhammad!, di’ loro: “Volete che vi indichiamo chi sono i più perdenti nelle loro opere? Sono coloro i cui sforzi e le cui opere nella vita terrena si sono smarriti lontano dalla retta via, mentre ritengono di agire correttamente. Sono coloro che hanno rinnegato i versetti del loro Signore e negato di comparire davanti a Lui. Per questo tutte le loro opere sono diventate vane. Nel Giorno della Resurrezione non attribuiremo loro alcun peso”». – Sura al-Kahf, 103-105
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«Questi furono gli ‘Ād, che rinnegarono i versetti del loro Signore, si opposero ai Suoi messaggeri e seguirono ogni superbo e potente nemico della vera religione». – Sura Hūd, 59
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«E inviammo Mosè con i Nostri segni e una chiara autorità presso il Faraone e i suoi dignitari. Ma essi seguirono il comando del Faraone, sebbene il comando del Faraone non fosse fondato sulla verità». – Sura Hūd, 96-97
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“Non obbedire a nessuna persona il cui cuore abbiamo reso incurante del Mio ricordo (cioè della consapevolezza che Io sono il suo Signore). E non seguire neppure chi segue le proprie passioni e la cui condotta è trasgressiva”.– Sura al-Kahf, 28
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“(O Profeta!) Di’: «Il mio Signore ha proibito ogni sorta di turpitudine, manifesta o nascosta, il peccato e la trasgressione contro la verità. Ha inoltre proibito che associ a Allah dei soci, senza che Egli abbia fatto scendere alcuna prova a loro sostegno»”.– Sura al-A‘raf, 33
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“Quelli che adorate all’infuori di Allah non sono altro che nomi che voi e i vostri antenati avete inventato. Allah non ha fatto scendere alcuna prova a loro sostegno. Il diritto di emettere decreti appartiene unicamente ad Allah. Egli vi ha ordinato di non adorare nessuno all’infuori di Lui”.– Sura Yusuf, 40
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“Chiunque, dopo che la retta via gli è stata chiaramente mostrata, si ostini a contrastare il Messaggero e segua una via diversa da quella dei credenti, lo lasceremo seguire la direzione che egli stesso ha cominciato a percorrere e lo getteremo nell’Inferno. Qual luogo esecrabile!”– Sura an-Nisa, 115
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«No, o Muhammad! Per il tuo Signore, non potranno essere credenti in alcun modo finché non accetteranno che tu sia il giudice nelle questioni riguardanti le loro reciproche divergenze». – Sura an-Nisāʾ 65
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«Quando viene detto loro: “Venite verso ciò che Allah ha rivelato e adottate la via del Messaggero”, vedrai anche questi ipocriti esitare a venire da te e allontanarsi». – Sura an-Nisāʾ 61
«E Allah non ha lasciato ai miscredenti alcuna via contro i musulmani (cioè i Suoi sudditi fedeli)». – Sura an-Nisāʾ 141
Questi sono gli ayat muhkam del Nobile Corano. [forte, completo e solido si ‘chiama muhkam’ una cosa .। ‘Muhkam ayat’ indica quegli ayat la cui lingua è estremamente chiara, e il cui significato può essere determinato senza alcun dubbio o incertezza possibile ., Il cui significato delle parole il significato, il senso e l’intento e l’obiettivo sono chiaramente comprensibili ., Quegli ayat il cui significato nell’accettare la cui comprensione nel labirinto fumoso delle spiegazioni coinvolgersi la possibilità che qualcuno molto a fatica possa trovare। . Questi ayat stessi sono il Corano la base fondamentale cioè il Corano per il quale scopo è stato rivelato . Esso attraverso questi muhkam ayat stessi si compie .। Attraverso questi ayat è stato alla gente del mondo rivolto l’invito verso l’Islam . È stato rivolto l’invito a ., ammonimenti–e parole di consiglio sono state pronunciate . L’errore, è stato confutato . E è stata fornita la spiegazione della via retta . È stata data .। In questo tipo di ayat sono della religione i fondamentali principi descritti . Sono stati esposti। in essi il credo–e la fede, il culto, la moralità, la responsabilità, il dovere e gli ordini–e i divieti relative disposizioni sono state descritte .। Pertanto colui che è una persona in cerca della verità e desidera sapere per conoscere e per questo ritornare al Corano per trovare la risposta a quale via deve seguire e quale, via non deve seguire e quale via seguire o non– la sua sete per estinguere . Gli ayat muhkam stessi sono il suo rifugio। . Naturalmente su questi ayat la sua attenzion e।si concentrerà e cercherà di trarre da essi il massimo beneficio e proverà a trarne il massimo beneficio . —Tafhimul।–Corano , primo, volume , sura, Al ‘Imran — nota 5 n. —traduttore।–.।] Non vi è alcun margine per dubbi o incertezze riguardo al significato di questi. Se il credo centrale su cui è stato fondato il sistema morale e sociale dell’Islam fosse rimasto incerto, allora la rivelazione stessa del Nobile Corano — Dio ce ne scampi — sarebbe stata vana. Per questo il Corano ha esposto gli ayat muhkam con un linguaggio così chiaro e in modo così inconfutabile che non vi è alcuno spazio per il dissenso. Dopo una descrizione tanto chiara e completa del Corano, non abbiamo alcun bisogno di ricorrere agli hadith e al fiqh.
Poiché l’intero edificio dell’Islam è fondato sul principio che ciò per cui Allah l’Altissimo non ha fatto scendere alcuna autorizzazione è privo di fondamento e di valore, e che tutto ciò che viene istituito senza dipendere dall’autorizzazione di Allah è completamente nullo dal punto di vista giuridico, non vi è alcuna necessità di chiedersi, riguardo a una questione particolare, se la sentenza di un tribunale di uno Stato senza Dio possa avere efficacia secondo la sharīʿa. Ci si chiede forse mai, riguardo a un bambino nato da seme illecito e riconosciuto come tale, se anche il suo corpo e i suoi capelli siano illeciti? Quando il maiale è interamente illecito, può mai sorgere, riguardo a un suo pezzo di carne, la domanda se esso sia illecito o no? Pertanto, chiedere, riguardo all’annullamento del matrimonio, alla separazione tra marito e moglie e al verificarsi del divorzio, se la sentenza di un tribunale contrario all’Islam possa avere efficacia, è una domanda che dimostra soltanto ignoranza dell’Islam. Dimostra un’ignoranza ancora maggiore il fatto che la domanda sia stata posta soltanto a proposito dei giudici non musulmani. Sembra che, secondo chi pone la domanda, la sentenza del musulmano nominale che opera come amministratore di un tribunale contrario all’Islam possa invece avere efficacia! Eppure, chiamando un pezzo di carne di maiale “pezzo di carne di pecora”, quel pezzo non può in realtà trasformarsi in carne di pecora, né diventare lecita!
Non vi è dubbio che, dopo aver accettato questo principio fondamentale dell’Islam, la vita dei musulmani sotto uno Stato e un governo contrari ad Allah diventi difficile. Ma, per rendere più facile la loro vita, non si possono modificare gli eterni principi fondamentali dell’Islam. Se i musulmani desiderano vivere più facilmente sotto uno Stato non islamico, non hanno il diritto di modificare i principi dell’Islam o, in altre parole, di trasformare l’Islam in qualcosa di non islamico. Hanno certamente la possibilità di diventare apostati o rinnegati della religione. In questo caso non vi è nulla che possa impedirglielo. Possono abbandonare l’Islam con entusiasmo e adottare una qualunque via più facile nella vita. Ma, se vogliono rimanere musulmani, la corretta via islamica per loro non è cercare stratagemmi e pretesti in conflitto con i principi fondamentali dell’Islam, allo scopo di creare un modo più facile di vivere in uno Stato non islamico; per loro vi è invece una sola via aperta. Devono spendere tutte le proprie energie e impegnarsi ovunque si trovino per cambiare l’orientamento dello Stato e del governo e per riformare i principi fondamentali che governano lo Stato e il governo.
Appendice 2
Le leggi sul divorzio e sulla separazione nella società occidentale
****************** «Una cosa si conosce attraverso il suo opposto». Dalla descrizione dettagliata della legge matrimoniale islamica fornita nelle pagine precedenti non si potrà comprendere pienamente la grandezza e la superiorità di questa legge, finché non si compirà uno studio comparativo delle leggi opposte ad essa vigenti nei diversi Paesi del mondo. Ciò è tanto più necessario poiché oggi esse vengono rivendicate come un sistema giuridico progredito. Da questo studio comparativo si comprenderà anche quanto l’uomo inciampi e cada quando, ignorando la guida e l’orientamento di Allah l’Altissimo, si insedia egli stesso come legislatore di se stesso.
Tra le caratteristiche distintive della legge islamica ve n’è una particolarmente importante: nei suoi principi fondamentali e nelle sue disposizioni basilari sono presenti, fino ai suoi limiti estremi, uguaglianza, giustizia ed equilibrio. Da un lato essa tiene davanti a sé le mete e gli obiettivi più elevati della moralità, dall’altro non ignora le debolezze insite nella natura umana. Da un lato mira al bene sociale, cioè al bene generale, dall’altro non permette che i diritti dell’individuo vengano calpestati. Da un lato tiene conto delle condizioni reali, dall’altro non esclude alcuna possibilità che possa un giorno verificarsi nel mondo reale. In breve, è un sistema giuridico così equilibrato che nessun suo principio o disposizione mostra una tendenza all’eccesso. Nel legiferare, l’Islam ha attribuito piena importanza a tutti gli aspetti che è necessario considerare, non soltanto dal punto di vista filosofico, ma anche sul piano pratico, e ha stabilito tra essi un equilibrio così corretto da non inclinare indesideratamente verso una parte né trascurare l’altra. Per questo, da tredici secoli, questo sistema giuridico è rimasto in vigore in epoche diverse, attraverso differenti condizioni sociali e culturali e vari livelli di conoscenza e ricerca, tra popoli dotati di caratteristiche diverse. Nessuna esperienza o pratica individuale o collettiva ha mai riscontrato che una sua disposizione fondamentale fosse errata o da correggere. Non solo: nonostante gli sforzi estremi del pensiero umano, esso non è riuscito a scegliere, per una sua parte, alcuna alternativa capace di avvicinarsi ad essa anche solo lontanamente per giustizia, equilibrio e armonia.
Le qualità e le caratteristiche che si osservano nella legge islamica sono soltanto il risultato dell’infinita conoscenza e lungimiranza di Allah l’Altissimo. L’uomo, a causa degli ostacoli inevitabili e dei limiti insiti nella propria natura, non può mai riuscire ad abbracciare tutti gli aspetti di un problema. Non è capace di mantenere uno sguardo ugualmente attento sul presente e sul futuro. Non è possibile elaborare un insieme di principi che, considerando con uguale attenzione le azioni e le forze, tenendo pienamente conto delle caratteristiche manifeste e nascoste della natura propria e di quella di tutti gli altri uomini, liberandosi completamente dall’influenza dell’ambiente circostante e purificandosi del tutto dalle proprie inclinazioni emotive, tendenze, debolezze conoscitive e imperfezioni intellettuali, possa in ogni circostanza e in ogni epoca accordarsi correttamente con la giustizia e l’equità secondo le necessità.
Per questo, nelle leggi fondate sul pensiero umano non si trova un equilibrio corretto. In alcuni casi si osserva uno squilibrio nella prospettiva; in altri, l’incapacità di considerare i diversi aspetti della natura umana; in altri ancora, non si fa giustizia nel definire i diritti e i doveri dell’uomo; e altrove si commette ingiustizia nello stabilire i limiti e nel distribuire i diritti tra l’individuo e la collettività. In breve, attraverso ogni nuova esperienza, ogni situazione mutata e ogni cambiamento d’epoca, le debolezze di queste leggi partorite dalla mente umana diventano evidenti come la luce del giorno. Di conseguenza, l’uomo è costretto a modificare queste leggi inventate da lui oppure, pur rimanendo ad esse fedele sul piano delle convinzioni, a liberarsi di fatto dal loro carattere vincolante.
La differenza fondamentale tra la legge rivelata da Allah e la legge elaborata dall’uomo è oggi diventata così evidente che tutti, eccetto i ciechi e coloro che soffrono di cecità notturna, possono vederla. Fino a ieri, per fanatismo o ignoranza, si attaccavano spietatamente le prescrizioni e i principi della legge islamica, mentre si andava fieri delle filosofie e dei sistemi della legge elaborata dall’uomo contrapposti ad essa. Oggi, senza alcuna disputa o prova argomentativa, la testimonianza innegabile dei fatti concreti ha stabilito, e continua a stabilire, che tutto ciò che l’Islam aveva insegnato era corretto. Al contrario, tutte le vie indicate dalla legge elaborata dall’uomo si sono dimostrate errate e indegne di essere seguite. Sebbene nel mondo dell’immaginazione esse appaiano ancora molto luminose e la lingua non sia tuttora disposta ad ammetterne il fallimento, in pratica il mondo sta facendo a pezzi queste leggi, che fino a ieri considerava assolutamente sacre e riteneva al di sopra di ogni correzione. A poco a poco il mondo sta tornando ai principi e alle norme stabiliti dall’Islam, ma dopo aver provocato molte calamità.
Si può prendere come esempio proprio la questione del divorzio. Fino a pochi anni fa, il mondo cristiano derideva enormemente i musulmani a proposito del divorzio, e molti musulmani influenti, morendo di vergogna, rispondevano che considerare sconveniente recidere il sacro rapporto tra marito e moglie e non prevedere nella legge il divorzio, il khulʿ, l’annullamento e lo scioglimento del matrimonio non era affatto un atto ragionevole dei cristiani, bensì il risultato dell’equilibrio alterato del pensiero umano. In ciò non vi è alcun bene per il carattere morale, l’umanità e l’ordinamento sociale; vi sono invece nascosti soltanto gli strumenti della distruzione. Quanto erano meravigliose le parole di Gesù (a.s.): «Ciò che Allah ha unito, l’uomo non lo separi». — Matteo 19:6.
Ma i cristiani non riuscirono a comprendere lo scopo di queste parole del profeta e, invece di accoglierle come guida morale, le assunsero come fondamento del diritto matrimoniale. Quale fu il risultato? Per secoli il mondo cristiano ricorse a tattiche astute, inganni e frodi contro questa legge, inadeguata nella pratica. In seguito, la cattiva abitudine di disobbedire alla legge si sviluppò a tal punto che, nella maggior parte dei casi, cominciarono a violare apertamente persino i limiti morali, più sacri del rapporto coniugale. Alla fine, la gente fu costretta ad apportare a questa legge una riforma parziale e imperfetta. Per errore l’avevano considerata una legge divina. Ma questa misura riformatrice fu adottata soltanto quando l’abitudine di disobbedire alla legge aveva eliminato dal cuore dei seguaci di Gesù (a.s.) ogni rispetto per qualsiasi cosa imposta da Allah. Il risultato fu che, attraverso questa riforma parziale e imperfetta, nel mondo cristiano ebbe inizio una grande inondazione di divorzi, annullamenti matrimoniali e scioglimenti dei rapporti coniugali. Sotto il suo terrore, le mura più sacre dell’ordinamento familiare cominciarono a frantumarsi. In Inghilterra, nel 1871, si verificarono appena 166 divorzi; ciò significa che gli uomini avevano spezzato uno dei 79 rapporti uniti da Allah. In America, mentre nel 1886 si erano verificati 35.000 divorzi, nel 1931 furono spezzati 183.000 rapporti sacri. In Francia, oggi, circa un matrimonio ogni 15 termina con un divorzio. La situazione negli altri Paesi occidentali è più o meno la stessa.
Un insegnamento quasi analogo a quello impartito da Gesù (a.s.) si trova anche nel Sacro Corano. Le parole del Corano sono:
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«Coloro che infrangono il patto di Allah dopo averlo ratificato, recidono i rapporti che Allah ha ordinato di mantenere e diffondono la corruzione sulla terra: costoro sono davvero i perdenti». — Sura al-Baqara: 27
Gesù (a.s.) disse, allo scopo di suscitare odio contro la durezza di cuore degli ebrei e l’eccessivo ricorso al divorzio: «Chiunque ripudia sua moglie e ne sposa un’altra, salvo il caso di adulterio, commette adulterio». (Matteo 19:9). Anche Muhammad (s.a.s.), con lo stesso scopo e in termini ancora più misurati, definì il divorzio ************* (l’atto lecito più detestato) e dichiarò maledetti coloro che divorziano per dedicarsi alla pratica delle passioni basse.
Ma questo principio superiore della moralità era destinato soltanto all’istruzione della gente, affinché lo tenesse presente nelle proprie azioni. Non si intendeva assumerlo alla lettera e trasformarlo in una legge. Muhammad (s.a.s.) non era soltanto un maestro della formazione morale, ma anche il legislatore della Sharia. Perciò, insieme all’esposizione dei principi morali, spiegò quale dovesse essere il giusto grado di integrazione dei valori morali nella legge e come si potesse mantenere l’equilibrio tra i valori morali e le esigenze della natura e dell’indole umana. Gesù (a.s.), invece, non era un legislatore della Sharia; la sua missione profetica nel mondo si concluse prima che si presentasse l’occasione di interpretare e analizzare la Sharia. Per questo nei suoi insegnamenti, oltre ai principi fondamentali dei valori morali, non si trova altro. Sarebbe stato possibile armonizzare questi principi con i problemi concreti della vita, e ciò avrebbe potuto avvenire alla luce della Sharia di Mosè (a.s.). Ma i cristiani ritennero, e San Paolo spiegò loro, che, dopo aver ricevuto i principi fondamentali, non dipendevano più dalla Sharia divina e che ora non spettava ad Allah e al Suo Messaggero legiferare secondo tali principi, bensì alla Chiesa.
Questo errore estremo della loro capacità di comprensione ha gettato la Chiesa e i suoi seguaci nella perdizione per sempre. I duemila anni di storia dei cristiani testimoniano che la Chiesa non riuscì a elaborare una legge corretta basandosi su alcuno dei princìpi della religione enunciati da Sayyidina al-Masih (pace su di lui). Alla fine, la nazione cristiana fu costretta ad allontanarsi da questi princìpi.
Nella critica al divorzio formulata dal Messia, l’eccezione rappresentata dall’espressione «essere coinvolti nella fornicazione» probabilmente indicava che il divorzio, in generale, non è una cosa cattiva, bensì lecita. Divorziare senza motivo è detestabile. I cristiani non furono in grado di comprendere questa sua affermazione e, ritenendola in contrasto con il versetto «che l’uomo non separi coloro che Allah ha unito», alcuni arrivarono a concludere che l’espressione «essere coinvolti nella fornicazione» fosse stata aggiunta al versetto in epoca successiva. Altri elaborarono la regola secondo cui, qualora la moglie fosse coinvolta nella fornicazione, marito e moglie dovevano essere separati, ma il vincolo matrimoniale sarebbe rimasto intatto. In altre parole, nessuno dei due avrebbe avuto il permesso di risposarsi. Per centinaia di anni il mondo cristiano ha agito in questo modo. In breve, come le altre leggi, anche questa legge è stata in larga misura responsabile della diffusione dell’epidemia di immoralità e oscenità tra la nazione cristiana.
È curioso che, nonostante la liberazione dall’influenza della Chiesa e la pretesa di legiferare basandosi interamente su princìpi razionali, ancora oggi in paesi come la Gran Bretagna e l’America si ritenga che la separazione giudiziale (Judicial Separation) significhi separare marito e moglie l’uno dall’altra, senza che tuttavia nessuno dei due possa contrarre un secondo matrimonio. Questa è la conseguenza dei limiti della ragione umana. Nel diritto religioso della Chiesa romana (Canon Law), alla luce della legge elaborata sulla base dei princìpi sopra menzionati, era assolutamente vietato che il divorzio (Divorce), cioè la completa dissoluzione del vincolo matrimoniale, desse successivamente al marito e alla moglie il diritto di sposarsi separatamente. Tuttavia, erano state stabilite sei condizioni per la separazione:
1. Fornicazione o crimine contro natura,
1. Impotenza,
3. Comportamento vessatorio,
4. Disobbedienza,
5. Apostasia,
6. La scoperta, tra marito e moglie, di un legame di sangue tale da rendere legalmente vietato il matrimonio tra loro (cioè, parenti maḥram).
La soluzione giuridica stabilita per questi sei casi prevedeva che il marito e la moglie si separassero e trascorressero il resto della vita senza risposarsi. Può una persona dotata di senno definire ragionevole una simile soluzione? In realtà, non era affatto una soluzione giuridica, bensì una punizione, per paura della quale la gente non osava nemmeno rivolgersi al tribunale per intentare una causa di separazione. Se una coppia finiva per separarsi sotto i colpi della sentenza, i due erano costretti a condurre una vita da asceti, come i sacerdoti.
Per sfuggire alla morsa di questa legge crudele e irragionevole, i sacerdoti cristiani avevano escogitato innumerevoli sotterfugi. Approfittando di ciò, il diritto ecclesiastico annullava il matrimonio di sfortunati coniugi di questo tipo. In sostanza, uno dei loro inganni consisteva nel sostenere che, qualora si fosse in qualche modo dimostrato che l’impegno assunto dai coniugi di vivere insieme per tutta la vita fosse stato pronunciato da loro contro la propria volontà, e che in realtà intendessero vincolarsi con il matrimonio soltanto per un periodo determinato, cioè un matrimonio mutʿa (********), il tribunale ecclesiastico avrebbe dichiarato la nullità del matrimonio (Nullity). Ma che cosa significava «nullità del matrimonio» dal punto di vista del diritto cristiano? Significava che tra marito e moglie non vi era mai stato alcun matrimonio, che fino a quel momento avevano avuto una relazione illecita e che il figlio nato da essa era illegittimo. Sotto questo profilo, questa seconda soluzione giuridica era ancora più umiliante della prima.
D’altra parte, rispetto alla Chiesa romana, la Chiesa orientale (Orthodox Eastern Church), che aveva avuto ampie opportunità di essere influenzata dal fiqh islamico, riuscì a elaborare una legge migliore e funzionale. Secondo questa Chiesa, marito e moglie possono essere sciolti dal vincolo matrimoniale per i seguenti motivi:
1. Fornicazione e adulterio, nonché i mezzi preliminari che vi conducono; 2. apostasia; 3. consacrare la vita del marito, in qualità di sacerdote, al servizio della religione; 4. disobbedienza; 5. ribellione; 6. impotenza; 7. pazzia; 8. lebbra e vitiligine; 9. essere imprigionati per un lungo periodo; 10. odio e avversione reciproci, oppure estrema incompatibilità tra il temperamento e il carattere di entrambi.
Ma i capi religiosi dell’Occidente non riconoscono questa legge. Hanno concentrato la loro fede sul fiqh della Chiesa romana, nel quale è stata stabilita in modo definitivo la regola secondo cui il vincolo matrimoniale non può essere sciolto da nulla, se non dalla morte. Dopo questo verdetto, non solo è fuori discussione che esercitino il proprio intelletto, ma è considerato addirittura proibito riflettere sul fiqh di un’altra scuola della loro stessa religione. Nel 1912, davanti alla Commissione reale, il vescovo Gore (Bishop Gore) si oppose all’adozione, in alcune questioni, di norme tratte dal fiqh della Chiesa orientale, adducendo come unica ragione che la Chiesa britannica segue il fiqh della Chiesa romana. Nel corso della Conferenza di Lambeth del 1930 (Lambeth Conference) fu adottata con parole chiare la seguente decisione: «Non possiamo celebrare il matrimonio di un uomo o di una donna il cui precedente marito o la cui precedente moglie sia ancora in vita». L’ultima modifica, approvata nel 1935 da una conferenza dei capi religiosi d’Inghilterra (Joint Committee of Convocation), è la seguente: «Se, prima del matrimonio, una delle parti è affetta da una malattia ripugnante, oppure se la donna è incinta e lo tiene nascosto al marito al momento del matrimonio, il matrimonio può essere annullato». Ciò significa che, se dopo il matrimonio si verifica un fatto del genere, la moglie non ha alcun rimedio neppure dal punto di vista religioso, e il marito non ha alcuna via per liberarsene.
Questa era la situazione del gruppo religioso, nel quale per secoli erano nati ininterrottamente grandi sapienti ed esperti di fiqh. Tuttavia, l’errore commesso inizialmente dai loro capi religiosi nel comprendere il significato e il valore giuridico di una parola del Messia, pace su di lui, si è radicato così profondamente nelle loro menti che il trascorrere delle epoche, il mutamento delle circostanze, il progresso e l’evoluzione della conoscenza e delle capacità intellettuali, lo studio della natura e del carattere umani, l’esperienza e la pratica di centinaia di anni, il verdetto della ragione e della coscienza e gli esempi offerti dai sistemi giuridici — in una parola, neppure tutti questi elementi messi insieme sono riusciti a liberarli da tale influenza. Neppure nel corso di mille anni le menti migliori della Chiesa romana sono riuscite a dare equilibrio alle proprie leggi e a fondarle sul corretto modello della giustizia e dell’equità.
Ora rivolgiamo brevemente l’attenzione al contributo dei moderni legislatori, dotati di idee chiare e di vaste conoscenze ed esperienze, i quali, liberatisi dai vincoli della legge religiosa, hanno elaborato per le rispettive nazioni norme matrimoniali con l’ausilio delle proprie conoscenze e capacità intellettuali.
Fino alla Rivoluzione francese, nella maggior parte dei Paesi europei era in vigore il diritto religioso della Chiesa romana e, fondendosi con altre leggi dello stesso genere, aveva sprofondato la società e il carattere dei popoli occidentali in una profonda decadenza. Quando, nell’epoca rivoluzionaria, cominciò a soffiare il vento della critica libera e della riflessione, fu proprio la nazione francese la prima a rendersi conto dei difetti e delle lacune delle proprie leggi. Vedendo che il loro clero non era disposto in alcun modo a riformare queste leggi, essi gettarono completamente dalle proprie spalle il giogo della religione (1792). In seguito, lo stesso vento cominciò a soffiare anche negli altri Paesi. Gradualmente, anche Gran Bretagna, Germania, Austria, Belgio, Olanda, Svezia, Danimarca, Svizzera e altri Paesi abbandonarono il diritto religioso e elaborarono separatamente, per le rispettive nazioni, leggi riguardanti il matrimonio e il divorzio. Oltre alle disposizioni per la separazione legale e l’annullamento del matrimonio, esse introdussero anche la possibilità del divorzio.
In tal modo, il fatto che una grande parte dei popoli cristiani si sia liberata dai vincoli delle proprie leggi religiose fu il risultato della ristrettezza di vedute, dell’ignoranza e del fanatismo dei sacerdoti cristiani. Rifugiandosi nel proprio fanatismo, essi impiegarono tutte le loro forze per imporre con la forza al popolo, in nome della religione, una legge inefficace, contraria alla natura e gravemente dannosa. Questa legge non era stata elaborata da Dio, ma era stata formulata sulla base dell’ijtihād di pochi individui. Tuttavia, i sacerdoti cristiani la considerarono sacra e immutabile, come se fosse una legge rivelata da Dio. Si rifiutarono ostinatamente di vedere e comprendere i suoi errori manifesti, la sua nocività e le questioni prive di senno e coscienza, soltanto perché ammettere la possibilità che una norma escogitata da san Paolo o da qualche antico sacerdote potesse essere errata avrebbe forse potuto far perdere la fede! Si opposero persino al ricorso agli altri madhhab giuridici presenti all’interno della loro stessa religione. La loro opposizione non si fondava sull’idea che le leggi della Chiesa occidentale fossero migliori di quelle della Chiesa orientale; si opponevano semplicemente per questo motivo: «Noi siamo seguaci della Chiesa occidentale»! Un simile comportamento dei leader religiosi non lasciò ai popoli occidentali altra scelta se non liberarsi dai vincoli di leggi di questo genere e gettarle via. Infatti, anche dopo che la loro nocività e i loro errori erano divenuti evidenti, esse non furono considerate riformabili.
Quanto si può mai addossare la colpa a una singola legislazione matrimoniale? In realtà, fu proprio questa mentalità sacerdotale che, spingendo l’identità dei popoli europei e occidentali sempre più avanti, li condusse verso l’avversione alla religione, l’irreligiosità, l’apostasia e l’ateismo.
Dopo essersi liberati dai vincoli del diritto religioso, nei Paesi occidentali, nel corso degli ultimi settanta o ottant’anni, furono promulgate leggi matrimoniali alla cui elaborazione migliaia e centinaia di migliaia di menti dedicarono il meglio delle proprie capacità, modificandole e correggendole continuamente alla luce dell’esperienza; tuttavia, nelle leggi da loro elaborate non si è mai potuto creare l’equilibrio e la giustizia presenti nella legge presentata dal profeta illetterato dell’Arabia, che Dio lo benedica e gli conceda la pace. Non solo: pur essendosi liberati dai vincoli del diritto religioso, non sono ancora riusciti a purificare le proprie menti e i propri cuori dalle concezioni ereditate dai fondatori originari della Chiesa romana.
Prendiamo, per esempio, la legge inglese. Fino al 1857, soltanto la zina e il comportamento crudele erano considerati due motivi sulla cui base si poteva pronunciare legalmente la separazione matrimoniale. Dopo il divorzio, entrambi i coniugi venivano liberati per poter contrarre matrimonio altrove. Ma in Inghilterra ciò era ancora vietato. La legge del 1857 aggiunse ai due motivi summenzionati anche l’īlāʾ (abbandono), considerandolo un motivo valido di separazione. La condizione era però che il periodo durante il quale i coniugi fossero rimasti separati l’uno dall’altra fosse di almeno due anni. Inoltre, questa legge rese legittimo anche il divorzio (la liberazione definitiva dal vincolo matrimoniale). A tal fine, tuttavia, stabilì che il marito dovesse ricorrere al tribunale e non potesse pronunciare direttamente il divorzio. Analogamente, fu reso obbligatorio anche per la moglie che, qualora avesse richiesto il divorzio, non potesse rivolgersi al marito in ambito familiare, ma dovesse in ogni caso ricorrere al tribunale.
In seguito, anche al tribunale fu lasciata una sola modalità per emettere il decreto di divorzio. Se il marito chiedeva il divorzio, doveva dimostrare che «la moglie aveva commesso zina». Se invece era la moglie a chiederlo, doveva dimostrare non solo che «il marito aveva commesso zina», ma anche che egli aveva tenuto nei suoi confronti un comportamento disumano o l’aveva maltrattata. In tal modo, uomini e donne venivano quasi costretti, qualunque fosse il motivo per cui desideravano abbandonarsi a vicenda, ad accusare necessariamente l’altro di zina e a presentarne la prova in tribunale, esponendo per sempre al disonore la vita di un membro della società.
Questa legge ha così aperto la porta alla formulazione di false accuse di zina. I tribunali sono stati trasformati in lavanderie incaricate di lavare tutti i panni maleodoranti della società. Inoltre, la pubblicizzazione delle cause di divorzio nei tribunali si è trasformata in una forma di propaganda spudorata dell’immoralità. Per di più, questa legge mise i mariti sulla via del dayyūs (*******) [‘dayyūs’– di una moglie infedele,, messaggero dell’adulterio;; l’uomo che favorisce l’amore segreto del protagonista–e della protagonista nell’unione e ne organizza l’incontro,। traduttore.।] Diede loro anche l’addestramento a diventarlo. Poiché questa legge concesse ai mariti il diritto, se lo desideravano, di riscuotere un risarcimento dagli amanti delle rispettive mogli: un risarcimento, cioè, in cambio della vendita della castità della moglie! Il valore economico dell’unione illecita, guadagnato concedendo la propria moglie al godimento di un altro uomo.
La legge del 1886 conferì ai tribunali la facoltà di imporre, qualora lo ritenessero opportuno, al marito colpevole, insieme allo scioglimento del vincolo matrimoniale, anche l’onere del mantenimento della moglie divorziata. La legge del 1907 eliminò la condizione che il marito fosse colpevole e attribuì pienamente al tribunale il potere di porre a carico del marito che aveva divorziato la responsabilità del mantenimento della moglie divorziata, ovunque lo ritenesse opportuno. Questo costituisce un’aperta parzialità a favore delle donne. Qui si osserva chiaramente uno squilibrio. Quando tra un uomo e una donna non rimane più alcun rapporto, provvedere al mantenimento di una donna diversa da parte di un uomo diverso, basandosi soltanto sul loro precedente rapporto, non è corretto neppure secondo la ragione; né si può dire che ciò sia fondato sulla giustizia. Infatti, l’uomo non riceve nulla da lei in cambio.
La legge del 1895 stabilì che, se una moglie avesse abbandonato la casa coniugale e avesse iniziato a vivere separata dal marito a causa delle sue angherie e dei suoi maltrattamenti, il tribunale avrebbe impedito al marito di avvicinarsi a lei, avrebbe disposto che egli provvedesse al suo mantenimento e gli avrebbe inoltre riconosciuto il diritto di tenere i figli presso la moglie. Questa legge stabilì altresì che, se una moglie si fosse resa colpevole di adulterio a causa dei maltrattamenti del marito o della sua indifferenza e trascuratezza, la richiesta di divorzio avanzata dal marito contro di lei non sarebbe stata accolta.
Riflettete un poco sul significato di tutto ciò. La moglie si separa dal marito dimostrando che egli la maltratta. Al marito non viene neppure permesso di avvicinarsi a lei, e tuttavia gli si fa pagare il denaro per il suo mantenimento, mentre ella gode dei piaceri della vita con i suoi amanti! Inoltre, se il marito desidera liberarsi dalla presa di una moglie simile, anche questo non è possibile. Questa è la legge matrimoniale che le migliori menti d’Inghilterra elaborarono, dopo cinquant’anni di instancabile lavoro, alla fine del diciannovesimo secolo!
Nel 1910 fu istituita una commissione reale per riesaminare le questioni del divorzio e del matrimonio. Dopo tre lunghi anni di lavoro, alla fine del 1912 la commissione presentò la propria relazione. Eccone alcune delle raccomandazioni contenute:
1. Per quanto riguarda i motivi del divorzio, uomini e donne devono essere considerati uguali, e alla donna deve essere riconosciuto il diritto di ottenere il divorzio per gli stessi motivi in base ai quali l’uomo ha diritto a ottenere una sentenza di divorzio. Per esempio, se il marito si rendesse colpevole di adulterio anche una sola volta, la moglie potrebbe ottenere il divorzio da lui.
2. Si è proposto di aggiungere ai motivi di divorzio sopra menzionati anche i seguenti motivi:
a. essere tenuti separati per tre anni consecutivi, b. maltrattamenti, c. malattia incurabile, d. follia — il trascorrere di cinque anni in tale condizione, e. una dipendenza così grave da non lasciare alcuna speranza di abbandonarla [Nella terminologia occidentale, ‘per «dipendenza’» si intende il bere abituale di alcol non, bensì eccessivo di alcol che provoca risse,, litigi,, urla,, schiamazzi,–baccano e insulti–e improperi rivolgere e in pieno giorno, deliri senza senso,, oscene parole usare e comportarsi come un pazzo, compiere azioni deliranti। –l’autore।] e f. la pena detentiva commutata dalla pena di morte.
3. A causa della dipendenza da sostanze stupefacenti, i coniugi saranno separati per tre anni. Se entro tale periodo questa cattiva abitudine non sarà eliminata, la parte lesa avrà diritto a ottenere il decreto di divorzio.
4. Se, prima del matrimonio, una delle parti era affetta da pazzia o da una malattia ripugnante e ciò è stato tenuto nascosto all’altra parte, oppure se la donna era incinta e ha nascosto la propria gravidanza, ciò sarà riconosciuto come motivo valido per l’annullamento del matrimonio.
5. Durante il procedimento di divorzio non sarà consentito pubblicare il resoconto del divorzio; in seguito, potrà essere pubblicata soltanto la parte degli atti processuali che il tribunale autorizzerà a divulgare.
Tra queste proposte, la prima era la più irragionevole e soltanto essa fu accettata e promulgata nell’ambito del Matrimaonial Cases Act del 1923. Nessuna delle proposte rimanenti è stata finora inserita nel quadro legislativo, poiché l’arcivescovo di Canterbury (Archbishop of Canterbury) e altre persone influenti non hanno potuto concordare con essa.
Da ciò si può comprendere l’ampiezza delle conoscenze dei più eminenti giuristi d’Inghilterra: essi sono incapaci perfino di comprendere la differenza giuridica e naturale tra la fornicazione commessa da un uomo e quella commessa da una donna. In conseguenza dell’emanazione di questa loro legge erronea, le richieste di divorzio presentate dalle mogli contro i propri mariti sono aumentate a tal punto che i tribunali inglesi ne sono stati sconvolti, e nel 1928 Lord Merrivalle (Lord Merrivalle) dovette occuparsi di contrastare tale fenomeno.
Negli Stati dell’Europa continentale in cui la Chiesa romana esercita una forte influenza, il vincolo matrimoniale non è tuttora qualcosa che possa essere sciolto. In determinate circostanze, tuttavia, può esservi una separazione legale. Dopo di essa, i coniugi non possono né tornare a vivere insieme né contrarre liberamente un secondo matrimonio. L’ordinamento matrimoniale dell’Irlanda e quello dell’Italia si fondano su questo principio.
Il diritto matrimoniale francese ha conosciuto molti alti e bassi. Dopo la Rivoluzione francese, il divorzio fu reso molto facile. Furono imposte alcune restrizioni al Codice napoleonico (Code Nepolian). Nel 1816 il divorzio fu definitivamente vietato. Nel 1884 fu nuovamente dichiarato legale. In seguito, nel 1886, nel 1907 e nel 1924, furono emanate diverse leggi al riguardo. In tale contesto furono stabiliti i seguenti motivi di divorzio:
La fornicazione di uno dei coniugi, il trattamento crudele, una condotta di uno dei coniugi tale da ledere l’onore dell’altro, il rifiuto di adempiere ai diritti coniugali, l’abitudine al consumo di bevande alcoliche e l’essere passibile, per decisione giudiziaria, di una pena estremamente umiliante.
Inoltre, dopo aver ottenuto dal tribunale il decreto di divorzio, per la moglie sono stati prescritti trecento giorni di ʿidda. Questa è un’imitazione difettosa della legge islamica.[L’osservanza della ʿidda ha come scopo principale quello di– dopo che una donna si è liberata dal vincolo matrimoniale con un uomo, prima di entrare nel vincolo matrimoniale con un altro uomo, accertare se la donna sia incinta oppure no; per conseguire questo। obiettivo, l’ Islam ha adottato un metodo del tutto conforme alla natura, che consiste in। questo: si tratta di, tre cicli mestruali ((ḥayḍ),) trascorsi i quali si può essere certi al riguardo.। Tuttavia, la donna se è incinta , allora fino alla nascita del bambino la sua ʿidda sarà prorogata fino alla nascita.– Anche se il divorzio avvenisse dieci giorni dopo, il bambino nascesse o meno.। Al contrario, trecento giorni oppure dieci mesi, l’osservanza della ʿidda non ha alcun fondamento conforme alla natura .।–—L’autore।]
Le disposizioni sul divorzio degli altri Stati europei differiscono notevolmente tra loro, ma sono tutte ugualmente incomplete e squilibrate.
In Austria, Belgio, Svizzera e Norvegia, marito e moglie possono ottenere una sentenza di divorzio esclusivamente sulla base del consenso reciproco. Ciò presenta una certa somiglianza con l’istituto islamico del khulʿ, ma è anch’esso soltanto un’imitazione imperfetta.
In Germania, il fatto che uno dei coniugi abbandoni l’altro e viva senza avere rapporti con lui non è sufficiente per il divorzio, finché tale situazione non si protragga ininterrottamente per un anno. Questa legge è un riflesso indistinto dell’istituto islamico dell’īlāʾ. In Svizzera è stato stabilito un periodo di tre anni a questo scopo, mentre in Olanda (Paesi Bassi) è stato stabilito un periodo di cinque anni. Le leggi degli altri Paesi tacciono in merito.
Nel caso di un marito scomparso, secondo la legge svedese la moglie deve attendere fino a sei anni, mentre in Olanda deve attendere dieci anni. A questo proposito, le leggi degli altri Paesi tacciono.
Nel caso di un malato di mente, le leggi di Germania, Svezia e Svizzera prevedono un periodo di tre anni. Gli altri Paesi non hanno adottato alcuna disposizione riguardo al malato di mente.
In Belgio, la donna divorziata deve osservare un periodo di ʿidda di dieci mesi. Fatta eccezione per Francia e Belgio, in nessun altro Paese è prescritto un periodo di ʿidda per il secondo matrimonio della donna.
In Austria, la condanna di uno dei coniugi a cinque anni o più di reclusione è sufficiente per chiedere il divorzio. In Belgio, il semplice fatto di essere condannato a una pena detentiva conferisce al marito o alla moglie il diritto di ottenere una sentenza di divorzio contro il proprio coniuge. In Svezia e in Olanda, a questo scopo è richiesta una condanna all’ergastolo.
Queste sono le leggi delle stesse nazioni che nel mondo sono considerate le più avanzate. Esaminandole attentamente, si scopre che nessuna di esse è riuscita a elaborare una legge completa ed equilibrata. Al contrario, chi guarderà con equità alla legge islamica dovrà necessariamente riconoscere che, per quanto riguarda l’equilibrio della giustizia, la considerazione della natura umana, l’eliminazione alla radice delle calamità, la salvaguardia del carattere e della moralità, l’attenzione al benessere sociale e la trattazione completa di tutti i problemi e i comportamenti della vita coniugale, la legge islamica ha raggiunto un livello di completezza tale che l’Occidente, non solo individualmente ma anche collettivamente, non è riuscito a raggiungerne neppure un decimo. Eppure questa legge fu elaborata nell’epoca della «Luce» del XIX secolo, dopo che migliaia di sacerdoti e intellettuali occidentali avevano trascorso quasi un secolo in ricerche, riflessioni, sperimentazioni, studi e acquisizione di esperienza giuridica. Invece, quando le disposizioni della legge islamica furono stabilite tredici secoli fa, un analfabeta arabo beduino non consultò né alcun parlamento né alcun comitato di esperti.
Dopo aver osservato una differenza così chiara e enorme, se qualcuno afferma che la legge dell’Islam non è una norma stabilita da Allah, bensì una legge elaborata dagli esseri umani, noi diremo: una persona simile avrebbe dovuto rivendicare per sé la divinità. Ma quale prova della sua sincerità potrebbe essere più chiara del fatto che egli non si sia attribuito alcun merito per un contributo sovrumano, bensì abbia dichiarato apertamente: «Io non posso presentarvi nulla che provenga dalla mia mente; vi trasmetto soltanto ciò che Allah l’Altissimo mi insegna».
In seguito, nonostante una differenza così chiara e enorme, se l’essere umano nega la necessità della guida del Creatore in ogni ambito della propria vita e pretende di essere egli stesso la propria guida e il proprio legislatore, come si può definire questa sua ostinazione se non follia? Chi potrebbe essere più folle di colui per il quale è sempre pronto un guida disinteressata e benevola, che gli indichi la via semplice e retta, ma che dice: «Troverò da solo la strada»? E, mentre cerca, continua inutilmente a vagare qua e là per strade diverse.
— Fine —